di Giacomo Conti

Nel mondo delle operazioni immobiliari e degli appalti, la velocità nella gestione dei cantieri è considerata una virtù cardine. Ma quando la fretta operativa porta a trascurare i passaggi formali, il rischio va ben oltre il semplice rallentamento dei lavori. Si rischia il blocco totale del flusso di cassa (cash flow), in quanto basta un creditore insoddisfatto che ottenga un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per congelare, da un giorno all’altro, i conti dell’intera azienda.

In contesti così delicati, la priorità assoluta è disinnescare immediatamente l’emergenza finanziaria. Per farlo, la strada più efficace non è quasi mai quella di contestare sin da subito nel merito dei vizi dell’opera; ma l’architettura legale dovrebbe colpire i difetti formali del titolo, azionando la leva della sospensione dell’esecutività.

Una recente ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano (Sezione Settima Civile, 9 giugno 2026), emessa all’esito di un contenzioso complesso gestito dal nostro Studio, offre un perfetto caso studio su come alcune leggerezze nella governance societaria e nella gestione documentale possano neutralizzare un’azione di recupero crediti, anche quando il creditore è convinto di avere pienamente ragione.

Proprio facendo leva su queste dinamiche, il nostro Studio ha ottenuto la sospensione dell’esecutività di un decreto ingiuntivo da 180.000 euro per lavori di ristrutturazione e il conseguente pignoramento che congelava i conti del cliente. La decisione del Giudice, che ha accolto integralmente le nostre eccezioni, ruota attorno a tre elementi chiave che ogni operatore del Real Estate dovrebbe conoscere.

  1. Corporate Governance: chi firma cosa e a che titolo?

Il primo errore commesso dal creditore riguardava la procura firmata dal proprio avvocato di cui abbiamo fatto valere l’invalidità.

La procura alle liti era stata sottoscritta dall’Amministratore Unico uscente pochi giorni dopo che l’assemblea dei soci lo aveva sostituito con un nuovo amministratore, ma prima che questa modifica venisse formalmente iscritta al Registro delle Imprese.

La controparte sosteneva che, non essendo ancora pubblica la nomina del nuovo amministratore in Camera di Commercio, il vecchio amministratore avesse ancora i pieni poteri di firma.

Il Tribunale di Milano ha ribadito un principio chiarissimo, ossia che la revoca e la nomina di un amministratore hanno effetto immediato dal momento in cui l’assemblea delibera.

L’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione meramente informativa, o dichiarativa, e non serve a conferire poteri che non ci sono più.

Risultato? Il Tribunale ha ritenuto la Procura nulla e sospeso l’esecutività del decreto ingiuntivo.

Quale è rischio per l’azienda e quale lezione ci portiamo a casa?

Chi firma i contratti, monitora i SAL, le transazioni o le procure deve avere i poteri aggiornati al minuto e basarsi solo su una visura camerale non aggiornata può far saltare un’intera azione legale.

  1. Messaggi su WhatsApp: chi può riconoscere cosa?

Per tentare di dimostrare che il committente avesse riconosciuto il debito nell’ottica di blindare l’esecuzione forzata, il creditore ha prodotto in giudizio gli screenshot di una chat di WhatsApp intercorsa con una collaboratrice della società committente.

Il Giudice ha respinto duramente questo tentativo, evidenziando che una chat con un soggetto privo di poteri di rappresentanza legale dell’azienda non ha alcun valore processuale, anche se questi sembra attivamente gestire le operazioni societarie e sembra dotato di poteri insititori.

La messaggistica istantanea è uno strumento utile per la quotidianità del property management, ma non può sostituire gli atti formali e, in ogni caso, il soggetto delegato deve essere dotato di appositi poteri di firma per potere riconoscere il debito e formulare una qualsiasi accettazione dei lavori.

Gli impegni economici, le varianti in corso d’opera e i riconoscimenti di spesa devono transitare esclusivamente tra i soggetti formalmente delegati dall’organigramma aziendale, tramite canali tracciabili e ufficiali o, comunque, conoscibili dalla controparte.

  1. S.A.L. e Collaudi: la fattura commerciale non è una prova

Il costruttore pretendeva il pagamento del saldo dei lavori esibendo come unica prova la fattura elettronica con causale “Saldo lavori”. Tuttavia, il contratto d’appalto sottoscritto dalle parti parlava chiaro e prevedeva che il pagamento del saldo, pari al 15% del prezzo totale, fosse subordinato al superamento del collaudo finale dell’opera, mentre gli acconti precedenti erano legati all’emissione dei SAL (Stati Avanzamento Lavori) mensili.

Non essendoci traccia documentale né di SAL approvati né di verbali di collaudo, la sola fattura è stata ritenuta del tutto insufficiente a provare il credito ai fini della provvisoria esecutorietà.

Nel diritto degli appalti privati, la fattura è un documento unilaterale. Se il contratto prevede una procedura specifica per sbloccare i pagamenti, come generalmente il collaudo o il SAL, il diritto all’incasso sorge solo se quella procedura è stata completata e firmata da entrambe le parti.

⚖️ Conclusioni: la contrattualistica “by design” come asset finanziario

Questa decisione del Tribunale di Milano dimostra che la precisione formale non è un mero esercizio burocratico per avvocati, ma rappresenta la vera e propria cassaforte del business immobiliare.

Proteggere un asset o garantire la stabilità di un credito nel Real Estate richiede un approccio integrato:

  1. Allineare costantemente i poteri di firma della governance con le azioni sul campo.
  2. Formare i team di cantiere affinché evitino di prendere impegni o ammettere ritardi su canali informali come WhatsApp.
  3. Rispettare millimetricamente le clausole contrattuali legate a SAL e collaudi prima di emettere fatture o richiedere pagamenti.

La stabilità economica di un’operazione si costruisce nella fase di redazione del contratto e nella gestione quotidiana dei flussi documentali. Arrivare in tribunale con le carte in regola è l’unico modo per non vedere congelata la propria liquidità.

 

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📥Ordinanza cautelare BLIND1

di Giacomo Conti

Nel mondo delle gare pubbliche, il tempo non è mai stato una variabile indipendente. Tuttavia, con l’entrata a regime del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il tempo è diventato un parametro rigido, quasi un elemento di “ingegneria processuale” che non lascia spazio a interpretazioni creative e il cui decorso cala come una mannaia sui diritti del ricorrente.

La recente sentenza del TAR Puglia (Bari), n. 466 del 14 aprile 2026, ci offre una lezione magistrale su questo punto: la digitalizzazione non ha solo cambiato il modo in cui carichiamo i documenti, ha cambiato radicalmente il momento in cui inizia la nostra “scadenza” per difenderci.

Il mito del differimento: un’abitudine dura a morire

Per anni, molti avvocati e imprese si sono cullati nell’idea che il termine di 30 giorni per impugnare un’aggiudicazione potesse essere dilatato a piacimento, semplicemente attendendo l’esito di un’istanza di accesso agli atti.
Si pensava: “Finché non vedo le carte, il termine non corre”, ma la digitalizzazione ha ribaltato totalmente questa prospettiva.

Il caso esaminato dal Tribunale barese smonta definitivamente questa convinzione. Una società, rimasta esclusa dai primi cinque posti in una gara per la fornitura di protesi ortopediche per le ASL pugliesi, ha impugnato l’aggiudicazione ben sei mesi dopo la sua comunicazione.

La loro tesi? Avendo ricevuto i documenti tramite accesso solo a gennaio 2026, il ricorso notificato a febbraio sarebbe stato tempestivo. Il TAR ha risposto con un secco “No”.

La Piattaforma Digitale come baricentro legale
Il cuore della questione risiede nel combinato disposto degli articoli 36 e 90 del Codice. La rivoluzione sta nella “messa a disposizione” automatica attraverso la piattaforma. Oggi, le piattaforme di approvvigionamento digitale rendono i documenti dell’aggiudicatario immediatamente visibili agli altri concorrenti nel momento stesso in cui viene comunicato l’esito della gara.

Il TAR Puglia chiarisce che la “piena conoscenza” scatta ora in modo quasi istantanea in quanto i documenti sono già lì, nel “cloud” della stazione appaltante. Aspettare mesi per visionarli, senza dimostrare che vi fossero impedimenti tecnici reali o parti segrete ingiustamente oscurate, viene letto dai giudici come un comportamento opportunistico.

In parole povere, se non controlli subito la piattaforma, la colpa è tua. Questo aspetto va pianificato particolarmente bene prima di intentare qualsiasi ricorso al TAR.

Quando il prodotto è “Ingegneria”: Modulabilità vs Offerte Alternative

La sentenza è interessante anche per un aspetto più “materico”. La ricorrente accusava l’aggiudicataria di aver presentato delle “offerte alternative”, una pratica vietata che crea confusione nella valutazione.

Qui entriamo nel campo dell’ingegneria di prodotto. Il TAR ha dato ragione alla controinteressata, spiegando che quella presentata non era una lista di opzioni diverse tra cui scegliere, bensì un sistema modulare. Se il disciplinare di gara premia la possibilità di variare gli accoppiamenti tra le componenti protesiche, presentare un prodotto che può essere configurato in più modi (mantenendo lo stesso prezzo) non è un errore, ma un pregio tecnico. È la vittoria del design funzionale sulla rigidità burocratica.

Conclusione: La nuova disciplina della tempestività

Per chi si occupa di Public Procurement con metodo di Ingegneria Giuridica, questa sentenza è un monito sul fatto che la struttura legale di un ricorso deve essere progettata partendo dalla cronometria digitale. Non basta avere ragione nel merito se si fallisce nel calcolo dei tempi d’accesso.

Oggi, un’impresa che vuole competere deve avere un protocollo interno di “monitoraggio post-gara” immediato. Entro 48 ore dall’aggiudicazione, il team legale e quello tecnico devono aver già scaricato e analizzato tutto ciò che la piattaforma mette a disposizione per consentire di impugnare in tempo utile che il rito accelerato prevede nella misura di 30 giorni dall’ostensione dei documenti.

Aspettare lunedì (o, peggio, sei mesi dopo) espone al rischio di consegnarsi all’irricevibilità del ricorso o di comprimere eccessivamente il tempo delle difese nell’ambito di un rito già superaccelerato.

Il risultato? La velocità dei ricorsi garantisce la velocità delle forniture. E in un settore delicato come quello delle protesi ortopediche, la rapidità della decisione giudiziaria è, essa stessa, un pezzo di efficienza del sistema salute.

Scarica la decisione integrale qui sotto:

T.A.R. Puglia, sez. III, 14 aprile 2026, n. 466

Il diritto del lavoro ha un altissimo tasso di conciliazione in sede sindacale e, infatti, il verbale di lavoro è vista come la soluzione auspicabile sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

In questi contesti, la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede protetta viene spesso percepita come il “Canto delle Sirene” di Odisseo, un’attrazione irresistibile che promette una soluzione rapida e tombale a conflitti.

 

Tuttavia, questo processo apparentemente semplice, dietro la maschera suadente nasconde delle insidie e trappole nascoste che possono nascere

Tuttavia, per l’impresa moderna, specialmente se operante in settori ad alto tasso tecnologico o in campi strategici dove la protezione del know how o dell’IP aziendale è una risorsa strategica, il vero rischio non risiede nella lite giudiziaria in sé, quanto nel naufragio post-transattivo causato da un’architettura giuridica debole.

Quando il verbale non è integrato in un sistema rigoroso di Accountability e di SOP (Standard Operating Procedures), la pace firmata davanti al sindacato rischia di rivelarsi un guscio vuoto, privo di reale efficacia protettiva per gli asset aziendali.

Affinché la conciliazione si trasformi in una reale “Itaca” della tranquillità gestionale, l’Ingegneria Giuridica impone di superare la logica della semplice modulistica e compilazione del verbale a stampone, ma deve adottare accorgimenti tattici e strategici, all’apparenza impercettibili, ma la cui portata si riverbera nella blindatura dell’operazione.

L’albero maestro di questa navigazione sicura è la Natura Novativa dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 1965 del Codice Civile.

L’accordo non deve limitarsi a regolare il passato, ma deve estinguerlo per sostituirlo con un titolo nuovo e inattaccabile. Questa scelta strutturale funge da albero maestro a cui legarsi per impedire che vecchie pretese contrattuali riemergano, rendendo il verbale l’unica e definitiva fonte di obbligo tra le parti.

Parallelamente, la cosiddetta “tombalità” delle pretese deve essere interpretata attraverso il filtro del rigore ingegneristico. Una rinuncia generica a “non aver nulla a pretendere” è oggi un pericoloso paravento formale e, anzi, rischia di ritorcersi contro l’azienda che potrebbe non gestire adeguatamente il rischio di offboarding della risorsa aziendale.

La protezione legale avanzata richiede invece una mappatura analitica di ogni singola voce, dalle differenze retributive ai potenziali danni da demansionamento, neutralizzando il rischio di impugnazione che, in un accordo generico, rimane latente.

Questo approccio si estende necessariamente alla conformità fiscale e previdenziale, dove la distinzione tra Incentivo all’esodo (esente da contributi e sottoposto a tassazione separata) e competenze maturate deve essere netta, per evitare che l’azienda finisca nel vortice di accertamenti INPS o dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, il vero salto di qualità nell’Offboarding aziendale moderno riguarda, molto spesso, anche la gestione della devoluzione digitale.

In un contesto dove la conoscenza, contenuta in credenziali di accesso e device aziendali, è il bene più prezioso, la cessazione del rapporto di lavoro si trasforma in un’operazione critica di sicurezza informatica.

Il verbale di conciliazione diventa così lo stadio finale di una procedura operativa standard (SOP) che regola la riconsegna dell’hardware, la disattivazione degli account mail e la revoca degli accessi ai repository strategici come GitHub o GitLab.

Non si tratta solo di logistica, ma di accountability applicata. In questo contesto, il definire termini perentori per la protezione del perimetro aziendale significa prevenire la migrazione del know-how verso i competitor.

In questa cornice, la conferma della titolarità aziendale su ogni riga di codice o schema tecnico prodotto diventa essenziale per tutelare l’Intellectual Property (IP).

Chiudere un rapporto di lavoro oggi significa gestire simultaneamente quattro flussi paralleli: quello civile, quello previdenziale, quello fiscale e quello tecnologico.

Se questi binari non corrono perfettamente allineati all’interno di una strategia di Ingegneria Giuridica, l’accordo non è una soluzione definitiva, ma un canto pericoloso che può portare la nave alla deriva.

 

L’Ingegneria Giuridica non si limita alla risoluzione del conflitto, ma opera una vera e propria estrazione e protezione del valore intangibile.  In recenti operazioni, il verbale di conciliazione è stato trasformato in un protocollo di sicurezza multidimensionale attraverso un’operazione di architettura dove la conformità normativa e la difesa del patrimonio tecnologico convergono per cristallizzare l’innovazione ed eliminare, ex-ante, ogni asimmetria di rischio.

 

L’analisi tecnica della Sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 3460 del 16 dicembre 2025

di Giacomo Conti

 

Questa analisi tecnica è redatta esclusivamente per Titolari, General Counsel e Responsabili Acquisti di aziende che operano in regime di subfornitura (Legge 192/98), non importa se PMI o medio grande, perché se la tua azienda dipende per oltre il 25% del fatturato da un unico committente, quello che stai per leggere è il tuo piano di emergenza.

 

Nel mercato B2B di oggi caratterizzato da filiere integrate e partnership sempre più strette, il confine tra sinergia strategica e trappola di dipendenza è spesso estremamente sottile.

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano (Sez. III, n. 3460/2025) interviene con precisione chirurgica nel definire i perimetri dell’articolo 9 della Legge 192/98, offrendo un’interpretazione che ogni organo amministrativo dovrebbe monitorare con attenzione.

La sentenza chiarisce un principio fondamentale in tema di onere probatorio, ossia che la tutela legale contro l’abuso di dipendenza economica non è un automatismo derivante dalla sola disparità dimensionale e di potere economico tra le parti, ma rappresenta il risultato di una rigorosa dimostrazione tecnica e documentale.

Secondo l’orientamento espresso dai giudici milanesi, la configurazione di un’ipotesi di abuso richiede l’accertamento di due pilastri concorrenti che spostano l’onere della prova in modo significativo verso l’impresa asseritamente debole.

Il primo requisito oggettivo riguarda la sussistenza di una reale situazione di dipendenza, definita tecnicamente come “Lock-in”. Non è sufficiente riscontrare un’asimmetria di diritti e obblighi nel testo contrattuale, ma occorre dimostrare che tale squilibrio sia eccessivo e che il contraente che lo subisce risulti privo di reali alternative economiche sul mercato. Questa condizione si manifesta tipicamente quando l’organizzazione aziendale progetta i processi produttivi e gli investimenti, anche preventivando immobilizzazioni di risorse e capitali, in vista di quel singolo rapporto. Sotto il profilo della prova negativa, gli investimenti verso il fornitore principale dovrebbero rendere impossibile o eccessivamente oneroso differenziare l’attività in tempi brevi. In questo scenario, il partner commerciale cessa di essere un cliente per trasformarsi in un monopolista di fatto dell’impresa e arriva ad esercitare un’influenza dominante sulla controparte contrattuale debole.

Il secondo pilastro dell’analisi riguarda l’elemento soggettivo, ovvero l’abuso propriamente detto. La condotta della parte dominante deve risultare arbitraria e contraria ai canoni di buona fede e correttezza. La Corte richiede la prova di un’intenzionalità vessatoria perpetrata in vista di fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale o da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante. Si tratta di un passaggio critico in quanto la condotta non è abusiva se risponde a una logica di mercato razionale, anche se dura; ma lo diventa quando scivola nella prevaricazione fine a se stessa o nell’elusione del vincolo fiduciario.

Dalla lettura della sentenza emerge quanto l’onere della prova sia gravoso per il “pesce piccolo”.

Dimostrare contemporaneamente l’assenza di sbocchi alternativi e l’intento malevolo della controparte richiede una profondità di analisi che non può essere improvvisata nella fase patologica del rapporto, ma deve essere gestita e pianificata a monte.

Questo scenario ci impone di ripensare radicalmente gli archetipi dei cosiddetti contratti B2B di terzo tipo, dove la libertà negoziale è spesso un simulacro che nasconde rapporti di forza strutturalmente sbilanciati.

In questo contesto, il ruolo dell’Ingegneria Giuridica applicata alla compliance contrattuale diventa determinante.

La gestione del rischio non può più essere reattiva, limitata al tentativo di sanare un recesso improvviso o una modifica unilaterale delle condizioni.

È necessaria, già in sede di redazione del contratto, una mappatura preventiva delle asimmetrie che permetta di valutare se la crescita di fatturato con un unico grande partner stia creando una vulnerabilità sistemica.

Proteggere l’autonomia economica, attraverso l’audit costante dei contratti e la strutturazione di clausole di salvaguardia, non è un mero esercizio di teoria legale, ma una necessità di business imprescindibile per chiunque voglia operare in mare aperto senza restare intrappolato in un acquario dove altri possono decidere, in ogni momento, di interrompere il flusso di ossigeno.

Recuperare l’irrecuperabile: l’Ingegneria Giuridica applicata al recupero di asset edili infungibili

Di Giacomo Conti

Nel mercato del Real Estate e delle grandi infrastrutture, la tutela del credito non è una mera questione contabile, ma va oltre se riguarda asset aziendali infungibili la cui dispersione può provocare grandi danni all’imprenditore. Infatti, il recupero di asset industriali complessi, fra cui sistemi di ponteggio prodotti sulla base di una specifica autorizzazione ministeriale, impone una riflessione pragmatica sui limiti strutturali della tutela civile ordinaria.

Spesso, l’approccio tradizionale basato sul tradizionale recupero del credito, ossia ricorso per decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento, si scontra con una realtà dove il tempo e la condotta del debitore giocano un ruolo distruttivo per le ragioni creditizie e rendono infruttuosa iniziative giudiziali non coordinate o isolate.

La chiusura di un cantiere è, infatti, ben più veloce rispetto ai mesi necessari per giungere al pignoramento e il rischio che questi beni vengano sottratti rischia di essere, spesso, molto elevato.

Il “Moral Hazard” del debitore alla chiusura del cantiere

Il momento di massima vulnerabilità per le ragioni creditorie coincide quasi sempre con lo smantellamento del cantiere. In questo contesto, il debitore, agendo in regime di moral hazard, può realizzare la sottrazione abusiva dei beni strumentali, anticipando i tempi di una procedura esecutiva. Ed è proprio in questi scenari che il binario civilistico classico mostra le sue fragilità più evidenti.

Il rischio per il creditore è quello di anticipare spese legali che rischia di non recuperare o, se va bene, di ottenere una mera tutela risarcitoria “per equivalente”, ossia un ristoro meramente cartolare, incapace di reintegrare prontamente il patrimonio aziendale.

Questa impasse costringe spesso le imprese ad accettare accordi transattivi penalizzanti pur di evitare l’esito incerto di un pignoramento mobiliare negativo.

La leva penale: l’art. 646 c.p. come acceleratore negoziale

Tuttavia, quando la posta in gioco è elevata, la transazione al ribasso potrebbe non essere l’opzione preferibile, ma si dovrebbe valutare di utilizzare il Codice Penale come leva negoziale per rafforzare le ragioni di tutela del credito.

La sottrazione clandestina e abusiva di beni strumentali infungibili non può essere derubricata a semplice inadempimento. Al contrario, essa integra i presupposti dell’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) che non disciplina solamente una sanzione penale, ma rappresenta una leva operativa e contrattuale formidabile.

In primo luogo, essa consente l’attivazione del sequestro conservativo e, secondariamente, sposta il confronto dalla responsabilità limitata dell’ente alla responsabilità personale e patrimoniale degli amministratori.

La forza d’urto della Liquidazione Giudiziale

Anche la tutela penale potrebbe, però, essere insoddisfacente e potrebbe affiancarsi a un ulteriore strumento giuridico di straordinaria potenza. Questo può accadere, ad esempio, se la società si serve di prestanomi che svolgono la funzione di deflettere eventuali azioni legali dirette verso i veri amministratori di fatto.

Tuttavia, questa tutela richiede che il valore degli asset sia significativo, almeno 30Mila Euro e che i requisiti dimensionali del debitore consentano di azionare la tutela concorsuale. In questo contesto, l’istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento) emerge come il catalizzatore negoziale definitivo e la leva negoziale finale.

Il deposito del ricorso mette il debitore di fronte a un bivio: subire lo scrutinio degli organi della procedura sulle proprie condotte distruttive o definire immediatamente la pendenza. Il diritto concorsuale diventa così la forza d’urto necessaria per forzare una reale volontà transattiva.

Oltre la burocrazia: la visione strategica

Il successo in operazioni di questa portata non risiede nell’applicazione monolitica di una norma, ma nella capacità di coordinare l’azione civile, penale e concorsuale in un unico disegno programmato.

È questo l’approccio multidisciplinare che ci ha permesso di ottenere la restituzione integrale del materiale, il pagamento delle fatture insolute e la rifusione delle spese legali.

In definitiva, la tecnica priva di visione rimane burocrazia inefficace. È la strategia coordinata — l’Ingegneria Giuridica — l’unico strumento capace di riportare il risultato a casa.

BREVE DESCRIZIONE DEL CONVEGNO

Convegno di studi avente ad oggetto: “L’informatica e il diritto dei contratti: Blockchain e Smart Contracts”

Data: Martedì 21 giugno 2023 – ore 14.30 – 18.30

Luogo del convegno: Sala Crociera di Giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano in Via Festa del Perdono n. 7

RELATORI E INTERVENTI

15.00 – Introducono e coordinano
Prof. Lucio Camaldo – Presidente Algiusmi – Università degli Studi di Milano
Dott. Stefano Gazzella – Coordinatore Comitato scientifico AssoInfluencer
15.30 – Professione Influencer
Arianna Chieli, Creator Digitale e Content Strategist
16.00 – Il diritto dell’influencer: work in progress?
Prof. Pierluigi Perri, Docente di Informatica giuridica, Università degli Studi di Milano
16.30 – La tutela legale dei contenuti digitali
Prof.ssa Silvia Giudici, Docente di Diritto industriale, Università degli Studi di Milano
17.00 – Profili giuslavoristici dei creator
Avv. Paolo Iervolino, Vicecoordinatore Comitato scientifico AssoInfluencer, Assegnista di ricerca presso l’Università di Palermo
17.30 – Le nuove professioni digitali e non ordinistiche
Avv. Massimo Burghignoli, Past President Algiusmi
18.00 – I rapporti tra Piattaforma e Creator
Avv. Giacomo Conti, Socio Algiusmi e Patreon AssoInfluencer
18.30 – Interventi e dibattito

17.30 – Interventi programmati e dibattito

18.30 – Chiusura dell’incontro

BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’AVV. GIACOMO CONTI

Il convengo si propone di esaminare i rapporti economici e giuridici nell’ambito dell’ecosistema delle piattaforme digitali.
Dopo avere fatto luce su cosa si intenda per Influencer e messo in luce i profili di professionalità dei creatori di contenuti, si affronteranno i profili relativi alla tutela dei contenuti digitali e giuslavoristici.

Per meglio comprendere la portata di questa nuova figura professionale, verranno esaminati i profili relativi alle nuove professioni digitali e non ordinistiche nonché i rapporti Platform2Business, con particolare riguardo ai rapporti fra creatore di contenuti e piattaforma.

L’intervento dell’avvocato Conti pone dapprima il focus sull’ecosistema di rapporti giuridici che le piattaforme digitali creano per mettere al centro la figura del creatore dei contenuti e dell’influencer, analizzando i rapporti fra queste importanti figure centrali nell’ambito dell’economia del web 2.0.
Successivamente, dopo averne analizzato i tratti distintivi della figura dell’influencer, si analizza come l’influencer sia al centro di una serie complessi di rapporti, ad esempio con la propria fanbase, con i propri sponsor ma anche con la piattaforma online.
Nonostante la centralità di questa figura, l’influencer può essere oggetto di comportamenti di abuso da parte delle grandi piattaforme digitali che, attraverso i propri poteri, possono penalizzarne fortemente l’attività, ad esempio demonitizzandone o rimuovendone i contenuti o bloccandone il canale. Ma anche con comportamenti più subdoli, come collocarlo ingiustificatamente in fondo ai risultati di ricerca facendogli perdere importanti visualizzazioni e, per l’effetto, occasioni di crescita e sviluppo professionale.
Pertanto, vengono analizzati i profili di tutela che l’ordinamento civilistico offre a questa figura partendo dai rimedi in house alla piattaforma per poi approfondire i profili di tutela giudiziale.

Il convegno nasce da una sinergia fra Algiusmi, Associazione dei Laureati di Giurisprudenza dell’Università di Milano, ed AssoInfluencer, associazione rappresentativa dei creatori di contenuti a livello nazionale

Scarica la locandina del convegno cliccando alla seguente risorsa: SAlgiusmi_AssoInfluencer 21-06-2023

Scarica le slide dell’intervento dell’Avv. Giacomo Conti: Rapporti Piattaforma2Influencer Conti

Per maggiori approfondimenti sul tema:

https://www.maggiolieditore.it/lineamenti-di-diritto-delle-piattaforme-digitali-volume-1.html

https://www.maggiolieditore.it/lineamenti-di-diritto-delle-piattaforme-digitali-volume-2.html

La sentenza 322/2023 del Tribunale di Milano rappresenta una pietra miliare in tema di responsabilità degli istituti di credito in materia di responsabilità da trattamento illecito di dati personali e per mancata prevenzione del rischio frodi e perdite finanziarie.

Le materie, infatti, presentano importanti punti di contatto e interferenza in quanto il considerando 75 al GDPR prevede espressamente le perdite finanziarie come uno dei rischi tipici derivanti da una violazione del GDPR.

La direttiva PSD2 impone a banche e istituti di credito stabilisce di adottare specifiche misure di protezione e sicurezza dei correntisti la cui efficace e corretta applicazione deve essere dimostrata secondo quanto richiede il principio di accountability.

La Corte Meneghina, nel caso in esame, ha tracciato un chiaro quadro giuridico in tema di responsabilità derivante da mancata gestione del rischio derivante dal trattamento di dati personali intervenendo chiaramente sui criteri di ripartizione dell’onere della prova.

Il Tribunale, applicando correttamente il principio di accountability, ha stabilito che grava in capo a questi l’onere di dimostrare di avere adottato adeguate misure di protezione della clientela per prevenire il rischio frodi e perdite finanziarie.

La pronuncia in esame dà atto di come la giurisprudenza di legittimità abbia già precedentemente inquadrato la responsabilità dell’istituto di credito nell’ambito della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. La Corte ha richiamato i precedenti in tema di disposizioni non autorizzate dal cliente su conto corrente mediante accesso abusivo a sistema di internet banking e conseguenti riflessi applicativi nell’ambito della responsabilità per trattamento dei dati personali (cfr. Cassazione, sez. I, 23 maggio 2016 n. 10638).

Secondo l’art. 15 del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), citato dal Tribunale: “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile”, l’istituto di credito deve fornire la prova liberatoria dalla propria responsabilità dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Da valutarsi secondo le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati, alle caratteristiche specifiche del trattamento, mediante adozione di misure idonee e preventive per impedire l’accesso o il trattamento non autorizzato ai sensi dell’art. 31 e 36 del d.lgs. 196/2003.

Applicando in combinato disposto l’art 2050 c.c. e l’art. 15 del codice della privacy, l’istituto che svolge un’attività di tipo finanziario o in generale creditizio (…) risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la captazione dei suoi codici di accesso e le conseguenti illegittime disposizioni di bonifico. La responsabilità è esclusa solo se il titolare prova che l’evento dannoso non gli è imputabile perché discendente da trascuratezza, errore (o frode) dell’interessato o da forza maggiore.

La Cassazione ha, quindi, rilevato che ad analoga conclusione si perviene applicando le disposizioni del d.lgs. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. L’art. 10 del d.lgs. 11/2010 pone in capo al prestatore dei servizi di pagamento l’onere di dimostrare, in caso di disconoscimento di una operazione l’onere di dimostrare che l’operazione non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione ovvero altri inconvenienti connessi al servizio in caso di disposizione di ordini di pagamento in caso di disconoscimento dell’operazione da parte del cliente.

Richiamando la Cassazione, il Tribunale di Milano argomenta che “in punto di ripartizione delle responsabilità derivanti dall’utilizzazione del servizio, il citato D.Lgs., artt. 10 e 11, prevede che, qualora l’utente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già effettuata, l’onere di provare la genuinità della transazione ricade essenzialmente sul prestatore del servizio. E nel contempo obbliga quest’ultimo a rifondere con sostanziale immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia un motivato sospetto di frode, e salva naturalmente la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata, con consequenziale diritto di chiedere e ottenere, in tal caso, dall’utilizzatore, la restituzione dell’importo rimborsato”.

Per l’effetto, il Tribunale ha ritenuto che tale onere non può venire assolto senza la dimostrazione dell’adozione di specifiche cautele antiphishing “idonee ad evitare l’acquisizione fraudolenta delle chiavi di accesso al sistema da parte di terzi” (così Cass., Sez. I, 29.12.2017 n. 31199).

L’istituto di credito convenuto, nel caso in esame, non ha dimostrato e nemmeno specificamente allegato, secondo il Tribunale, quali cautele avrebbe adottato sia in generale per contrastare il fenomeno del phishing sia nello specifico per evitare il prodursi del danno patito dagli attori, con riguardo a ciascuno dei tre bonifici istantanei eseguiti senza l’autorizzazione degli attori.

Il Tribunale non ha, pertanto, ritenuto assolto l’onere della prova gravante sull’istituto di credito ai sensi dell’art. 1218 c.c. e la conseguente non imputabilità del danno.

Secondo la Corte meneghina, gli istituti di credito devono adottare in relazione a tali operazioni delle cautele e verifiche ulteriori rispetto a quelle predisposte per i bonifici standard, cautele e verifiche che devono essere preliminari all’esecuzione della disposizione, per evitare che la disposizione impartita da terzi non autorizzati provochi effetti irreversibili sul patrimonio del pagatore, cautele che, nel caso di specie la convenuta ha completamente pretermesso, non avendo compiuto alcuna specifica attività in tal senso.

Importantissimo è il principio affermato dalla Corte Territoriale secondo cui l’automatizzazione dei controlli bancari consentita dal progresso scientifico e tecnologico non può comportare una regressione del livello di tutela che deve essere garantito al singolo risparmiatore.

Tale soluzione, imposta dalla disciplina di cui agli artt. 10 ss. del d.lgs. 11/2010, appare del tutto coerente anche dal un punto di vista dell’analisi economica del diritto privato. Pertanto laddove gli istituti di credito omettano di adottare sistemi di controllo per evitare il perpetrarsi di frodi ai danni dei propri clienti dovranno risarcire il danno subito dai propri clienti derivante da questo inadempimento.

Infine, il Tribunale di Milano ha argomentato come l’istituto di credito convenuto non ha nemmeno documentato o altrimenti provato di essersi effettivamente attivata per ottenere dal prestatore del servizio di pagamento del beneficiario dell’operazione, il consenso alla revoca dell’operazione ai sensi dell’art. 17.5 d.lgs. 28/2010, e risulta, anzi, dimostrato dall’attrice che solo la denuncia all’autorità di polizia giudiziaria abbia consentito di recuperare, benché parzialmente, le somme oggetto delle disposizioni disconosciute.

 

In allegato, per maggiori approfondimenti, il testo integrale del provvedimento Sentenza n. 322-2023 BLIND

La gestione della contitolarità nel trattamento dei dati personali rappresenta uno dei profili più complessi della compliance aziendale.

L’Art. 26 del GDPR impone ai contitolari di determinare le rispettive responsabilità in modo trasparente, mediante un accordo interno che rifletta l’effettivo ruolo di ciascun attore.

Per supportare professionisti e imprese nella redazione di questi documenti, rendiamo disponibile la traduzione italiana del Modello Contrattuale di Contitolarità elaborato dall’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali del Baden-Württemberg (Germania).

Questo modello è considerato uno standard d’eccellenza a livello europeo per precisione tecnica e aderenza al principio di Accountability.

Il presente lavoro nasce dalla collaborazione tra Christopher Schmidt (FIP, CIPP/E, CIPM, CIPT) e Giacomo Conti, con l’obiettivo di fornire al mercato italiano uno strumento operativo di derivazione tedesca, nota per il rigore interpretativo delle norme europee.

 

📥 Scarica qui il PDF del Contratto Tipo Contitolarità Art. 26 GDPR

di Giacomo Conti

 

La funzione principale del mediatore immobiliare[1] è quella di mettere in relazione il venditore di un immobile con il compratore e di aiutare le parti nel determinare elementi essenziali del contratto come, ad esempio, il prezzo di vendita ed accessori, come il termine per la liberazione dell’immobile. Questo specifico obbligo è regolato dall’art. 1754 del Codice Civile.

Oltre ad avere funzioni operative, il mediatore, come ogni altro professionista, ha obblighi di informazione specifici nei confronti dei propri clienti: l’art. 1759 del Codice Civile obbliga, infatti, l’agente anche a comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso.

La giurisprudenza è, a numerose riprese, intervenuta per definire la portata e l’estensione degli obblighi informativi del mediatore immobiliare valorizzando, di volta in volta, la natura professionale dell’agente immobiliare. Ne consegue che, al giorno d’oggi, il mediatore deve adottare un maggior grado di diligenza rispetto al buon padre di famiglia e deve operarsi attivamente per individuare anche eventuali abusi edilizi che potrebbero essere ostativi alla commerciabilità dell’immobile.

In questo senso, si è pronunciata la Cassazione civile, sez. II, 16/01/2020, n. 784, la quale ha statuito che: “La condotta del mediatore risponde a criteri di diligenza qualificata in osservanza dei quali egli è tenuto, pur in assenza di uno specifico incarico a svolgere accertamenti di natura tecnico giuridica sull’immobile, a riferire su irregolarità edilizie a lui note o, comunque, conoscibili con la diligenza mediamente richiesta in relazione al tipo di prestazione dovuta”.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’agente immobiliare rivendicava il pagamento della propria provvigione nonostante l’immobile venduto presentasse diversi abusi edilizi. L’agente sosteneva come egli non fosse tenuto, in virtù del contratto di mediazione, ad informare le parti sull’esistenza di eventuali irregolarità urbanistiche alla stipula del definitivo.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il mediatore immobiliare non può, per il solo fatto di non avere assunto l’espresso compito di effettuare accertamenti tecnico giuridici sull’immobile, ritenersi esentato dall’obbligo derivante dagli articoli 1176 e 1759 del Codice Civile. Quest’obbligo si articola in un dovere specifico di comunicare alle parti interessate, oltre alle circostanze a lui note, anche quelle conoscibili con la comune diligenza in relazione al tipo di prestazione dovuta[2]. Inoltre, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che le parti fossero precedentemente a conoscenza degli abusi.

La Suprema Corte, applicando i principi di buona fede e correttezza contemplati agli artt. 1175 e 1375 c.c., interpreta estensivamente l’art. 1759 c.c. nel senso che il mediatore è tenuto a salvaguardare l’interesse delle parti informandole su ogni fatto rilevante ai fini della conclusione dell’affare che sia noto o, comunque, accessibile ad un professionista di medie capacità.

La portata dell’obbligo informativo riguarda circostanze desumibili dalla portata dell’incarico affidato al mediatore, dal contesto territoriale in cui lo stesso opera la propria attività nonché dalle divergenze tra la descrizione dell’immobile oggetto di vendita e l’effettivo stato dei luoghi[3].

Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere nell’adempimento della sua prestazione particolari indagini di natura tecnico – giuridica, come l’accertamento della libertà da pesi dell’immobile oggetto del trasferimento, ad esempio richiedendo ad esempio visure catastali o ipotecarie allo scopo di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell’affare, è pur tuttavia gravato di obblighi informativi specifici verso le parti.

L’agente è, da un lato, gravato dall’obbligo positivo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza qualificata e specifica in relazione al tipo di prestazione che gli è richiesta, nonché, in negativo, dal divieto di fornire  informazioni non veritiere o furovianti.

La portata negativa estende l’obbligo anche al divieto di divulgare informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle piuttosto che dal ricercare attivamente l’informazione che fornisce. Dunque e a maggior ragione, deve ritenersi inadempiente un agente immobiliare che, pur avendo individuato le irregolarità urbanistico-edilizie, abbia proposto alle parti soluzioni non adeguate al solo fine di addivenire alla conclusione dell’affare.

Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per tutti i danni sofferti dal cliente a causa del suo inadempimento derivante dalla violazione degli obblighi informativi a prescindere dalla conclusione dell’affare[4]. Questi danni possono concretarsi, ad esempio, in spese legali, riduzione del prezzo dell’immobile e anche nella perdita o restituzione delle caparre.

La responsabilità dell’agente non dovrebbe, però, arrivare a coprire anche il danno relativo alle spese per sanare gli abusi che possono essere imputati esclusivamente al tecnico che ha contribuito a realizzarlo e alla proprietà che ha alienato un immobile viziato, secondo i principi generali di garanzia per vizi del venditore.

La recente pronuncia si inserisce nella scia di un orientamento consolidato nel tempo che ha ampliato le responsabilità degli agenti immobiliari. In questo senso, già secondo la più risalente sentenza 16.7.2010, n. 16623, la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all’immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto legittimava il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione. Nel caso specifico, infatti, il vizio poteva agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi dopo un sopralluogo.

Ne consegue che l’agente immobiliare ha un obbligo specifico di verificare la conformità dello stato di fatto dell’immobile a quella urbanistico-edilizia servendosi, nel caso, anche di un tecnico qualificato come un geometra o un architetto.

[1] Giova precisare che la figura professionale che nel linguaggio comune è indicato come agente, nel codice civile è definito come mediatore. Il contratto di agenzia ha, infatti, natura e causa differenti. Nella narrativa del testo i termini mediatore e agente possono anche arrivare a sovrapporsi.

[2]V. in senso conforme, cfr. Cass., Sez. II, 21 febbraio 2017 n. 4415; Id., 16 settembre 2015 n. 18140; Id., 8 maggio 2012 n. 6926

[3] V. Cass., Sez. II, 16 luglio 2010 n. 16623.

[4] V. Cass. 16.7.2010, n. 16623.

di Giacomo Conti

 

Per gestire a norma di Legge un servizio di e-commerce è necessario essere trasparenti verso i consumatori ed evitare comportamenti che possono realizzare pratiche commerciali scorrette, ossia idonee a indurre il consumatore “medio” ad operare scelte che commerciali e di consumo che, laddove l’informazione fosse stata completa e trasparente, non avrebbe preso.

I professionisti sono tenuti a mantenere standard di diligenza particolarmente elevati, tali da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente e liberamente in un mercato concorrenziale.

L’omessa indicazione nel prezzo pubblicizzato all’inizio del contatto, di tutti gli oneri non evitabili che sono successivamente addebitati al consumatore è sicuramente una pratica commerciale scorretta.

Ugualmente, integrano pratiche commerciali scorrette l’aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere sui tempi di consegna dei prodotti offerti, l’aver consegnato prodotti diversi da quelli ordinati, ovvero giunti a destinazione oltre i tempi pattuiti, l’aver opposto ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori come la difficoltà di contattare i fornitori del servizio o la mancata sostituzione del prodotto diverso da quello ordinato, l’avere invitato all’acquisto di prodotti a un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di prevedibili ragioni che avrebbero impedito la consegna degli stessi a quel prezzo.

Ugualmente, la semplice indicazione “composizione tipo”, se non indicata in tutti i suoi elementi e in più accostata ad una illustrazione fotografica che raffigura una composizione completa può essere considerata una pratica commerciale scorrettezza.

Se al consumatore non vengono fornite informazioni puntuali, precise e concrete il consumatore può essere indotto a credere che la composizione tipo si riferisca all’immagine in foto ed essere, conseguentemente, indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Integra pratica commerciale scorretta, quindi, anche il non essere in grado di fare fronte a tutte le richieste di acquisto da parte dei consumatori.

Per contro, la scelta del metodo di adesione del consumatore all’offerta mediante meccanismo opt out anziché opt in, dato che la prassi non incide in misura apprezzabile sul comportamento economico del consumatore, non è, invece, una pratica scorretta in quanto non incide sulla possibilità del consumatore di autodeterminarsi.

Nell’ottica di tentare di massimizzare i profitti è facile incorrere, anche inconsapevolmente, in comportamenti scorretti che comportano significative conseguenze per l’operatore economico che le ha realizzate.