L’analisi tecnica della Sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 3460 del 16 dicembre 2025

di Giacomo Conti

 

Questa analisi tecnica è redatta esclusivamente per Titolari, General Counsel e Responsabili Acquisti di aziende che operano in regime di subfornitura (Legge 192/98), non importa se PMI o medio grande, perché se la tua azienda dipende per oltre il 25% del fatturato da un unico committente, quello che stai per leggere è il tuo piano di emergenza.

 

Nel mercato B2B di oggi caratterizzato da filiere integrate e partnership sempre più strette, il confine tra sinergia strategica e trappola di dipendenza è spesso estremamente sottile.

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano (Sez. III, n. 3460/2025) interviene con precisione chirurgica nel definire i perimetri dell’articolo 9 della Legge 192/98, offrendo un’interpretazione che ogni organo amministrativo dovrebbe monitorare con attenzione.

La sentenza chiarisce un principio fondamentale in tema di onere probatorio, ossia che la tutela legale contro l’abuso di dipendenza economica non è un automatismo derivante dalla sola disparità dimensionale e di potere economico tra le parti, ma rappresenta il risultato di una rigorosa dimostrazione tecnica e documentale.

Secondo l’orientamento espresso dai giudici milanesi, la configurazione di un’ipotesi di abuso richiede l’accertamento di due pilastri concorrenti che spostano l’onere della prova in modo significativo verso l’impresa asseritamente debole.

Il primo requisito oggettivo riguarda la sussistenza di una reale situazione di dipendenza, definita tecnicamente come “Lock-in”. Non è sufficiente riscontrare un’asimmetria di diritti e obblighi nel testo contrattuale, ma occorre dimostrare che tale squilibrio sia eccessivo e che il contraente che lo subisce risulti privo di reali alternative economiche sul mercato. Questa condizione si manifesta tipicamente quando l’organizzazione aziendale progetta i processi produttivi e gli investimenti, anche preventivando immobilizzazioni di risorse e capitali, in vista di quel singolo rapporto. Sotto il profilo della prova negativa, gli investimenti verso il fornitore principale dovrebbero rendere impossibile o eccessivamente oneroso differenziare l’attività in tempi brevi. In questo scenario, il partner commerciale cessa di essere un cliente per trasformarsi in un monopolista di fatto dell’impresa e arriva ad esercitare un’influenza dominante sulla controparte contrattuale debole.

Il secondo pilastro dell’analisi riguarda l’elemento soggettivo, ovvero l’abuso propriamente detto. La condotta della parte dominante deve risultare arbitraria e contraria ai canoni di buona fede e correttezza. La Corte richiede la prova di un’intenzionalità vessatoria perpetrata in vista di fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale o da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante. Si tratta di un passaggio critico in quanto la condotta non è abusiva se risponde a una logica di mercato razionale, anche se dura; ma lo diventa quando scivola nella prevaricazione fine a se stessa o nell’elusione del vincolo fiduciario.

Dalla lettura della sentenza emerge quanto l’onere della prova sia gravoso per il “pesce piccolo”.

Dimostrare contemporaneamente l’assenza di sbocchi alternativi e l’intento malevolo della controparte richiede una profondità di analisi che non può essere improvvisata nella fase patologica del rapporto, ma deve essere gestita e pianificata a monte.

Questo scenario ci impone di ripensare radicalmente gli archetipi dei cosiddetti contratti B2B di terzo tipo, dove la libertà negoziale è spesso un simulacro che nasconde rapporti di forza strutturalmente sbilanciati.

In questo contesto, il ruolo dell’Ingegneria Giuridica applicata alla compliance contrattuale diventa determinante.

La gestione del rischio non può più essere reattiva, limitata al tentativo di sanare un recesso improvviso o una modifica unilaterale delle condizioni.

È necessaria, già in sede di redazione del contratto, una mappatura preventiva delle asimmetrie che permetta di valutare se la crescita di fatturato con un unico grande partner stia creando una vulnerabilità sistemica.

Proteggere l’autonomia economica, attraverso l’audit costante dei contratti e la strutturazione di clausole di salvaguardia, non è un mero esercizio di teoria legale, ma una necessità di business imprescindibile per chiunque voglia operare in mare aperto senza restare intrappolato in un acquario dove altri possono decidere, in ogni momento, di interrompere il flusso di ossigeno.

Autore: Giacomo Conti

Editore: Maggioli Editore

Pubblicazione: Ottobre 2020 (I Edizione)

ISBN / EAN 8891643452 / 9788891643452

Collana: Collana Legale

 

Prefazione: Il World Wide Web come la spezia di Dune. L’estensione della conoscenza e l’annullamento dello spazio tra realtà e fantascienza. Gilde spaziali e cybermediary.

L’estensione della conoscenza e l’annullamento dello spazio tra realtà e fantascienza. Gilde spaziali e cybermediary.

Siamo nell’Universo di Dune creato da Frank Herbert nel 1965, ambientato nell’Anno Domini 10191: l’universo conosciuto è governato dall’imperatore Padishah Shaddam IV e, per l’umanità, la più preziosa e vitale sostanza dell’u-niverso è il Melange, la spezia.

La spezia allunga il corso della vita.

La spezia aumenta la conoscenza.

La spezia è essenziale per annullare lo spazio.

La potente Gilda spaziale e i suoi navigatori, che la spezia ha trasformato nel corso di oltre 4000 anni, usano il gas arancione della spezia che conferisce loro la capacità di annullare lo spazio, e cioè, di viaggiare in qualsiasi parte dell’universo senza mai muoversi.

La spezia esiste su un solo pianeta nell’intero universo conosciuto. Un arido e desolato pianeta con vasti deserti.

Il pianeta Arrakis è conosciuto anche come Dune (1).”

Senza troppa speculazione e inventiva e togliendo l’aspetto esotico che caratterizza il celeberrimo romanzo: l’umanità, correva l’anno 1989, inventava quanto più di simile esiste alla spezia, ossia la Rete. Il World Wide Web, per come noi lo conosciamo, è al pari della spezia di Frank Herbert un formidabile strumento che in poche decadi ha rivoluzionato i rapporti economici e sociali, cambiando profondamente la società in cui viviamo.

A differenza della spezia, tuttavia, è estremamente facile accedere al World Wide Web: è, infatti, sufficiente munirsi di un dispositivo collegato alla Rete e di una connessione Internet offerta dagli operatori telefonici a costi sempre più economici.

Lungi dall’esistere su un solo remoto e desolato pianeta, sempre più persone sul globo terrestre hanno accesso a questa formidabile tecnologia da cui sono sempre più dipendenti.

La Rete, al pari del Melange, assuefà chi vi si connette che ne diventa sempre più dipendente, a prescindere dal fatto che la connessione al Web sia operata per esigenze personali oppure legate allo svolgimento di un’attività di impresa.

Nell’Universo di Dune, solamente la Gilda Spaziale detiene il monopolio sul commercio della spezia e anche questo dato si presta a un’analogia con il nostro universo.

Nel nostro universo, gli intermediari digitali, al pari della Gilda Spaziale, hanno un monopolio di fatto sui servizi della società dell’informazione nell’ambito dei quali dispensano benefici, punizioni ed erogano giustizia sulla base di termini e condizioni che loro stessi hanno stabilito. Si pensi a Google per i servizi di motori di ricerca, ad Amazon per l’E-commerce o, ancora, a Microsoft per i sistemi operativi e gestionali per consumatori e imprese.

La Rete ha cancellato precedenti confini e limiti dettati dallo spazio fisico e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza al pari della spezia. I rapporti di produzione, distribuzione e consumo sono stati, quindi, rivoluzionati dalle fondamenta proprio grazie alla possibilità che la Rete offre di condividere informazioni, abbattere spazi e creare occasioni di contatti fra persone fisiche e fra imprese.

L’annullamento dello spazio fisico ha dato luogo ai fenomeni, in contraddizione solo apparente, di disintermediazione e di intermediazione online e ha permesso la concentrazione di un potere economico prima inimmaginabile nelle mani di pochissimi cybermediary che gestiscono piattaforme online il cui utilizzo è diventato fondamentale nelle nostre vite.

Il potere economico di cui dispongono i cybermediary, lungi dal rappresentare sempre un’opportunità per i destinatari dei servizi, può essere utilizzato abusivamente in danno agli utenti commerciali e con effetti non necessariamente benefici per i consumatori. In questo quadro di sviluppo tecnologico ed economico è entrato in crisi il ruolo tradizionale dei cybermediary: prima fornitori passivi di un servizio tecnico, ora più che mai si trovano ad avere un ruolo attivo nella gestione dei contenuti caricati e condivisi dai propri utenti.

Il cybermediary, oltre ad avere un enorme potere economico, diventa anche giudice ultimo e supremo all’interno dei servizi che gestisce e le sue decisioni incidono significativamente sulle sfere personali e professionali degli utenti che si servono dei suoi servizi.

Inoltre, la Rete ha riequilibrato il rapporto a favore del consumatore, accordandogli un potere prima inimmaginabile: condividere feedback, recensioni, valutazioni in merito alle proprie esperienze di consumo.

Come la spezia ha mutato nel fisico e nella psiche i navigatori, i servizi basati sulla Rete hanno mutato profondamente la figura stessa del consumatore che non è più un mero acquirente passivo di beni o servizi.

Si è assistito, in questo quadro complesso, alla nascita della nuova figura del prosumer digitale, che è una persona fisica sempre più informata che acquista in rete beni e servizi e che condivide, tramite i servizi della società dell’informazione, le proprie esperienze di consumo, incidendo in maniera sostanziale sull’asimmetria informativa. Lo scambio di informazioni sul Web 2.0, infatti, opera sulla base di dinamiche che si fondano su una partecipazione attiva non solo dei fornitori di servizi della società dell’informazione o degli operatori economici, ma anche dei consumatori stessi.

Si aggiunga, peraltro, che di fronte alla velocità attraverso la quale le informazioni circolano in rete il rimedio giudiziale ha perso di centralità, essendo i formalismi del processo civile e della tutela giudiziale incompatibili con la necessità di tutela e presidio immediata dell’imprenditore in rete.

Molte vertenze sono, pertanto, affidate a strumenti di Alternative Dispute Resolution che presentano vantaggi in termini di costi ed efficienza rispetto al tradizionale rimedio giudiziale o vengono gestite con sistemi che il cybermediary ha creato e plasmato. Nonostante l’introduzione del Regolamento Platform2Business, la tutela apprestata dal Regolamento (UE) 2019/1150 risulta molto più formale rispetto al quadro dettato, ad esempio, in tema di tutela e protezione del consumato-re (2) o della persona fisica nell’ambito dei trattamenti di dati personali che la riguardano, avente un’ampia, corposa e sostanziale tutela all’interno del General Data Protection Regulation (3).

Pertanto, il nuovo impianto normativo risulta indicativo della persistente scarsa sensibilità delle Istituzioni europee alle esigenze di tutela delle imprese che si trovano in posizione di dipendenza economica verso i cybermediary.

Nel nostro universo come in quello di Dune, il potere non è quindi distribuito in ugual misura e, sebbene a differenza della spezia la Rete sia accessibile agevolmente, la distribuzione del potere attraverso i servizi online ha creato un vero e proprio feudalesimo digitale.

La rete allunga il corso della vita.

La rete aumenta la conoscenza.

La rete è essenziale per annullare lo spazio.

I potenti cybermediary e i loro navigatori, che la rete ha trasformato nel corso di poche decadi, usano i servizi basati sulla rete che conferiscono loro la capacità di annullare lo spazio, e cioè, di viaggiare in qualsiasi parte dell’universo senza mai muoversi.

La rete esiste intorno a noi e siamo noi”.

Giacomo Conti

 

 

(1) Si riporta la citazione della Principessa Irulan Corrino, figlia dell’imperatore Padi-shah Shaddam IV e futura sposa del protagonista del romanzo Paul Atreided Muad’Dhib. La citazione è tratta non dal testo, ma dal film di Dune scritto e diretto da David Linch nel 1984 e basato sul celeberrimo romanzo di Frank Herbert del 1965.

(2) V. direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).