di Giacomo Conti

Nel mondo delle gare pubbliche, il tempo non è mai stato una variabile indipendente. Tuttavia, con l’entrata a regime del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il tempo è diventato un parametro rigido, quasi un elemento di “ingegneria processuale” che non lascia spazio a interpretazioni creative e il cui decorso cala come una mannaia sui diritti del ricorrente.

La recente sentenza del TAR Puglia (Bari), n. 466 del 14 aprile 2026, ci offre una lezione magistrale su questo punto: la digitalizzazione non ha solo cambiato il modo in cui carichiamo i documenti, ha cambiato radicalmente il momento in cui inizia la nostra “scadenza” per difenderci.

Il mito del differimento: un’abitudine dura a morire

Per anni, molti avvocati e imprese si sono cullati nell’idea che il termine di 30 giorni per impugnare un’aggiudicazione potesse essere dilatato a piacimento, semplicemente attendendo l’esito di un’istanza di accesso agli atti.
Si pensava: “Finché non vedo le carte, il termine non corre”, ma la digitalizzazione ha ribaltato totalmente questa prospettiva.

Il caso esaminato dal Tribunale barese smonta definitivamente questa convinzione. Una società, rimasta esclusa dai primi cinque posti in una gara per la fornitura di protesi ortopediche per le ASL pugliesi, ha impugnato l’aggiudicazione ben sei mesi dopo la sua comunicazione.

La loro tesi? Avendo ricevuto i documenti tramite accesso solo a gennaio 2026, il ricorso notificato a febbraio sarebbe stato tempestivo. Il TAR ha risposto con un secco “No”.

La Piattaforma Digitale come baricentro legale
Il cuore della questione risiede nel combinato disposto degli articoli 36 e 90 del Codice. La rivoluzione sta nella “messa a disposizione” automatica attraverso la piattaforma. Oggi, le piattaforme di approvvigionamento digitale rendono i documenti dell’aggiudicatario immediatamente visibili agli altri concorrenti nel momento stesso in cui viene comunicato l’esito della gara.

Il TAR Puglia chiarisce che la “piena conoscenza” scatta ora in modo quasi istantanea in quanto i documenti sono già lì, nel “cloud” della stazione appaltante. Aspettare mesi per visionarli, senza dimostrare che vi fossero impedimenti tecnici reali o parti segrete ingiustamente oscurate, viene letto dai giudici come un comportamento opportunistico.

In parole povere, se non controlli subito la piattaforma, la colpa è tua. Questo aspetto va pianificato particolarmente bene prima di intentare qualsiasi ricorso al TAR.

Quando il prodotto è “Ingegneria”: Modulabilità vs Offerte Alternative

La sentenza è interessante anche per un aspetto più “materico”. La ricorrente accusava l’aggiudicataria di aver presentato delle “offerte alternative”, una pratica vietata che crea confusione nella valutazione.

Qui entriamo nel campo dell’ingegneria di prodotto. Il TAR ha dato ragione alla controinteressata, spiegando che quella presentata non era una lista di opzioni diverse tra cui scegliere, bensì un sistema modulare. Se il disciplinare di gara premia la possibilità di variare gli accoppiamenti tra le componenti protesiche, presentare un prodotto che può essere configurato in più modi (mantenendo lo stesso prezzo) non è un errore, ma un pregio tecnico. È la vittoria del design funzionale sulla rigidità burocratica.

Conclusione: La nuova disciplina della tempestività

Per chi si occupa di Public Procurement con metodo di Ingegneria Giuridica, questa sentenza è un monito sul fatto che la struttura legale di un ricorso deve essere progettata partendo dalla cronometria digitale. Non basta avere ragione nel merito se si fallisce nel calcolo dei tempi d’accesso.

Oggi, un’impresa che vuole competere deve avere un protocollo interno di “monitoraggio post-gara” immediato. Entro 48 ore dall’aggiudicazione, il team legale e quello tecnico devono aver già scaricato e analizzato tutto ciò che la piattaforma mette a disposizione per consentire di impugnare in tempo utile che il rito accelerato prevede nella misura di 30 giorni dall’ostensione dei documenti.

Aspettare lunedì (o, peggio, sei mesi dopo) espone al rischio di consegnarsi all’irricevibilità del ricorso o di comprimere eccessivamente il tempo delle difese nell’ambito di un rito già superaccelerato.

Il risultato? La velocità dei ricorsi garantisce la velocità delle forniture. E in un settore delicato come quello delle protesi ortopediche, la rapidità della decisione giudiziaria è, essa stessa, un pezzo di efficienza del sistema salute.

Scarica la decisione integrale qui sotto:

T.A.R. Puglia, sez. III, 14 aprile 2026, n. 466

di Giacomo Conti

 

Il Consiglio di Stato, con la recente pronuncia 04277.2024 ha escluso l’applicabilità della Direttiva sul Commercio elettronico per l’intermediario digitale, ritenendo non giustificato il principio speciale di esenzione da responsabilità per contenuti di parti terzi per l’intermediario digitale.

La vicenda in esame nasce da una sanzione dell’AGCOM attraverso la quale BigG è stato sanzionato per violazione dell’art. 9 del Decreto Dignità che impone il “Divieto di pubblicità giochi e scommesse”.

L’attività istruttoria operata dall’Autorità Garante ha messo in luce come digitando le parole chiave “Casinò online” si poteva raggiungere, dalla pagina dei risultati di ricerca Google Web Search,  il link al sito http://sublime-casino.com : sito che conteneva una réclame del gioco d’azzardo attraverso inviti del seguente tenore: “Unisciti Ora Al Nuovissimo Casinò Online Italiano. Gioca Subito A Oltre 400 Giochi  Iscriviti Ora E Registrati In Meno Di 30 Secondi! Nessun download. Sicuro e Protetto“. A sua volta, il sito dell’inserzionista rivinava ad ulteriori link per siti web che consentivano agli utenti di giocare a pagamento online.

Google, nell’ambito delle proprie difese, eccepiva la totale estraneità della propria attività rispetto alla pubblicazione di annunci dei propri utenti commerciali sulla propria piattaforma, la liceità dell’annuncio e il rispetto del decreto dignità in quanto l’annuncio non consentiva di effettuare gioco d’azzardo direttamente.

Disattendendo le eccezioni di Google e riformando in parte la pronuncia del TAR di primo grado, il Consiglio di Stato ha messo in luce come Google non rientrerebbe nel perimetro soggettivo di applicazione dell’hosting provider ai sensi della Direttiva del commercio elettronico.

L’istruttoria operata dal Collegio ha messo in luce come il servizio Google Web Search fornito dalla società consente agli utenti di ricercare su internet contenuti pubblicati da terze parti, mentre il servizio Google Ads, tramite il quale è stato pubblicato l’annuncio di contestazione, è un servizio di posizionamento pubblicitario online che consente agli operatori economici di pubblicare “link sponsorizzati verso determinati siti di destinazione” associati a determinate parole o chiavi di ricerca. È stato evidenziato come sia proprio l’attività Google a rendere maggiormente visibili questi risultati rispetto ad altri all’utenza. In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che l’attività di promozione commerciale svolta da Google sia confermata dalla circostanza per cui gli inserzionisti pagano la piattaforma per il servizio in modo proporzionale rispetto alle effettive visualizzazioni che il messaggio pubblicitario riceve.

Posto che Google realizza un controllo sui contenuti presenti all’interno del proprio servizio nell’ottica di consentire ai propri clienti di “ottimizzare le loro vendite online” promuovendoli sul mercato e avendo al riguardo un proprio interesse economico alla buona riuscita di tale promozione Google, non può sicuramente ritenersi un intermediario passivo.

Pertanto, l’attività realizzata da Google esclude che questo possa essere hosting provider passivo, dal momento che la società svolge un servizio di indicizzazione e promozione professionale di contenuti di terze parti. La conseguenza naturale è che Google non rimane neutrale in relazione ai contenuti indicizzati e pubblicati nella propria piattaforma.

In ragione di queste argomentazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto integrati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza europea e nazionale per poter qualificare un operatore quale hosting provider attivo, con conseguente esenzione dell’applicazione del regime di responsabilità speciale di safe harbor per gli hosting provider disciplinato dalla direttiva sul commercio elettronico.

 

Per maggiori approfondimenti, v. il testo integrale del provvedimento CdS Google

di Giacomo Conti

Nell’era del Web 2.0 è più che mai attuale la massima secondo la quale: “Se non paghi un prodotto, allora il prodotto sei tu”.

Tutti noi utilizziamo i servizi della società dell’informazione quali, ad esempio, Google, Facebook, Amazon, Netflix. Giganti tecnologici come Apple sviluppano, inoltre, le proprie piattaforme commerciali App Store, iTunes Store e Apple Books.

Mentre alcuni servizi prevedono un sistema di fruizione attraverso il pagamento di un canone, altri servizi operano in maniera più subdola e, dietro un’apparente gratuità, chiedono in realtà come corrispettivo i nostri dati personali che vengono forniti da consumatori, molto spesso, inconsapevoli.

I dati dei consumatori vengono, infatti, monetizzati e ceduti a terzi oppure utilizzati direttamente dal fornitore del servizio attraverso un’attività promozionale per aumentare la vendita dei propri prodotti e/o di quelli di terzi. Questo, a prescindere dal fatto che si paghi o meno per il servizio.

Dopo avere tracciato un quadro generale sulla complessa relazione fra piattaforme online, consumatori (Platform2Consumer) e utenti commerciali (Platoform2Business) e dopo avere il modello economico di queste piattaforme, l’intervento ha lo scopo di mettere in relazione i profili di interferenza fra protezione fra il diritto alla protezione del dato la protezione del consumatore.

Nella seconda parte verranno poi approfondite i procedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Google Ireland Ltd. e di Apple Distribution International Ltd dove entrambe le piattaforme sono state sanzionate per 10 milioni di euro ossia per il massimo edittale secondo la normativa vigente.  L’Antitrust ha, infatti, accertato per ogni società due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.

 

 

 

Per il testo integrale dei provvedimenti dell’AGCM:  v. https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/11/PS11147-PS11150Platform2bus

 

In allegato le slide dell’intervento al convegno e-privacy XXXI – ««Privacy tra attivismo e scienza» – prima giornata – pomeriggio

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