di Giacomo Conti

Nel mondo delle gare pubbliche, il tempo non è mai stato una variabile indipendente. Tuttavia, con l’entrata a regime del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il tempo è diventato un parametro rigido, quasi un elemento di “ingegneria processuale” che non lascia spazio a interpretazioni creative e il cui decorso cala come una mannaia sui diritti del ricorrente.

La recente sentenza del TAR Puglia (Bari), n. 466 del 14 aprile 2026, ci offre una lezione magistrale su questo punto: la digitalizzazione non ha solo cambiato il modo in cui carichiamo i documenti, ha cambiato radicalmente il momento in cui inizia la nostra “scadenza” per difenderci.

Il mito del differimento: un’abitudine dura a morire

Per anni, molti avvocati e imprese si sono cullati nell’idea che il termine di 30 giorni per impugnare un’aggiudicazione potesse essere dilatato a piacimento, semplicemente attendendo l’esito di un’istanza di accesso agli atti.
Si pensava: “Finché non vedo le carte, il termine non corre”, ma la digitalizzazione ha ribaltato totalmente questa prospettiva.

Il caso esaminato dal Tribunale barese smonta definitivamente questa convinzione. Una società, rimasta esclusa dai primi cinque posti in una gara per la fornitura di protesi ortopediche per le ASL pugliesi, ha impugnato l’aggiudicazione ben sei mesi dopo la sua comunicazione.

La loro tesi? Avendo ricevuto i documenti tramite accesso solo a gennaio 2026, il ricorso notificato a febbraio sarebbe stato tempestivo. Il TAR ha risposto con un secco “No”.

La Piattaforma Digitale come baricentro legale
Il cuore della questione risiede nel combinato disposto degli articoli 36 e 90 del Codice. La rivoluzione sta nella “messa a disposizione” automatica attraverso la piattaforma. Oggi, le piattaforme di approvvigionamento digitale rendono i documenti dell’aggiudicatario immediatamente visibili agli altri concorrenti nel momento stesso in cui viene comunicato l’esito della gara.

Il TAR Puglia chiarisce che la “piena conoscenza” scatta ora in modo quasi istantanea in quanto i documenti sono già lì, nel “cloud” della stazione appaltante. Aspettare mesi per visionarli, senza dimostrare che vi fossero impedimenti tecnici reali o parti segrete ingiustamente oscurate, viene letto dai giudici come un comportamento opportunistico.

In parole povere, se non controlli subito la piattaforma, la colpa è tua. Questo aspetto va pianificato particolarmente bene prima di intentare qualsiasi ricorso al TAR.

Quando il prodotto è “Ingegneria”: Modulabilità vs Offerte Alternative

La sentenza è interessante anche per un aspetto più “materico”. La ricorrente accusava l’aggiudicataria di aver presentato delle “offerte alternative”, una pratica vietata che crea confusione nella valutazione.

Qui entriamo nel campo dell’ingegneria di prodotto. Il TAR ha dato ragione alla controinteressata, spiegando che quella presentata non era una lista di opzioni diverse tra cui scegliere, bensì un sistema modulare. Se il disciplinare di gara premia la possibilità di variare gli accoppiamenti tra le componenti protesiche, presentare un prodotto che può essere configurato in più modi (mantenendo lo stesso prezzo) non è un errore, ma un pregio tecnico. È la vittoria del design funzionale sulla rigidità burocratica.

Conclusione: La nuova disciplina della tempestività

Per chi si occupa di Public Procurement con metodo di Ingegneria Giuridica, questa sentenza è un monito sul fatto che la struttura legale di un ricorso deve essere progettata partendo dalla cronometria digitale. Non basta avere ragione nel merito se si fallisce nel calcolo dei tempi d’accesso.

Oggi, un’impresa che vuole competere deve avere un protocollo interno di “monitoraggio post-gara” immediato. Entro 48 ore dall’aggiudicazione, il team legale e quello tecnico devono aver già scaricato e analizzato tutto ciò che la piattaforma mette a disposizione per consentire di impugnare in tempo utile che il rito accelerato prevede nella misura di 30 giorni dall’ostensione dei documenti.

Aspettare lunedì (o, peggio, sei mesi dopo) espone al rischio di consegnarsi all’irricevibilità del ricorso o di comprimere eccessivamente il tempo delle difese nell’ambito di un rito già superaccelerato.

Il risultato? La velocità dei ricorsi garantisce la velocità delle forniture. E in un settore delicato come quello delle protesi ortopediche, la rapidità della decisione giudiziaria è, essa stessa, un pezzo di efficienza del sistema salute.

Scarica la decisione integrale qui sotto:

T.A.R. Puglia, sez. III, 14 aprile 2026, n. 466

È dovuto il compenso all’agente immobiliare anche se l’affare viene concluso fra soggetti diversi?

di Giacomo Conti

 

La Cassazione, con la recente CASS. CIV., SEZ. II, ORD., 20 GIUGNO 2024, N. 16973, ha ribadito che l’agente immobiliare, o mediatore in gergo tecnico ai sensi dell’art. 1754 Cod. Civ., ha diritto alla provvigione se l’affare è stato concluso per effetto della sua attività anche fra soggetti diversi da quelli che ha messo inizialmente in contatto.

La Corte ha statuito che il compenso del mediatore è fatto salvo anche nel caso in cui mutino i soggetti della trattativa, purché vi sia un legame fra i due.

La Cassazione ha precisato che questo legame non deve necessariamente di rappresentanza ma che è bastevole la sola continuità operativa tra la parte che in origine ha dato l’incarico e quella che successivamente ha concluso l’affare.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una società, tramite il suo rappresentante, conferiva ad un’altra l’incarico di adoperarsi per la vendita di un immobile di sua proprietà, ma la proposta di acquisto che tuttavia viene rifiutata dalla società venditrice per poi essere concluso da un soggetto diverso.

Nulla di strano, se non che la società venditrice cedeva il proprio patrimonio a questa società di nuova costituzione che era collegata all’aspirante acquirente poiché suo cognato era stato nominato amministratore di questa.

La società di mediazione, pertanto, richiedeva in giudizio la corresponsione della provvigione richiesta vista la conclusione dell’affare.

La Corte di cassazione rilevava che, nel caso concreto, sussisteva una continuità tra il soggetto che aveva partecipato alle trattative e quello stipulante e dava atto del rapporto di causalità tra l’opera del mediatore e la conclusione dell’affare che assumeva rilevanza anche nell’affare pur concluso da un soggetto terzo.

In particolare, nel provvedimento veniva messo in luce come grazie all’attività del mediatore fosse stato possibile operare la cessione immobiliare con un conseguente risparmio fiscale.

Il compenso del mediatore è, quindi, dovuto anche se non ho dato l’incarico al mediatore?

Secondo la Cassazione, anche se l’affare viene concluso da soggetti diversi da quelli originariamente coinvolti nelle trattative, il mediatore ha comunque diritto alla provvigione, purché vi sia un nesso tra la sua attività e la conclusione dell’affare come nel caso esaminato.

Il compenso al mediatore è dovuto anche se l’affare si è concluso con atti diversi e ulteriori rispetto al mandato?

Non è importante se l’affare si conclude con un unico atto o con una serie di atti collegati, il mediatore ha diritto alla provvigione se il suo intervento ha contribuito in modo determinante alla sua conclusione dell’affare.

 

 

In allegato estratto dell’ordinanza in BLIND: Estratto Ordinanza 16973.24 BLIND