Recuperare l’irrecuperabile: l’Ingegneria Giuridica applicata al recupero di asset edili infungibili

Di Giacomo Conti

Nel mercato del Real Estate e delle grandi infrastrutture, la tutela del credito non è una mera questione contabile, ma va oltre se riguarda asset aziendali infungibili la cui dispersione può provocare grandi danni all’imprenditore. Infatti, il recupero di asset industriali complessi, fra cui sistemi di ponteggio prodotti sulla base di una specifica autorizzazione ministeriale, impone una riflessione pragmatica sui limiti strutturali della tutela civile ordinaria.

Spesso, l’approccio tradizionale basato sul tradizionale recupero del credito, ossia ricorso per decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento, si scontra con una realtà dove il tempo e la condotta del debitore giocano un ruolo distruttivo per le ragioni creditizie e rendono infruttuosa iniziative giudiziali non coordinate o isolate.

La chiusura di un cantiere è, infatti, ben più veloce rispetto ai mesi necessari per giungere al pignoramento e il rischio che questi beni vengano sottratti rischia di essere, spesso, molto elevato.

Il “Moral Hazard” del debitore alla chiusura del cantiere

Il momento di massima vulnerabilità per le ragioni creditorie coincide quasi sempre con lo smantellamento del cantiere. In questo contesto, il debitore, agendo in regime di moral hazard, può realizzare la sottrazione abusiva dei beni strumentali, anticipando i tempi di una procedura esecutiva. Ed è proprio in questi scenari che il binario civilistico classico mostra le sue fragilità più evidenti.

Il rischio per il creditore è quello di anticipare spese legali che rischia di non recuperare o, se va bene, di ottenere una mera tutela risarcitoria “per equivalente”, ossia un ristoro meramente cartolare, incapace di reintegrare prontamente il patrimonio aziendale.

Questa impasse costringe spesso le imprese ad accettare accordi transattivi penalizzanti pur di evitare l’esito incerto di un pignoramento mobiliare negativo.

La leva penale: l’art. 646 c.p. come acceleratore negoziale

Tuttavia, quando la posta in gioco è elevata, la transazione al ribasso potrebbe non essere l’opzione preferibile, ma si dovrebbe valutare di utilizzare il Codice Penale come leva negoziale per rafforzare le ragioni di tutela del credito.

La sottrazione clandestina e abusiva di beni strumentali infungibili non può essere derubricata a semplice inadempimento. Al contrario, essa integra i presupposti dell’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) che non disciplina solamente una sanzione penale, ma rappresenta una leva operativa e contrattuale formidabile.

In primo luogo, essa consente l’attivazione del sequestro conservativo e, secondariamente, sposta il confronto dalla responsabilità limitata dell’ente alla responsabilità personale e patrimoniale degli amministratori.

La forza d’urto della Liquidazione Giudiziale

Anche la tutela penale potrebbe, però, essere insoddisfacente e potrebbe affiancarsi a un ulteriore strumento giuridico di straordinaria potenza. Questo può accadere, ad esempio, se la società si serve di prestanomi che svolgono la funzione di deflettere eventuali azioni legali dirette verso i veri amministratori di fatto.

Tuttavia, questa tutela richiede che il valore degli asset sia significativo, almeno 30Mila Euro e che i requisiti dimensionali del debitore consentano di azionare la tutela concorsuale. In questo contesto, l’istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento) emerge come il catalizzatore negoziale definitivo e la leva negoziale finale.

Il deposito del ricorso mette il debitore di fronte a un bivio: subire lo scrutinio degli organi della procedura sulle proprie condotte distruttive o definire immediatamente la pendenza. Il diritto concorsuale diventa così la forza d’urto necessaria per forzare una reale volontà transattiva.

Oltre la burocrazia: la visione strategica

Il successo in operazioni di questa portata non risiede nell’applicazione monolitica di una norma, ma nella capacità di coordinare l’azione civile, penale e concorsuale in un unico disegno programmato.

È questo l’approccio multidisciplinare che ci ha permesso di ottenere la restituzione integrale del materiale, il pagamento delle fatture insolute e la rifusione delle spese legali.

In definitiva, la tecnica priva di visione rimane burocrazia inefficace. È la strategia coordinata — l’Ingegneria Giuridica — l’unico strumento capace di riportare il risultato a casa.

di Marino Bianco

 

Le Criptovalute esistono dal 2008, anno in cui Satoshi Nakamoto lanciò il “manifesto” (whitepaper) del Bitcoin, il primo di tutte le Criptovalute. La caratteristica principale delle Criptovalute è la decentrazione, vale a dire non hanno altro governo che quello degli algoritmi di mining e della Blockchain. Sono quindi distaccate da ogni forma d’intervento della politica o di una qualche autorità centrale che rendono impossibile ogni fenomeno inflattivo.

Gli utilizzi delle criptovalute possono esseri vari, ma essenzialmente legati al valore, infatti, se i Bitcoin nei primi anni potevano essere utilizzati per acquistare beni e servizi come la moneta avente valore corrente , man mano il valore è cresciuto ha cominciato a farsi spazio l’uso di questo come strumento per speculazioni finanzarie e riserva di valore.

Ma questa crescita enorme ha avuto un effetto collaterale importante: le criptovalute sono estremamente volatili e possono perdere parte, anche importante, del loro valore nell’arco di brevissimo tempo.

Proprio questa volatilità, insieme alla decentralizzazione e al fatto che difficilmente questa possa raggiungere, almeno a breve, accettazione presso il pubblico rendono impossibile identificare le criptovalute come moneta avente valore corrente (ovvero fiat).

Con la conseguenza che, attualmente, v’è un’identificazione nell’alveo dei beni mobili immateriali alla stregua di strumenti finanziari.

Ed è proprio tale identificazione quella seguita anche dalla giurisprudenza, infatti il TAR del Lazio con la sent. 1077 del 20,01,2020 ha indicato che le criptovalute vadano indicate nel riquadro “RW” al momento della compilazione del 730  riquadro  appunto riservato agli investimenti finanziari. Ma ci sono anche pronunce da organi non giurisdizionali come ad esempio la CONSOB che hanno sottoposto le criptovalute alle regole esistenti per il mercato finanziario[1].

Questo è conseguenza del numero sempre maggiore di persone che investono e, in virtù di ciò, saranno sempre di più le controversie legali nelle quali il Bitcoin e le altre Criptovalute avranno un ruolo, anche in fase esecutiva. A riprova di ciò v’è un caso riguardante la conferibilità delle cripto nel patrimonio sociale.

Di tal caso s’è  occupato il Tribunale di Brescia, con il decreto di rigetto  7556/2018 del 18/07/2018 ad oggetto il conferimento di criptovalute in capitale sociale.

Leggendo il decreto si scoprono i motivi di tale rigetto:
In primis, il Tribunale rileva che oggetto di conferimento è  una criptovaluta presente in un unico mercato che fra l’altro è direttamente ricollegabile agli ideatori della stessa.

Altro motivo sarebbe nella difficoltà pratica del pignoramento, dal momento il livello di sicurezza tecnologia è tale da rendere impossibile l’esecuzione senza la cooperazione dell’esecutato.

Quanto decretato dal Tribunale di Brescia però ha  rilevanza limitabile esclusivamente al caso trattato, dal momento che la maggioranza degli investimenti avveiene su wallets i quali possono agire come veri e propri custodi ( cd. Custodial wallets) e riguarda delle criptovalute con un bacino di utilizzo notevolmente più esteso.

Dal punto di vista procedurare è importante citare l’art 514 cpc riguardante  le “cose mobili assolutamente impignorabili” e in questo le criptovalute non sono rintracciabili né direttamente, né indirettamente. Inoltre l’art 514 non può essere interpretato analogicamente e gli elementi in essi contenuto sono un numerus clausus, quindi non allargabile se non dal legislatore.

L’articolo 474 cpc indica come requisiti del diritto oggetto “liquidità, certezza ed esigibilità” dove per certezza ci si riferisce all’esistenza del diritto e alla sua facile identificazione, per esigibilità s’intende l’essere scevro da ogni condizione o impedimento. Per quanto riguarda ambedue gli attributi, essi possono essere presenti nel caso il diritto oggetto del titolo siano delle criptovalute dal momento che queste possono essere, nella maggior parte dei casi, liberamente convertite in euro in ogni momento.

Il requisito della liquidità, invece, afferisce alle esecuzioni con oggetto somme di danaro e richiede che queste siano individuabili “immediatamente o tramite semplice calcoli aritmetici” ed è qui che per le criptovalute possono sorgere dei problemi.

Questi possono derivare dal fatto che le criptovalute, al momento, non sono danaro e non possono esservi assimilate poiché, ai sensi dell’articolo 1277 codice civile, le obbligazioni in denaro vanno estinte mediante la moneta avente valore corrente.

Per quanto si possa escludere che la “liquidità” sussista per le criptovalute, non c’è risultato al di fuori dell’esclusione di queste dal novero delle “obbligazioni avente oggetto una somma di denaro denaro”. Per tutto il resto invece, sussistono.

Nel caso del conferimento, è il 2464 cc ad indicare che “Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”, dictum che dà chiaramente la possibilità di conferire le criptovalute in quanto hanno valore economico e, come già detto, sono state messe, giudizialmente, sullo stesso piano degli strumenti dei mercati finanziari

Per concludere si può dire che a livello teorico, non c’è nulla che impedisca ad un creditore di agire in esecuzione sulle criptovalute così come di conferirle nel capitale sociale. Discorso diverso riguarda la praticità  di ambedue le cose, sempre a causa della volatilità. C’è il rischio che nel caso dell’esecuzione vi sia una perdita di valore tale da far perdere l’utilità dell’esecuzione stessa all’attore che ben farebbe ad azionare un sequestro conservativo.

Nel caso del conferimento questa mancanza di stabilità del valore può avere effetti nefasti sulla stabilità della società stessa.

[1]    https://www.consob.it/documents/10194/0/Articolo+su+rischi+criptovalute/10402b10-bc3b-4500-a0d4-81cec9a2db23