di Giacomo Conti
Le trappole procedurali che rendono definitiva anche la sanzione più ingiusta.
Ricevere un provvedimento sanzionatorio dal Garante Privacy non è solo un duro colpo al portafoglio, alla reputazione o ai processi con cui i dati sono trattati in azienda; ma è l’inizio di una sfida dove la verità dei fatti conta meno della precisione dei passi.
Il sistema di tutela previsto dal nostro ordinamento contro le sanzioni del Garante Privacy è ciò che definisco un “Mostro Ibrido” perché la materia è sostanzialmente amministrativa, il rito che la governa è civile, e la materia che applica il Garante è la protezione del dato personale che ha caratteristiche sue proprie che sono difficili da governare già fuori dal Tribunale e ancora di più in sede giudiziale. Inoltre e come se non bastasse, questo mostro ibrido presenta termini da “ghigliottina” tipici del rito super accelerato dei contratti pubblici.
In questo scenario, l’insidia procedurale può minare anche il ricorso più solido a prescindere dalle fondatezze della pretesa nel merito. Non basta, quindi, padroneggiare il GDPR; ma occorre muoversi tra le norme del GDPR, del Codice Privacy, del rito del lavoro e del Codice del Processo Amministrativo con una precisione chirurgica.
La materia si pone come un vero e proprio campo minato il minimo errore comporta la perdita definitiva del diritto a difendersi, come sanno bene gli amministrativisti.
La scelta del giusto terreno di battaglia: TAR o Tribunale Ordinario
Il primo ostacolo è sostanziale. L’istinto e il buonsenso, vorrebbero che il Giudice naturale fosse quello Amministrativo (TAR), così come per l’impugnazione delle sanzioni delle altre Autorità Indipendenti. Tuttavia, ignorare il disposto dell’Art. 152 del Codice Privacy è il primo errore fatale. La norma stabilisce, infatti, che la giurisdizione appartiene esclusivamente all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Sbagliare “portone” non è solo una svista accademica, ma significa vedersi dichiarare inammissibile la propria azion, per quanto fondata nel merito. Inoltre, bisogna fare attenzione alla competenza territoriale, in quanto la battaglia non si combatte necessariamente a Roma, ma davanti al Tribunale civile del luogo in cui il Titolare ha la propria sede.
La danza pericolosa del Rito del Lavoro sotto il fuoco dell’avvocatura dello Stato
Entrati nel processo, ci si scontra con il meccanismo più insidioso, ossia l’applicazione del rito del lavoro prevista dall’Art. 10 del D.Lgs. 150/2011. A differenza di quanto accade davanti al TAR, il ricorso va prima depositato in Tribunale e solo in un secondo momento notificato al Garante insieme al decreto di fissazione dell’udienza. Invertire questi passaggi o seguire le regole del civile ordinario può rivelarsi un altro errore fatale.
Il rito del lavoro non perdona e non ammette integrazioni tardive e richiede una strategia perfetta sin dal primo atto. Ma l’aspetto più brutale resta il termine ghigliottina per depositare il ricorso. Il Titolare, infatti, ha solo 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per depositare il ricorso in cancelleria. Se ne passano 31, la sanzione diventa definitiva, inoppugnabile e “tombale”, indipendentemente da quanto fosse ingiusta nel merito.
Inoltre, davanti al Giudice, il Garante non è solo, ma è difeso dall’Avvocatura dello Stato e solo più raramente da Avvocati del libero Foro, comunque, molto preparati. Per esperienza professionale diretta, posso dirvi che l’Avvocatura è un avversario temibile, che conosce alla perfezione ogni piega di queste dinamiche processuali e anche la materia sostanziale.
Una pallottola spuntata: inappellabilità della decisione di primo grado ed esecutività del provvedimento del Garante
Molti confidano erroneamente nel fatto che l’impugnazione sospenda il pagamento o l’ordine di blocco dei dati. È un’illusione pericolosa. Il provvedimento del Garante è immediatamente esecutivo. Per fermarlo occorre un’istanza cautelare capace di dimostrare un grave pregiudizio economico o operativo per l’impresa.
Ma la vera trappola finale è l’assenza di un paracadute, in quanto la sentenza di primo grado non è appellabile. Non esiste, infatti, un secondo giudizio di merito e, contro la decisione del Tribunale, resta solo la via stretta della Cassazione per soli motivi di legittimità. Questo trasforma il ricorso di primo grado nell’Unica freccia nel nostro arco per sgominare il mostro. Se il ricorso non è ineccepibile, nella forma e nella sostanza, la partita si chiude lì.
La Difesa Tecnica come Operazione Speciale
Impugnare una sanzione del Garante non è un esercizio teorico, ma è un’operazione speciale di estrazione dove il tempo, il terreno e l’avversario giocano contro il ricorrente. Per uscirne indenni, occorre conoscere la posizione delle mine, ossia i termini perentori e le preclusioni processuali per non farle detonare. Bisogna, altresì, sapersi muovere per schivare i proiettili procedurali dell’Avvocatura in un rito con tempi serrati e preclusioni sostanziali. Sbagliare il tempo o il passo significa veder trasformare la sanzione nella propria tomba legale, senza alcuna possibilità di rimedio in un secondo grado.
Se la vostra azienda riceve una notifica, ricordate che il cronometro parte istantaneamente. Non aspettate il 20° giorno per decidere. In questo rito, il tempo è il vostro primo nemico.
Scarica qui il vademecum per difenderti dalle sanzioni del Garante in giudizio: Contenzioso Privacy


