Recuperare l’irrecuperabile: l’Ingegneria Giuridica applicata al recupero di asset edili infungibili

Di Giacomo Conti

Nel mercato del Real Estate e delle grandi infrastrutture, la tutela del credito non è una mera questione contabile, ma va oltre se riguarda asset aziendali infungibili la cui dispersione può provocare grandi danni all’imprenditore. Infatti, il recupero di asset industriali complessi, fra cui sistemi di ponteggio prodotti sulla base di una specifica autorizzazione ministeriale, impone una riflessione pragmatica sui limiti strutturali della tutela civile ordinaria.

Spesso, l’approccio tradizionale basato sul tradizionale recupero del credito, ossia ricorso per decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento, si scontra con una realtà dove il tempo e la condotta del debitore giocano un ruolo distruttivo per le ragioni creditizie e rendono infruttuosa iniziative giudiziali non coordinate o isolate.

La chiusura di un cantiere è, infatti, ben più veloce rispetto ai mesi necessari per giungere al pignoramento e il rischio che questi beni vengano sottratti rischia di essere, spesso, molto elevato.

Il “Moral Hazard” del debitore alla chiusura del cantiere

Il momento di massima vulnerabilità per le ragioni creditorie coincide quasi sempre con lo smantellamento del cantiere. In questo contesto, il debitore, agendo in regime di moral hazard, può realizzare la sottrazione abusiva dei beni strumentali, anticipando i tempi di una procedura esecutiva. Ed è proprio in questi scenari che il binario civilistico classico mostra le sue fragilità più evidenti.

Il rischio per il creditore è quello di anticipare spese legali che rischia di non recuperare o, se va bene, di ottenere una mera tutela risarcitoria “per equivalente”, ossia un ristoro meramente cartolare, incapace di reintegrare prontamente il patrimonio aziendale.

Questa impasse costringe spesso le imprese ad accettare accordi transattivi penalizzanti pur di evitare l’esito incerto di un pignoramento mobiliare negativo.

La leva penale: l’art. 646 c.p. come acceleratore negoziale

Tuttavia, quando la posta in gioco è elevata, la transazione al ribasso potrebbe non essere l’opzione preferibile, ma si dovrebbe valutare di utilizzare il Codice Penale come leva negoziale per rafforzare le ragioni di tutela del credito.

La sottrazione clandestina e abusiva di beni strumentali infungibili non può essere derubricata a semplice inadempimento. Al contrario, essa integra i presupposti dell’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) che non disciplina solamente una sanzione penale, ma rappresenta una leva operativa e contrattuale formidabile.

In primo luogo, essa consente l’attivazione del sequestro conservativo e, secondariamente, sposta il confronto dalla responsabilità limitata dell’ente alla responsabilità personale e patrimoniale degli amministratori.

La forza d’urto della Liquidazione Giudiziale

Anche la tutela penale potrebbe, però, essere insoddisfacente e potrebbe affiancarsi a un ulteriore strumento giuridico di straordinaria potenza. Questo può accadere, ad esempio, se la società si serve di prestanomi che svolgono la funzione di deflettere eventuali azioni legali dirette verso i veri amministratori di fatto.

Tuttavia, questa tutela richiede che il valore degli asset sia significativo, almeno 30Mila Euro e che i requisiti dimensionali del debitore consentano di azionare la tutela concorsuale. In questo contesto, l’istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento) emerge come il catalizzatore negoziale definitivo e la leva negoziale finale.

Il deposito del ricorso mette il debitore di fronte a un bivio: subire lo scrutinio degli organi della procedura sulle proprie condotte distruttive o definire immediatamente la pendenza. Il diritto concorsuale diventa così la forza d’urto necessaria per forzare una reale volontà transattiva.

Oltre la burocrazia: la visione strategica

Il successo in operazioni di questa portata non risiede nell’applicazione monolitica di una norma, ma nella capacità di coordinare l’azione civile, penale e concorsuale in un unico disegno programmato.

È questo l’approccio multidisciplinare che ci ha permesso di ottenere la restituzione integrale del materiale, il pagamento delle fatture insolute e la rifusione delle spese legali.

In definitiva, la tecnica priva di visione rimane burocrazia inefficace. È la strategia coordinata — l’Ingegneria Giuridica — l’unico strumento capace di riportare il risultato a casa.

È dovuto il compenso all’agente immobiliare anche se l’affare viene concluso fra soggetti diversi?

di Giacomo Conti

 

La Cassazione, con la recente CASS. CIV., SEZ. II, ORD., 20 GIUGNO 2024, N. 16973, ha ribadito che l’agente immobiliare, o mediatore in gergo tecnico ai sensi dell’art. 1754 Cod. Civ., ha diritto alla provvigione se l’affare è stato concluso per effetto della sua attività anche fra soggetti diversi da quelli che ha messo inizialmente in contatto.

La Corte ha statuito che il compenso del mediatore è fatto salvo anche nel caso in cui mutino i soggetti della trattativa, purché vi sia un legame fra i due.

La Cassazione ha precisato che questo legame non deve necessariamente di rappresentanza ma che è bastevole la sola continuità operativa tra la parte che in origine ha dato l’incarico e quella che successivamente ha concluso l’affare.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una società, tramite il suo rappresentante, conferiva ad un’altra l’incarico di adoperarsi per la vendita di un immobile di sua proprietà, ma la proposta di acquisto che tuttavia viene rifiutata dalla società venditrice per poi essere concluso da un soggetto diverso.

Nulla di strano, se non che la società venditrice cedeva il proprio patrimonio a questa società di nuova costituzione che era collegata all’aspirante acquirente poiché suo cognato era stato nominato amministratore di questa.

La società di mediazione, pertanto, richiedeva in giudizio la corresponsione della provvigione richiesta vista la conclusione dell’affare.

La Corte di cassazione rilevava che, nel caso concreto, sussisteva una continuità tra il soggetto che aveva partecipato alle trattative e quello stipulante e dava atto del rapporto di causalità tra l’opera del mediatore e la conclusione dell’affare che assumeva rilevanza anche nell’affare pur concluso da un soggetto terzo.

In particolare, nel provvedimento veniva messo in luce come grazie all’attività del mediatore fosse stato possibile operare la cessione immobiliare con un conseguente risparmio fiscale.

Il compenso del mediatore è, quindi, dovuto anche se non ho dato l’incarico al mediatore?

Secondo la Cassazione, anche se l’affare viene concluso da soggetti diversi da quelli originariamente coinvolti nelle trattative, il mediatore ha comunque diritto alla provvigione, purché vi sia un nesso tra la sua attività e la conclusione dell’affare come nel caso esaminato.

Il compenso al mediatore è dovuto anche se l’affare si è concluso con atti diversi e ulteriori rispetto al mandato?

Non è importante se l’affare si conclude con un unico atto o con una serie di atti collegati, il mediatore ha diritto alla provvigione se il suo intervento ha contribuito in modo determinante alla sua conclusione dell’affare.

 

 

In allegato estratto dell’ordinanza in BLIND: Estratto Ordinanza 16973.24 BLIND