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È dovuto il compenso all’agente immobiliare anche se l’affare viene concluso fra soggetti diversi?

È dovuto il compenso all’agente immobiliare anche se l’affare viene concluso fra soggetti diversi?

di Giacomo Conti

 

La Cassazione, con la recente CASS. CIV., SEZ. II, ORD., 20 GIUGNO 2024, N. 16973, ha ribadito che l’agente immobiliare, o mediatore in gergo tecnico ai sensi dell’art. 1754 Cod. Civ., ha diritto alla provvigione se l’affare è stato concluso per effetto della sua attività anche fra soggetti diversi da quelli che ha messo inizialmente in contatto.

La Corte ha statuito che il compenso del mediatore è fatto salvo anche nel caso in cui mutino i soggetti della trattativa, purché vi sia un legame fra i due.

La Cassazione ha precisato che questo legame non deve necessariamente di rappresentanza ma che è bastevole la sola continuità operativa tra la parte che in origine ha dato l’incarico e quella che successivamente ha concluso l’affare.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, una società, tramite il suo rappresentante, conferiva ad un’altra l’incarico di adoperarsi per la vendita di un immobile di sua proprietà, ma la proposta di acquisto che tuttavia viene rifiutata dalla società venditrice per poi essere concluso da un soggetto diverso.

Nulla di strano, se non che la società venditrice cedeva il proprio patrimonio a questa società di nuova costituzione che era collegata all’aspirante acquirente poiché suo cognato era stato nominato amministratore di questa.

La società di mediazione, pertanto, richiedeva in giudizio la corresponsione della provvigione richiesta vista la conclusione dell’affare.

La Corte di cassazione rilevava che, nel caso concreto, sussisteva una continuità tra il soggetto che aveva partecipato alle trattative e quello stipulante e dava atto del rapporto di causalità tra l’opera del mediatore e la conclusione dell’affare che assumeva rilevanza anche nell’affare pur concluso da un soggetto terzo.

In particolare, nel provvedimento veniva messo in luce come grazie all’attività del mediatore fosse stato possibile operare la cessione immobiliare con un conseguente risparmio fiscale.

Il compenso del mediatore è, quindi, dovuto anche se non ho dato l’incarico al mediatore?

Secondo la Cassazione, anche se l’affare viene concluso da soggetti diversi da quelli originariamente coinvolti nelle trattative, il mediatore ha comunque diritto alla provvigione, purché vi sia un nesso tra la sua attività e la conclusione dell’affare come nel caso esaminato.

Il compenso al mediatore è dovuto anche se l’affare si è concluso con atti diversi e ulteriori rispetto al mandato?

Non è importante se l’affare si conclude con un unico atto o con una serie di atti collegati, il mediatore ha diritto alla provvigione se il suo intervento ha contribuito in modo determinante alla sua conclusione dell’affare.

 

 

In allegato estratto dell’ordinanza in BLIND: Estratto Ordinanza 16973.24 BLIND