Oggi Bill ha installato una nuova app sul suo smartphone: dicono possa prendere il suo volto e renderlo più vecchio, una sorta di predizione del futuro.

La installa senza indugio e si diletta con essa per giorni; usa le sue foto da bambino, quelle di lui alle medie e, perché no, anche quelle odierne; vuole vedersi da vecchio e pensare che sarà un uomo tutto sommato bello, ancora affascinante.

Il giorno dopo essersi sbizzarrito, però, Bill viene a scoprire dei retroscena spaventosi, a dir poco allarmanti: l’app, con sede in San Pietroburgo, utilizza le sue foto in modo “perpetuo, planetario, irrevocabile, senza obbligo di pagare alcuna royalty”.

Bill si collega dunque su Facebook e legge molti stati colmi di terrore e di rabbia scritti da utenti che, nel proprio profilo, specificano orientamento sessuale, data di nascita, indirizzo, dove studiano, cosa studiano, i locali e le persone che frequentano, i film che guardano, i partiti che votano.

Bill nota che c’è una grande attenzione da parte del pubblico inerente la questione, tanto da fargli credere che gli internauti abbiano preso più coscienza circa la rilevanza della propria privacy.

Ecco quindi che scorre la home di Facebook alla ricerca di qualche post che tratti dell’inquietante scoperta effettuata da alcuni ricercatori della Microsoft, i quali hanno dimostrato come i siti pornografici raccolgono i dati di navigazione degli utenti per poi venderli a Google e Facebook, o della sconcertante scoperta che Youtube (leggi Google, ndr) effettua un’indebita profilazione dei minori al fine di renderli oggetto di marketing diretto, ma, con grande rammarico, non ne trova nessuno.

La sorella di Bill appare preoccupata: “Chissà che fine orribile faranno le foto mie e delle mie amiche, una volta nelle mani dei russi!”. Bill prova dunque a spiegarle che le sue foto sono già in giro per il Pianeta da quando partecipò alla “Ten Years Challenge” qualche tempo fa, ma non riesce: la sorella è troppo impegnata a chiedere ad Alexa la posizione della farmacia più vicina che venda farmaci per combattere la candida.

Bill allora manda un messaggio a un suo amico che ha appena pubblicato uno stato carico di odio contro i russi e FaceApp; cerca di spiegargli che non è sensato imbracciare la vecchia carabina del nonno per ottenere giustizia per questo indecente attentato alla propria riservatezza, se prima non smette di sbloccare il suo smartphone tramite il riconoscimento facciale.

Bill sa che i suoi dati più sensibili sono già stati abbondantemente carpiti in malafede dalle multinazionali della Silicon Valley, le quali si autoproclamano gli araldi della tutela della privacy del mondo intero e che impongono termini di utilizzo del tutto simili a quelli di FaceApp .

Bill sa che quando si utilizza un servizio gratuito la moneta di scambio sono i suoi dati personali, pertanto usa questi strumenti con molta attenzione, ma non chiude il cancello ora che il bue è scappato.

Sii come Bill.

 

di Giordano Serra

di Giacomo Conti

 

Per gestire a norma di Legge un servizio di e-commerce è necessario essere trasparenti verso i consumatori ed evitare comportamenti che possono realizzare pratiche commerciali scorrette, ossia idonee a indurre il consumatore “medio” ad operare scelte che commerciali e di consumo che, laddove l’informazione fosse stata completa e trasparente, non avrebbe preso.

I professionisti sono tenuti a mantenere standard di diligenza particolarmente elevati, tali da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente e liberamente in un mercato concorrenziale.

L’omessa indicazione nel prezzo pubblicizzato all’inizio del contatto, di tutti gli oneri non evitabili che sono successivamente addebitati al consumatore è sicuramente una pratica commerciale scorretta.

Ugualmente, integrano pratiche commerciali scorrette l’aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere sui tempi di consegna dei prodotti offerti, l’aver consegnato prodotti diversi da quelli ordinati, ovvero giunti a destinazione oltre i tempi pattuiti, l’aver opposto ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori come la difficoltà di contattare i fornitori del servizio o la mancata sostituzione del prodotto diverso da quello ordinato, l’avere invitato all’acquisto di prodotti a un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di prevedibili ragioni che avrebbero impedito la consegna degli stessi a quel prezzo.

Ugualmente, la semplice indicazione “composizione tipo”, se non indicata in tutti i suoi elementi e in più accostata ad una illustrazione fotografica che raffigura una composizione completa può essere considerata una pratica commerciale scorrettezza.

Se al consumatore non vengono fornite informazioni puntuali, precise e concrete il consumatore può essere indotto a credere che la composizione tipo si riferisca all’immagine in foto ed essere, conseguentemente, indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Integra pratica commerciale scorretta, quindi, anche il non essere in grado di fare fronte a tutte le richieste di acquisto da parte dei consumatori.

Per contro, la scelta del metodo di adesione del consumatore all’offerta mediante meccanismo opt out anziché opt in, dato che la prassi non incide in misura apprezzabile sul comportamento economico del consumatore, non è, invece, una pratica scorretta in quanto non incide sulla possibilità del consumatore di autodeterminarsi.

Nell’ottica di tentare di massimizzare i profitti è facile incorrere, anche inconsapevolmente, in comportamenti scorretti che comportano significative conseguenze per l’operatore economico che le ha realizzate.

La Cassazione ha, in una recente pronuncia, ritenuto che integra il reato di sostituzione di persona (494 Cod. Pen.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettrica o si iscriva ad un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto.

Nel caso affrontato, il soggetto sostituito era inconsapevole del fatto che il reato era stato commesso ai suoi danni per fare ricadere le conseguenze derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali.

Questa pronuncia, senza essere particolarmente innovativa, rispecchia un consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale la partecipazione di un soggetto ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto integra il reato di sostituzione di persona.

Peraltro, la creazione e l’utilizzo di account falso e la conseguente realizzazione del reato può comportare, nei casi più gravi, anche lo sfruttamento abusivo dell’immagine reale e delle sembianze di un terzo soggetto.

Sotto il profilo soggettivo, infine, il dolo specifico del reato di sostituzione di persona viene integrato quando vi è coscienza e volontà di sostituirsi a un terzo con l’ulteriore scopo di arrecare a questi un danno o di assicurarsi un vantaggio anche non necessariamente economico.

 

di Giacomo Conti

Editore: Maggioli Editore

Collana: Privacy

Pubblicato: Marzo 2019

ISBN / EAN 8891625342 / 9788891625342

Con la presente pubblicazione, l’Autore mira a spiegare in maniera semplice ma efficace gli istituti, le novità introdotte ed i nuovi adempimenti che il GDPR “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” impone a titolari e responsabili che trattano dati personali.
Troppo spesso accade che chi tratta dati professionali sia confuso in relazione a quali adempimenti sia tenuto ad operare ed a come realizzarli.
Se, da un lato, corre il rischio di non comprendere sul serio l’anima della norma e non ottemperare a quanto richiesto, dall’altro si rischia di realizzare adempimenti inutili ed onerosi come, ad esempio, la nomina di un DPO in casi dove la stessa né è imposta dalla legge né ha alcuna importanza strategica.
L’approccio richiesto dal GDPR è, infatti, non formalistico bensì sostanzialistico ed il principio di substance over form permea l’intero tessuto normativo.
Esso è alla base del principio di responsabilizzazione e indispensabile per assicurare un quadro di adeguate tutele per i diritti delle persone fisiche.
In questo senso, non si chiede di produrre carte, ma di implementare procedure per garantire il rispetto della normativa, non si deve scaricare responsabilità su terzi interni od esterni all’organizzazione aziendale, ma responsabilizzare e formare i soggetti che trattano dati personali in azienda e per conto del titolare e contrattualizzare gli obblighi all’interno di un apposito accordo fra le parti dove vengono regolati gli aspetti relativi al trattamento di dati personali nell’ottica di garantire sempre un’adeguata tutela agli interessati.
Da ultimo, non si deve ottemperare in una mera ottica di paura delle sanzioni, ma adempiere alla normativa anche nell’ottica di perseguire gli obiettivi di business aziendali attraverso l’implementazione di processi efficienti di trattamento dei dati personali che richiedono consapevolezza e responsabilizzazione in capo a chi tratta dati personali.
Il Regolamento Europeo è una norma estremamente complessa ed articolata che richiede, per essere adeguatamente affrontata, il necessario coordinamento di diverse figure professionali ed una sinergia di aspetti legali, gestionali e informatici.
I diversi professionisti coinvolti nella protezione dei dati personali, pur avendo competenze e pur parlando linguaggi diversi, si trovano, infatti, ad affrontare problematiche comuni.
Se, da un lato, sono presenti prassi di settore molto valide (come le Linee guida ENISA che vengono ampiamente illustrate nel volume) che forniscono Linee guida per operatori ed interpreti, dall’altro lato la giurisprudenza in materia non si è ancora consolidata.
Inoltre, il quadro complessivo della materia è molto stratificato ed in continuo fermento ed evoluzione; seppure si stia iniziando a delineare nelle sue linee essenziali.
L’opera affronta, quindi, organicamente il Regolamento Europeo con il principale fine di illustrare tanto a titolari e responsabili di trattamento quanto a consulenti ed operatori del diritto i concetti essenziali, i principi generali, i principali adempimenti richiesti dal Regolamento Europeo ed ogni altro elemento utile a comprendere il GDPR.
Ora più che mai, a fronte del cambiamento epocale introdotto dal nuovo Regolamento Europeo, occorre promuovere la conoscenza e la comprensione della protezione dei dati personali e comprendere a fondo i principi generali alla base della protezione dei dati personali.
Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Federica Sanvenero, professionista abilitata all’esercizio della professione forense e studiosa del diritto penale di impresa, che ha curato l’ultimo capitolo dell’opera relativo al quadro sanzionatorio penale ed amministrativo, approfondendo questi fondamentali aspetti a completamento dell’opera.

Per maggiori informazioni sull’opera vedi qui.