Di Giacomo Conti

Il telefono squilla sempre quando stai per versarti il caffè. Dall’altro capo del filo c’è la voce di un imprenditore che ha smesso di respirare a pieni polmoni da circa dieci minuti, ossia da quando sulla scrivania gli è atterrata una notifica dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Non è una richiesta di chiarimenti di quelle di routine. È l’inizio di un incendio.

Nel nostro mestiere, i casi “disperati” arrivano sempre con lo stesso copione. L’azienda in questione progetta e vende architetture software complesse; una realtà solida, con decine di dipendenti. Eppure, per accelerare le vendite, qualcuno nel reparto marketing ha pensato di fare il passo più lungo della gamba: uno scraping massivo, quasi rabbioso, di indirizzi email dal web, seguito da campagne di cold mailing a tappeto, senza l’ombra di un consenso.

La pezza, come spesso accade, era stata peggio del buco. Quando alcuni destinatari avevano subdorato l’illecito e chiesto formalmente conto di come lo studio avesse i loro dati esercitando il sacrosanto diritto di accesso ex Art. 15 del GDPR, l’azienda, presa dal panico, ha fatto la mossa peggiore e invece di rispondere, ha cancellato i dati dal database pensando di far sparire le prove della violazione.

Il prezzo del panico

Il Garante è partito dal massimo edittale e ha calcolato la sanzione partendo dal massimo edittale di 20 milioni di euro (o il 4% del fatturato globale), l’azienda rischiava inoltre il blocco totale e immediato di ogni attività di lead generation. In pratica, la morte commerciale per un’azienda che vive di contratti B2B.

A rendere la difesa un suicidio annunciato c’era un dettaglio non trascurabile, in quanto prima di bussare alla porta dello Studio, l’imprenditore aveva già provato a difendersi da solo. Il Cliente aveva inviato al Garante memorie scritte di suo pugno piene di arrampicate sugli specchi, invocando un improbabile “legittimo interesse” e giurando che quelle email “non erano commerciali” (nonostante contenessero offerte di software con tanto di listino prezzi). Un autogol che aveva indispettito gli uffici dell’Autorità, blindando l’accusa.

La svolta: l’Ingegneria Giuridica applicata sul campo

Quando entri in partita su una posizione così compromessa, difenderti negando l’evidenza equivale a scavarsi la fossa da soli. Davanti alle Autorità di controllo, l’arroganza o la bugia grossolana si pagano a caro prezzo.

La strada che abbiamo imbottito in studio è quella che definiamo Ingegneria Giuridica, ossia accettare la realtà dei fatti, disarmare l’interlocutore con una trasparenza quasi spiazzante e scendere nel dettaglio dei processi per capire dove si è rotto il meccanismo. Come nel poker giocarsi una mano non ottimale senza bluffare inutilmente.

Siamo andati a smontare la tesi indifendibile del legittimo interesse e abbiamo iniziato a studiare i software. Abbiamo analizzato come l’azienda utilizzasse effettivamente i tool di estrazione, in particolare LinkedIn Sales Navigator e Snov.io.

E lì abbiamo trovato la chiave. Abbiamo dimostrato al Garante che non c’era un disegno criminoso o una volontà dolosa di saccheggiare il web, ma un errore scusabile: i flussi interni e le interfacce di quegli stessi software erano strutturati in modo tale da indurre un utente medio, non un ingegnere informatico, a ritenere che quel tipo di contatto fosse legittimo e integrato nella piattaforma. Abbiamo spostato l’asse della colpa da una “negligenza grave” a un “errore in buona fede indotto dalle policy di terzi, ossia snov.io e Linkedin”.

Ma le parole in una memoria difensiva non bastano se non sono seguite dai fatti.

Mentre l’istruttoria era ancora in corso, abbiamo preso in mano il caso e lo abbiamo gestito al meglio. Abbiamo imposto lo stop immediato ai vecchi sistemi di scraping, riscritto da zero le Procedure Operative Standard (SOP) per l’acquisizione dei contatti e istituito un team privacy interno con potere di veto sulle campagne marketing.

Quando siamo tornati davanti al Garante per l’audizione, non abbiamo portato scuse o promesse future. Abbiamo mostrato una struttura già profondamente cambiata. Abbiamo mostrato che il problema era stato risolto prima ancora che l’Autorità dovesse ordinarcelo.

L’atterraggio morbido: da 20Milioni a Mille Euro di sanzione complessiva (Provvedimento n. 285/2026)

Qualche mese dopo, il provvedimento è arrivato in studio.

L’Autorità ha recepito l’intera ricostruzione tecnica, dando atto del ravvedimento operoso e della collaborazione trasparente del cliente con l’Autorità Garante.

Il verdetto finale ha quasi dell’incredibile rispetto alle premesse:

Per lo scraping e l’invio delle email senza consenso. Ossia la ola ammonizione formale che vuole dire 0 € di sanzione pecuniaria.

Per l’errore sulla gestione delle richieste degli utenti (l’Art. 15) è stata comminata la sola sanzione minima di 1.000 euro.

Aver ridotto l’esposizione allo 0,005% del rischio iniziale significa aver salvato un’azienda dal fallimento e protetto decine di posti di lavoro.

Una lezione per il futuro: la trappola del “poi facciamo ricorso”

Molti imprenditori coltivano l’illusione che, se le cose vanno male con il Garante, si possa sempre “fare causa” in Tribunale. È una scommessa pericolosissima.

Impugnare un provvedimento sanzionatorio del Garante significa entrare in un rito civile (quello del lavoro) caratterizzato da una rigidità spietata: hai solo 30 giorni di tempo per depositare il ricorso a pena di decadenza, l’impugnazione non sospende quasi mai il pagamento della sanzione e, soprattutto, non esiste un secondo grado di giudizio nel merito. Se perdi in primo grado davanti al Tribunale civile, la sentenza è definitiva; ti resta solo la via strettissima della Cassazione per vizi di pura forma.

In questa materia la partita si gioca e si vince anche durante l’istruttoria amministrativa nel contraddittorio con l’Autorità, anche mettendo mano all’architettura dei tuoi processi quotidiani ed ammettendo gli errori passati senza nascondersi dietro un filo d’erba.

Se fai lead generation, non aspettare arrivi una notifica di sanzione dal Garante, ma intervieni per difenderti a modo nelle dovute sedi. Perché, da quanto la sanzione è stata comminata, il tempo diventerà istantaneamente il tuo peggior nemico e la difesa tecnica in Tribunale è tutta in salita.

La tua azienda fa lead generation e vuoi evitare che un controllo si trasformi in un caso disperato?

Leggi cosa puoi e cosa non puoi fare e come difenderti

[Scarica il provvedimento del Garante: Provvedimento 285.26 1778249672146]

[Scarica il nostro vademecum operativo: Difesa Garante]

Di Giacomo Conti – Titolare Studio Legale Conti


La crescente richiesta di compliance da parte di numerose Software House

Recentemente, il nostro Studio Legale registra un incremento significativo di richieste di consulenza specifica sulla compliance dei software gestionali, si rende quindi necessaria una sintesi dei ruoli e delle accortezze operative essenziali per strutturare un modello organizzativo GDPR adeguato alle Software House.
La Compliance Aziendale GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) relativa allo sviluppo e all’impiego di software gestionali è spesso percepita erroneamente come un mero e gravoso onere burocratico 💸. Questa percezione distorta induce molte Software House (SWH) a trascurare la creazione di processi intrinsecamente conformi ai principi di Privacy by Design e Privacy by Default e a non gestire correttamente i ruoli e le obbligazioni legali scaturenti dal Regolamento.
Tali omissioni, tuttavia, non pongono solo il rischio di incorrere in sanzioni GDPR, ma si riflettono in un chiaro svantaggio economico e competitivo che non è immediatamente percettibile in sede di progettazione e design del software. I clienti più strutturati che operano in contesti altamente regolamentati od alto rischio eviteranno, infatti, di integrare soluzioni software che non forniscano adeguate e dimostrabili tutele in materia di protezione dei dati personali.
Ne consegue che, per essere appetibili a clienti di un certo livello, le Software House devono garantire il rispetto del GDPR per l’intero ciclo di vita del software gestionale, dalla fase di progettazione e sviluppo sino alla sua installazione e messa in esercizio, conformandosi a elevati standard di protezione dei dati personali. Lungi dall’essere eccessivamente onerosi, questi adempimenti rappresentano un vantaggio competitivo strategico, ottenibile con un investimento economico, anche moderato, purché mirato e giuridicamente guidato, con una logica orientata ai processi aziendali.

Il Ruolo di Responsabile del Trattamento per le Software House e le conseguenti responsabilità GDPR

I produttori e gli sviluppatori di software gestionale, nella quasi totalità dei casi, si limitano a fornire al Cliente, il Titolare del Trattamento, un prodotto strumentale alla gestione dei processi organizzativi interni; pertanto la Software House opererà, nella stragrande maggioranza dei casi, come Responsabile del Trattamento o, in taluni casi, come Sub-Responsabile ai sensi dell’Art. 28 GDPR.
Il ruolo di Titolare del Trattamento è limitato, in genere, esclusivamente ai dati personali dei propri clienti, ad esempio per i dati di contatto e identificativi per finalità amministrative e contrattuali.

Il Data Protection Agreement e la Gestione dei Sub-Responsabili
All’interno del quadro sopra tracciato riveste un’importanza dirimente la corretta redazione e negoziazione del Contratto di Nomina a Responsabile del Trattamento, o Data Protection Agreement (DPA) che rappresenterà uno dei più importanti allegati, in uno a quello tecnico relativo ai service level agreemnt (SLA), al contratto di licenza sotware.
Bisogna, però, evitare che questo contratto sia visto come un mero adempimento cartolare. Pertanto, prima di formalizzare il DPA, la Software House deve mappare e registrare gli eventuali ulteriori fornitori (Sub-Responsabili), possibilmente nel ROPA (registro delle attività di trattamento) a cui si appoggia per l’erogazione del servizio (es. Cloud Providers come AWS, Google o Microsoft).
Questa mappatura è essenziale per garantire al Titolare la piena conoscenza della catena di trattamento e il rispetto delle clausole di autorizzazione preventiva o generale imposte dall’Art. 28, par. 2 GDPR.

Il Registro delle Attività di Trattamento del Responsabile di trattamento
Per adempiere a tale obbligo di comprensione e di prova (accountability), è indispensabile che la Software House sviluppi e mantenga un Registro delle Attività di Trattamento che dettagli i trattamenti che essa svolge per conto del Titolare. Nella redazione di questo adempimento, è opportuno che la SWH operi un ulteriore sforzo descrittivo dei propri processi, anche ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 30 GDPR.

La contrattualizzazoine adeguata della gestione dei Data Breach
Un DPA che offra adeguate garanzie deve prevedere un obbligo contrattuale esplicito per la Software House di comunicare eventuali Data Breach subiti al Titolare con un preavviso notevolmente inferiore alle 72 ore previste dall’Art. 33 GDPR per la notifica all’Autorità, idealmente fissato a 48 ore o meno. Ciò garantisce al Titolare il tempo necessario per valutare l’evento e procedere alla notifica ed è valutato positivamente in sede di scelta del fornitore adeguato.

L’adozione di misure di Organizzazione e Sicurezza adeguate al rischio e al contesto: Software in Cloud vs. Software On-Premise
È ineludibile che le misure di organizzazione e sicurezza debbano essere valutate in relazione al contesto operativo specifico del gestionale.
Le misure di base, comuni a ogni sviluppo, includono l’implementazione documentata dei principi di Privacy by Design e by Default: la valutazione delle funzioni applicative in relazione ai principi di minimizzazione dei dati, la differenziazione dei profili di accesso, l’autenticazione robusta e la protezione logica degli archivi.
Tuttavia, bisogna avere chiaro il contesto del software, posto che se questo è in cloud piuttosto che on presmise, sarà opportuno adottare misure differenti con particolari aspetti ai rischi posti dal contesto specifico.

La Data Protection Impact Assessment (DPIA) fra adempimento ed opportunità
Anche se la finalità del trattamento e la raccolta dei dati restano prerogativa del Cliente/Titolare, la Software House, in qualità di Responsabile, deve dimostrare di comprendere il contesto operativo e il rischio generato dal software sui diritti e sulle libertà degli interessati.
Pertanto, è opportuno e potrebbe anche essere richiesto contrattualmente, che la Software House sia chiamata ad effettuare una valutazione di impatto (DPIA) su uno o più processi operativi.
Sebbene la DPIA sia formalmente un obbligo del Titolare, è prassi che i clienti, in particolare quelli di maggiore dimensione o quelli che trattano dati a rischio elevato, ne richiedano la prova o il supporto esplicito prima di sottoscrivere il contratto. È quindi strategicamente opportuno per la Software House condurre una Valutazione d’Impatto in house relativa al proprio software gestionale. Il Titolare potrà poi integrare questa valutazione con la propria DPIA aziendale, riducendo oneri e tempi.
Per la realizzazione di questo adempimento, gli operatori possono fare riferimento agli schemi e ai template ufficiali forniti da autorità di controllo europee, come la CNIL (Garante francese), che offrono una metodologia consolidata per la gestione del rischio.

Uno strumento utile per facilitare l’implementazione di un modello GDPR adeguato: Il codice di condotta di Assosoftware
Per aiutare le piccole medie imprese nella compliance GDPR, si segnala il Codice di condotta adottato secondo quanto prevede l’art. 40 GDPR per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale del 278 del 27 novembre 2024 e reperibile al seguente link: https://www.assosoftware.it/servizi-offerti/codice-di-condotta/

Editore: Maggioli Editore

Collana: Privacy

Pubblicato: Marzo 2019

ISBN / EAN 8891625342 / 9788891625342

Con la presente pubblicazione, l’Autore mira a spiegare in maniera semplice ma efficace gli istituti, le novità introdotte ed i nuovi adempimenti che il GDPR “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” impone a titolari e responsabili che trattano dati personali.
Troppo spesso accade che chi tratta dati professionali sia confuso in relazione a quali adempimenti sia tenuto ad operare ed a come realizzarli.
Se, da un lato, corre il rischio di non comprendere sul serio l’anima della norma e non ottemperare a quanto richiesto, dall’altro si rischia di realizzare adempimenti inutili ed onerosi come, ad esempio, la nomina di un DPO in casi dove la stessa né è imposta dalla legge né ha alcuna importanza strategica.
L’approccio richiesto dal GDPR è, infatti, non formalistico bensì sostanzialistico ed il principio di substance over form permea l’intero tessuto normativo.
Esso è alla base del principio di responsabilizzazione e indispensabile per assicurare un quadro di adeguate tutele per i diritti delle persone fisiche.
In questo senso, non si chiede di produrre carte, ma di implementare procedure per garantire il rispetto della normativa, non si deve scaricare responsabilità su terzi interni od esterni all’organizzazione aziendale, ma responsabilizzare e formare i soggetti che trattano dati personali in azienda e per conto del titolare e contrattualizzare gli obblighi all’interno di un apposito accordo fra le parti dove vengono regolati gli aspetti relativi al trattamento di dati personali nell’ottica di garantire sempre un’adeguata tutela agli interessati.
Da ultimo, non si deve ottemperare in una mera ottica di paura delle sanzioni, ma adempiere alla normativa anche nell’ottica di perseguire gli obiettivi di business aziendali attraverso l’implementazione di processi efficienti di trattamento dei dati personali che richiedono consapevolezza e responsabilizzazione in capo a chi tratta dati personali.
Il Regolamento Europeo è una norma estremamente complessa ed articolata che richiede, per essere adeguatamente affrontata, il necessario coordinamento di diverse figure professionali ed una sinergia di aspetti legali, gestionali e informatici.
I diversi professionisti coinvolti nella protezione dei dati personali, pur avendo competenze e pur parlando linguaggi diversi, si trovano, infatti, ad affrontare problematiche comuni.
Se, da un lato, sono presenti prassi di settore molto valide (come le Linee guida ENISA che vengono ampiamente illustrate nel volume) che forniscono Linee guida per operatori ed interpreti, dall’altro lato la giurisprudenza in materia non si è ancora consolidata.
Inoltre, il quadro complessivo della materia è molto stratificato ed in continuo fermento ed evoluzione; seppure si stia iniziando a delineare nelle sue linee essenziali.
L’opera affronta, quindi, organicamente il Regolamento Europeo con il principale fine di illustrare tanto a titolari e responsabili di trattamento quanto a consulenti ed operatori del diritto i concetti essenziali, i principi generali, i principali adempimenti richiesti dal Regolamento Europeo ed ogni altro elemento utile a comprendere il GDPR.
Ora più che mai, a fronte del cambiamento epocale introdotto dal nuovo Regolamento Europeo, occorre promuovere la conoscenza e la comprensione della protezione dei dati personali e comprendere a fondo i principi generali alla base della protezione dei dati personali.
Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Federica Sanvenero, professionista abilitata all’esercizio della professione forense e studiosa del diritto penale di impresa, che ha curato l’ultimo capitolo dell’opera relativo al quadro sanzionatorio penale ed amministrativo, approfondendo questi fondamentali aspetti a completamento dell’opera.

Per maggiori informazioni sull’opera vedi qui.