Di Jacopo Sabbadini

Negli ultimi anni abbiamo visto una crescita esponenziale delle minacce alla sicurezza informatica. Questo fenomeno si è acuito nell’ultimo periodo a causa della situazione dovuta alla pandemia mondiale, che ha portata ad un incremento del lavoro da remoto, accelerando di molto un fenomeno già in essere.

A seguito di questo trend molte realtà aziendali hanno cominciato ad implementare svariate soluzioni di sicurezza basate sull’analisi del traffico e dei pacchetti , sulle firme dei programmi , sul comportamento delle utenze.

 

 

Questa “presa di consapevolezza” da parte delle aziende non sembra però aver sortito effetto, praticamente ogni giorno si legge di un nuovo attacco a grandi infrastrutture, spesso strategiche (Colonial Pipeline, AXA, Glovo, solo per citarne alcune) dunque sorge spontanea una domanda: come è possibile che con l’aumento delle misure di protezione, vi sia un conseguente aumento degli attacchi riusciti contro le stesse infrastrutture che implementano questi sistemi?

Per rispondere a questa domanda, bisogna partire da un concetto che pare banale, ma è cardinale in questa analisi: nessun’azienda, nessuna realtà è un’isola. Maggiore è l’azienda, maggiore è il suo giro di affari, maggiore è la galassia di fornitori di beni e servizi che orbitano intorno all’azienda stessa.

Se l’azienda di riferimento è in grado di utilizzare un determinato budget per l’implementazione e il controllo delle misure di sicurezza informatica, è quasi matematico che almeno una parte dei suoi fornitori non abbiano accesso a simili risorse; e quindi, i fornitori stessi diventano il principale obiettivo di un attacco, non tanto per i dati che possono possedere, ma per gli accessi che si possono recuperare.

Un esempio emblematico su tutti è quanto successo con VMWare; la società si occupa di virtualizzazione, ed è leader di mercato per quanto riguarda il deploy di macchine virtuali su server di produzione, ricerca e sviluppo. Quanto accaduto è stato che, ad un certo punto, durante un controllo, il team di sicurezza di VMWare si è reso conto che vi era una API con all’interno del codice mai scritto da loro, che permetteva un accesso non autenticato ma con alti privilegi dall’esterno, e l’esecuzione di codice da remoto; in buona sostanza, era un rootkit inserito non si sa da chi o quando, con molta probabilità aggiunto a seguito di una violazione dei sistemi di un proprio fornitore, che non ne era neanche a conoscenza. Quello che però si sa di per certo sono state le conseguenze: l’attacco a SolarWinds che ha messo in ginocchio moltissime aziende che utilizzano i loro software; tutto è partito da un attacco ai fornitori di VMWare, ed si è arrivati alla crisi della gestione di Orion ed Exchange.

Come fare quindi in una realtà in cui chiunque può essere un bersaglio, e magari anche un veicolo inconsapevole di attacchi mirati?
È da ripensare completamente l’idea di cybersecurity e sicurezza in generale.

Ad oggi si utilizzano dei sistemi con una vulnerabilità lampante: un antivirus, per quanto complesso e “intelligente” si basa su delle firme, su qualcosa di già noto, oltre che su un costante aggiornamento delle proprie componenti di rilevazione.

Una simile soluzione è inadeguata a proteggere contro le odierne minacce, che spesso si declinano in zero days e potenziali attacchi che arrivano da utenti “fidati” all’interno del sistema.

Bisogna passare da una logica di controllo attivo, come quella degli antivirus, firewall e via discorrendo, ad una logica di zero-trust per la quale indifferentemente dal fatto che l’utente sia autenticato, che il processo sia considerato sicuro o in ogni caso non facente riferimento ad alcun database di malware, qualsiasi azione considerata potenzialmente pericoloso viene immediatamente interrotta e segnalata.

Vista l’evoluzione delle tecniche di attacco, la ampia superficie d’attacco disponibile, le classiche soluzioni hanno fatto il loro tempo.

 

 

[1] Application Program Interface, è un sistema di interrogazione di un’applicazione utilizzato per automatizzare dei processi in programmazione.

[1] Malware che permette l’accesso a un sistema, l’esecuzione di comandi e/o programmi, spesso con alti livelli di privilegio.

[1] Malware sconosciuti, di cui non esistono firme digitali in nessun database

di Giacomo Conti

Scegliere un certo social network perché rispetta la nostra privacy è come decidere di fumare una certa marca di sigaretta perché è attenta alla nostra salute o, almeno, più delle concorrenti.

Così come il fumo danneggia la nostra salute, i social network presentano rischi per la nostra vita privata e privacy di cui dobbiamo essere consapevoli.

Prima di scandalizzarci per la violazione della nostra privacy da parte delle piattaforme online, basti pensare come anche le nostre banche, ad eccezione dei sempre più rari pagamenti operati con contanti non tracciabili, siano in grado di conoscere a fondo i nostri acquisti e come possano profilarci, ugualmente, con agevolezza mediante ogni pagamento che effettuiamo con carta di credito o bancomat.

Ultimamente, si presta sempre più attenzione a quello che i social network fanno con i nostri dati personali e con le nostre vite. In questo senso, il GDPR che ha contribuito ad affermare una cultura basata sul dato personale e la recente apprensione sul tema è un effetto benefico nel medio termine del GDPR che ha fatto crescere la consapevolezza dell’utente medio nell’utilizzo dei servizi online.

Prima di comprendere appieno il fenomeno e per evitare di creare inutile e dannoso allarmismo è necessario comprendere come i social network operano e traggono i propri profitti. Del resto, è evidente che le grandi piattaforme come Google, Facebook e Clubhouse non sono onlus che operano con la speranza di lasciarci un mondo migliore.

I social network sono dei media e, come quotidiani e reti televisive, vendono spazi pubblicitari da cui traggono i propri profitti. Tuttavia, a differenza dei media tradizionali, i social network riescono a studiare l’utente e a vendere pubblicità mirate attraverso la cosiddetta profilazione. La pubblicità mirata e profilata ha, quindi, indubbiamente un valore maggiore rispetto alla pubblicità ordinaria in quanto raggiunge un target specifico sulla base di un preventivo studio di dati. Inoltre, maggiore è al crescere della base utenti, maggiore è il prezzo che gli inserzionisti pagano alla piattaforma per acquistare gli spazi di réclame virtuali.

Senza trovare definizioni metafisiche, l’art. 4 GDPR definisce profilazione come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. In particolare, questo processo può venire utilizzato per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di una persona fisica.

Grazie a questa attività i social network non vendono generici spazi commerciali, ma una pubblicità mirata ritagliata sulla base della personalità tracciata dell’utente e dei suoi interessi e sulla base dei dati raccolti nell’ambito della fruizione del servizio. Ad esempio, sulla base dei contenuti visionati, dei like e condivisioni operate o, anche, sulla base del tempo dedicato al singolo contenuto o annuncio.

È, quindi, evidente come il fruire di un social network sia incompatibile con ogni concetto più basilare di privacy: quando accediamo al servizio permettiamo alla piattaforma online di conoscere i nostri gusti e la rendiamo partecipe di ogni aspetto della nostra vita che si articola all’interno del social. Quanto è apparentemente gratuito è pagato con la nostra attenzione, il nostro tempo e attenzione per permettere agli inserzionisti (i cosiddetti utenti commerciali) di inviarci pubblicità mirata studiata sulla base dei nostri interessi.

Al pari del fumo, i social network presentano dei rischi evidenti per la nostra vita, in quanto creano di vera e propria dipendenza da connessione e penetrano le nostre vite distraendoci dalla nostra attività e inducendoci, anche modificando il nostro comportamento, verso determinate scelte di acquisto. È sotto gli occhi di tutti come, grazie alle informazioni che raccolgono su di noi, le piattaforme online plasmano il servizio sulle nostre esigenze tenendoci appiccicati allo schermo il più possibile.

Tuttavia, sarebbe ipocrita negare che questi servizi possono apportare significativi benefici a noi tutti, a differenza del fumo.

È importante, però, capire se siamo disposti a pagarne il prezzo, ossia la nostra riservatezza con il rischio di possibile creazione di dipendenza, a fronte di quello che ci offrono.

Per pensare ai vantaggi, basti pensare ai vantaggi di creare una rete professionale attraverso LinkedIn, alla possibilità di rimanere in contatto con amici con cui avremmo poche possibilità di contatto attraverso Facebook o, ancora, di approfondire passioni e interessi attraverso YouTube che offre un patrimonio di conoscenza prima inimmaginabile anche al più dotto enciclopedico.

I social network in sé, pertanto, non sono un fenomeno da demonizzare, ma al più, da comprendere.

Posto che noi veniamo usati dalle grandi Big Tech a cui cediamo i nostri dati e informazioni che riguardano le nostre vite, è innegabile che riceviamo dei vantaggi dai servizi di cui siamo utenti e prodotti al tempo stesso.

Così come noi veniamo usati dalle piattaforme online, noi dobbiamo essere consapevoli e capire come usare il servizio a nostro vantaggio.

Prima di accedere a un servizio social network dobbiamo capire:

  1. in che modo i social network penetrano e interagiscono con le nostre vite e sfera personale,
  2. se siamo disposti a cedere i nostri dati personali a fronte del servizio che ci viene offerto,
  3. perché noi usiamo i social network e quali vantaggi possiamo trarre dal loro utilizzo se e ne sono,
  4. a quali rischi ci espone il loro utilizzo.

Solo dopo avere compreso questi aspetti saremo utenti consapevoli in grado di trarre tutti i vantaggi possibili dal servizio facendoci usare il meno possibile. In altri termini, dobbiamo trasformarci da prodotti inconsapevoli a prodotti consapevoli.

 

Autore: Giacomo Conti

Editore: Maggioli Editore

Pubblicazione: Novembre 2020 (I Edizione)

ISBN / EAN 8891643469 / 9788891643469

Collana: Collana Legale

 

Prefazione:  “La libertà è partecipazione” e l’inestrinsecabile legame fra corpo elettronico e materiale

 

I sogni di libertà ed emancipazione che si fondavano su un’idea di progresso tecnologico che avrebbe reso tutti liberi appartengono a un’epoca passata.

I sogni di idillio e trascendenza tecnologica, secondo cui la tecnologia ci avrebbe liberati dalle fatiche umane permettendoci di elevarci e trascendere e liberarci dalla nostra gabbia materiale per avvicinarci a un altro reame dell’esistenza, appartengono a società utopistiche ben lontane dalla nostra.

Queste sono e restano sulla carta, o in formato e-book, descritte in romanzi di fantascienza.

Permane, però, il legittimo interrogativo relativo alla libertà reale che gli strumenti del Web partecipativo 2.0 ci offrono e il quesito si pone, in ogni caso, immutato nei seguenti termini: “Internet, il Web e le tecnologie della società dell’informazione hanno migliorato la nostra esistenza rendendoci più liberi?”.

In un certo senso, si può e si deve dare una risposta affermativa alla questione, in quanto le tecnologie di Rete ci hanno liberato da fatiche non solo fisiche ma anche intellettuali. Le tecnologie basate sulla Rete ci hanno, infatti, sicuramente resi più informati, talvolta istruiti, e hanno semplificato le nostre attività di ricerca e approfondimento intellettuale contribuendo a soddisfare le nostre più svariate curiosità.

È, pertanto, innegabile che le dinamiche del Web partecipativo abbiano  migliorato qualitativamente le nostre vite ed esperienze di consumo grazie alle numerose informazioni e opportunità che i servizi di Rete ci offrono. Senza contare, peraltro, la comodità di consumare senza doversi recare fisicamente al negozio fisico.

Rimane aperta, però, la seconda parte del quesito, ossia se le tecnologie di Rete ci abbiano o meno resi più liberi rispetto al passato.

In teoria, le dinamiche partecipative dei servizi della società dell’informazione avrebbero dovuto renderci ancora più liberi, più in grado di comprendere il mondo che ci circonda, grazie al patrimonio informativo che continuamente ci regalano, prima inimmaginabile anche per il più dotto dei dotti.

Del resto, se è vero, per citare Gaber, che “La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione”, ci dobbiamo chiedere dove sia la nostra agognata libertà. ci troviamo, infatti, in una società dove la partecipazione è assoluta e i nuovi strumenti di comunicazione ci permettono di condividere con una libertà prima impensabile il nostro pensiero e reperire una mole inimmaginabile di informazioni con pochissimo sforzo.

Dov’è, quindi, che le promesse di libertà ed emancipazione sono state tradite?

A dispetto degli innegabili progressi che la rivoluzione del Web partecipativo ha apportato non si può, infatti, dire che si sia creata una maggiore libertà.

Al contrario, tutti noi, volenti o nolenti, ci troviamo sempre più integrati nei servizi della società dell’informazione e nelle dinamiche partecipative del Web 2.0 e non ne riusciamo più a fare a meno.

Molti di coloro che hanno vissuto e sperimentato la rivoluzione del Web hanno ottime ragioni per sentire, in realtà, traditi i loro sogni di libertà. Siamo sempre più impegnati a relazionarci attraverso social network da cui non ci riusciamo a sconnettere, a ricercare novità e informazioni attraverso motori di ricerca e a comperare online beni e servizi di cui prima non conoscevamo l’esistenza e che, adesso, sono diventati inspiegabilmente indispensabili e imprescindibili.

La connettività, nei suoi aspetti relazionali e partecipativi, riguarda tutti gli aspetti della nostra vita nelle sue dinamiche personali e professionali e tutti ci troviamo forzosamente connessi senza alcuna reale via di scampo.

Può essere che il prezzo del maggiore benessere di cui attualmente godiamo abbia richiesto il sacrificio della nostra libertà?

Da un lato, quasi tutte le persone fisiche si trovano ad avere un profilo social network, ad esempio su Facebook, LinkedIn, Twitter o altri social network; e, dall’altro, sempre più imprenditori offrono i propri beni e servizi mediante marketplace e altri servizi della società dell’informazione come, ad esempio, TripAdvisor o Amazon.

Sempre più persone, fisiche o giuridiche, inoltre, si trovano indicizzate all’interno di motori di ricerca: inserire un semplice parametro come nome e cognome può, infatti, produrre risultati che a loro volta riconducono a elementi riferiti alla persona ricercata come, ad esempio, un sito o un blog personale, foto personali condivise in Rete, un profilo social network o, ancora, articoli pubblicati, interviste rilasciate o articoli di giornale online dove la persona ha formato oggetto di cronaca e proprio attraverso questa simbiosi con i servizi della società dell’informazione si estrinseca il nostro corpo elettronico: la proiezione digitale all’interno della Rete del nostro corpo materiale.

Tutte queste tracce digitali di noi – che noi stessi in prima persona lasciamo  o che altri lasciano di noi – contribuiscono a consolidare e formare la nostra Web presence (o presenza sul Web), composta dei “pezzi di ciascuno di noi che sono conservati nelle numerosissime banche dati dove la nostra identità è sezionata e scomposta, dove compariamo ora come consumatori, ora come elettori, debitori, lavoratori, utenti dell’autostrada” (1).

Il Web 2.0, con le sue dinamiche partecipative, ha accelerato e amplificato  questo processo di astrazione del nostro corpo materiale in qualcosa di diverso, ibrido e prima inimmaginabile.

Pur senza raggiungere il Regno dei cieli, il nirvana o altri reami dell’esistenza, anzi forse per certi aspetti allontanandoci dagli aspetti più nobili della spiritualità più pura che in tempi passati era posta come una delle più grandi virtù, una parte sempre più significativa della nostra vita si svolge online.

Questo reame dell’esistenza non si trova, però, in un regno diverso o irraggiungibile ed è facilmente accessibile attraverso strumenti che sono banali come un dispositivo che si può connettere a Internet e una connessione Internet.

Il Regno dei cieli è davvero qui fra noi e accessibile a tutti?

È davvero così facile ascendere?

Davvero non è più necessario intraprendere percorsi ascetici o immergersi in attività contemplative o meditative per distanziarsi dalla realtà in cui viviamo per muoverci in un dominio più nobile dell’esistenza?

Ma, soprattutto, l’astrazione del nostro corpo materiale in un corpo elettronico ci nobilita davvero come vorremmo, dovrebbe o sarebbe giusto?

A ben vedere, lungi dal distanziarci dal mondo materiale, dai nostri desideri e dalle nostre paure, quanto avviene online influenza pesantemente le nostre dinamiche relazionali e professionali che si articolano offline.

Così come noi proiettiamo online una parte del corpo materiale, a mo’ di ombra digitale, una parte del nostro corpo elettronico proietta un’ombra materiale che si ripercuote, psicologicamente e materialmente, nel dominio dell’esistenza analogica.

Siamo davvero più liberi oppure siamo aggrovigliati in un miscuglio inscindibile di realtà inestricabili?

In questo contesto di inestricabilità fra corpo materiale e corpo elettronico, reame digitale e reame analogico, si inseriscono i servizi della società dell’informazione che influenzano e governano aspetti preponderanti e cruciali delle nostre vite.

Le dinamiche relazionali alla base del Web partecipativo che ha creato il  Web 2.0 sono, infatti, quasi integralmente miste e si basano su una sempre maggiore e crescente interconnessione fra il nostro corpo elettronico e il nostro corpo materiale. Si crea, pertanto, un’entità ibrida fatta di atomi e di bit, di molecole e di gigabyte.

I nostri desideri, ansie, paure e speranze arrivano a seguirci sia quando ci connettiamo che quando siamo sconnessi; sempre che sconnettersi sia, in realtà, possibile. A ben vedere, gli aspetti più importanti della nostra vita restano sottratti irrimediabilmente al nostro dominio proprio a causa delle  dinamiche che la partecipazione all’interno della vita online ci impone.

È evidente come i servizi della società dell’informazione basati sul Web  governino sempre di più la nostra vita personale e professionale e come non possiamo più fare a meno di questi, anche se spesso vorremmo sconnetterci, isolarci e sottrarci al continuo bombardamento di informazioni cui veniamo sottoposti.

Per questi motivi non siamo più realmente padroni delle nostre vite, ma sono le piattaforme digitali a garantire i nostri diritti fondamentali, a permettere alla nostra persona di esprimersi e a dare voce al nostro corpo elettronico: i nostri desideri finiscono in whishlist di cui i cybermediary diventano custodi, le nostre curiosità e segreti sono inseriti in motori di ricerca che le destrutturano e le indicizzano rendendole uniformi e privandole dell’unicità che noi pensavamo che avessero. Inoltre, la nostra voglia di esprimerci si articola in post condivisi attraverso social network, così come la nostra socialità oramai può prescindere dal bisogno di scendere in piazza e trovare luoghi fisici per socializzare ed esprimere le nostre idee e, di conseguenza, la coesione sociale sembra diventare sempre più tenue.

I servizi della società dell’informazione sono diventati, quindi, indispensabili per molte persone fisiche, che attraverso di essi si esprimono e si relazionano con gli altri, e per molte imprese, che li utilizzano per perseguire la propria attività economica.

Si pensi, in questo senso, all’importanza per una PMI di avere una propria web presence su Amazon o di essere adeguatamente indicizzata su
Google per ottenere un importante vantaggio competitivo sui propri concorrenti.

Alla luce del quadro tracciato si deve dare, quindi, risposta negativa alla nostra esigenza di libertà che appare sicuramente frustrata.

Molti diranno che questa è stata sacrificata sull’altare di qualcosa di più importante, come l’accesso alla conoscenza attraverso ricerche operate online, la possibilità di partecipare e dire la nostra, probabilmente anche quando forse sarebbe opportuno tacere, la possibilità di acquistare quello che vogliamo quando vogliamo e di vedercelo consegnato a casa senza che sia necessario uscire quando quasi certamente due passi e una boccata d’aria fresca non ci farebbero male.

Siamo, quindi, ora più che mai lontani dalla trascendenza cui aspiravano gli antichi, i filosofi e gli illuminati dei tempi passati?

In un certo senso, probabilmente no, in quanto il corpo elettronico, la nostra proiezione digitale, ci ha permesso di raggiungere a tutti gli effetti un reame diverso dell’esistenza, creando la cosa più simile all’anima che questa società materialista riesce a concepire.

Il nostro corpo elettronico vive senza mangiare, bere, dormire e necessita  solo di connessione e di dati. non è questa forse libertà?

Ma questo corpo è davvero nostro?

Possiamo davvero governare le sue  dinamiche che avvengono all’interno della Rete?

A ben vedere, abbiamo un controllo molto limitato sul nostro corpo elettronico, in quanto in Rete tutti sono liberi di dire la loro in una piazza dalla eco infinita che rimbomba nei secoli imperituri e di coinvolgerci in discussioni che non ci riguardano o a cui non siamo interessati.

Gli algoritmi dei motori di ricerca e dei social network a cui siamo iscritti ci bombardano o sottopongono alla nostra attenzione altre persone o prodotti che, forse e molto probabilmente, preferiremmo ignorare.

Non sono forse queste forme di violenza elettronica, tentativi subdoli ma al tempo stesso violenti di coartare la nostra libertà?

L’aggressione al nostro corpo elettronico cesserà solo quando le persone che cercano l’informazione vi perderanno ogni interesse, le Wiki non
verranno più aggiornate o i cybermediary, custodi dell’informazione, arriveranno a rimuoverla per gentile concessione o per un ordine di un’Autorità che, al momento, appare ancora superiore.

In realtà, a ben vedere, ora più che mai siamo prigionieri di una gabbia elettronica, custodita dai vari Amazon, Google e Facebook, che ci comprime e mai come ora siamo stati così poco padroni delle informazioni che ci riguardano. contrariamente a ogni ragionamento logico, siamo più liberi ma al tempo stesso più prigionieri e ora più che mai guardiamo il mondo come i prigionieri della caverna di Platone.

La risposta al paradosso logico secondo cui partendo da premesse vere e false al tempo stesso si producono conclusioni vere e contraddittorie fra loro si può dare nei seguenti termini: il Web partecipativo e i cybermediary hanno ribaltato il rapporto tradizionale della libertà che non è più una “libertà da qualcosa”, come ad esempio ingerenze indebite nella nostra sfera personale, ma una “libertà di fare qualcosa”, come commentare, condividere contenuti, criticare altri, acquistare con semplicità ciò che ci aggrada e vedercelo recapitato comodamente a casa.

In questo contesto, ciò che si pensa di noi offline viene proiettato online e  ciò che ci riguarda online ha precipitati nelle nostre dinamiche professionali e personali che si articolano offline.

Il quadro di interconnessione è, quindi, continuo, complesso e si autoalimenta e impone di rivoluzionare il modo attraverso cui noi pensiamo e ci relazioniamo con i servizi della società dell’informazione.

Queste nuove dinamiche relazionali personali e professionali e la sempre crescente integrazione fra ciò che avviene online e ciò che avviene offline lasciano aperti numerosi interrogativi:

Siamo davvero più liberi e felici?

Siamo davvero più colti, istruiti e consapevoli?

Riusciamo a distinguere ciò che avviene in Rete da ciò che avviene offline?

Siamo davvero in grado di distinguere la nostra ombra digitale dalla nostra ombra materiale che proietta la luce del sole?

Ai posteri l’ardua sentenza”.

Giacomo Conti

 

 

(1) Salviamo il corpo, di Stefano Rodotà, stralcio dell’intervento al convegno su “Trasformazioni del corpo e dignità della persona”, Roma, 4 maggio 2005.

di Giacomo Conti e Anna Lucia Calò

Il GDPR è, indubbiamente, un pilastro indispensabile sia per la tutela dei nostri diritti e libertà fondamentali sia per la creazione di un mercato unico digitale: nell’era dell’informazione, per costruire la fiducia dei consumatori nel mercato online, è indispensabile garantire che i dati personali circolino liberamente e siano adeguatamente protetti. Pertanto, il GDPR si erge a buon diritto come il primo pilastro del mercato unico digitale e, forse, il più noto e conosciuto ai più.

Al pari del GDPR, il Regolamento (UE) n.1807/18, conosciuto come Free Flow Data Regulation o FFD Regulation, mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all’interno dell’Unione e, allo scopo, detta disposizioni relative agli obblighi di localizzazione, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati non personali per gli utenti professionali.

La norma che si pone come imprescindibile completamento del GDPR trova, pertanto, il suo naturale campo di applicazione nell’ambito dei più disparati servizi che vengono erogati online: dall’archiviazione, Infrastructure-as-a-Service – IaaS, al trattamento di dati su piattaforme, Platform-as-a-Service – PaaS, o in applicazioni, Software-as-a-Service – SaaS (Cons. 17 Reg. 2018/1807).  Al pari del GDPR, il Free Flow Data Regulation, si pone come ulteriore pilastro del mercato unico digitale.

Il combinato disposto dei due regolamenti, per quanto indispensabile e imprescindibile, non è sufficiente a completare la realizzazione del mercato unico digitale e, soprattutto, a contrastare adeguatamente le nuove forme di discriminazione geografiche che si declinano in un mercato digitalizzato: un imprenditore che opera in ambito digitale può, infatti, arrivare a discriminare i clienti sulla base della provenienza geografica, localizzandone ad esempio l’indirizzo IP, oppure arrivare a reindirizzarli, in via automatica, a una distinta e diversa interfaccia rispetto a quella iniziale, che ovviamente presenta delle offerte diverse.

Questa prassi prende il nome di geoblocking: neologismo basato su una crasi del termine gèo di origine greca, che significa terra, globo o superficie terrestre e dell’inglese blocking, dal verbo inglese to block, che vuol dire bloccare, impedire o ostruire.

Nell’era digitale, una parte sempre crescente di attività economiche avviene online all’interno dei servizi che il Web offre e che tutti noi conosciamo e usiamo quotidianamente. Pertanto, il Mercato Unico inteso come spazio economico e geografico aperto e senza frontiere interne, grazie al quale merci, persone, servizi e capitali possono circolare liberamente va riconsiderato nella sua dimensione concettuale e declinazione digitale.

Le barriere digitali poste da molti fornitori di servizi dell’informazione nell’era dell’informazione appaiono altrettanto e forse anche più lesive delle barriere fisiche che gli Stati possono ergere contro la concorrenza straniera erigendo muri e ponendo frontiere.

In questo contesto, di profonda e continua evoluzione sociale e tecnologica, interviene il Regolamento (UE) 2018/302, noto come Geoblocking Regulation, che pone un divieto di discriminazione ingiustificata dei clienti nel commercio online sulla base della provenienza geografic: pietra miliare di questo regolamento è l’introduzione del divieto dei blocchi geografici ingiustificati nell’ambito dell’erogazione di servizi basti sulla Rete.

Il considerando 1 del Geoblocking Regulation evidenzia come, per conseguire il pieno potenziale del mercato interno come spazio l’eliminazione degli ostacoli fisici e materiali non è sufficiente se, nella sostanza, vengono frapposte barriere digitali che ostacolano lo sviluppo del mercato interno.

L’e-commerce transazionale, pur essendo una colonna portante del Mercato Unico, presenta gravi rischi per la tenuta del mercato stesso e, uno dei principali, è rappresentato proprio dai geoblocking. Attraverso questa attività, gli imprenditori possono arrivare a segmentare artificialmente il mercato interno, ostacolando la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando i diritti dei clienti e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali.

Il GeoBlocking Regulation, per contrastare questo fenomeno, disciplina compiutamente i seguenti aspetti alla base delle transazioni online:
• accesso alle interfacce online;
• accesso a beni o servizi;
• non discriminazione per motivi legati al pagamento;
• accordi sulle vendite passive;
• assistenza ai consumatori.

Pertanto, chiunque, attivi o gestisca un servizio di e-commerce, non deve rispettare solo il GDPR, ma deve anche garantire il rispetto del GeoBlocking Regulation che, nella sua essenzialità – 11 articoli e 43 considerando – detta una disciplina complessa e articolata.

di Giacomo Conti e Giordano Serrra

Più contagiosa che la peste, la paura si diffonde in un batter d’occhio”. – Nikolaj Gogol

Coronavirus”, “Privacy”, ”Tracciamento degli spostamenti”, “droni per la videosorveglianza dei cittadini” “Limitazioni delle libertà fondamentali” and so on…

Quali sono i leit motif dietro a queste affermazioni?

Una scomposizione a fattore comune delle seguenti affermazione sottende quattro elementi fondamentali solo apparentemente scollegati fra di loro: psicosi, profilassi, protocolli e privacy.

Analizziamo, quindi, la relazione fra questi fattori: La stampa ha contribuito a creare un clima generale di ansia e psicosi collettiva inondandoci di dati sul contagio da Coronavirus a mo’ di bollettino di guerra (psicosi), il Governo e le Autorità Locali, come reazione alla psicosi creatasi hanno posto in essere misure di contenimento, più o meno maldestre, per contrastare il fenomeno del contagio aumentando la psicosi (profilassi). In questo contesto critico, hanno proliferato iniziative, pubbliche e private, che hanno inciso sui nostri spostamenti e su altri nostri diritti fondamentali compresa, la privacy intesa nel suo senso più puro: ossia il nostro diritto a non vedere invasa la nostra sfera privata da indebite ingerenze pubbliche e private (right to be left alone).

Tutti noi dovremmo sacrificare, del resto, una parte dei nostri diritti fondamentali a favore del bene collettivo e comune e per evitare la propagazione del contagio.

Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi se davvero le iniziative pubbliche e private che sono proliferate limitando i nostri diritti fondamentali siano funzionali a raggiungere il bene comune oppure se le profilassi “fai da te” siano frutto di una poco funzionale psicosi che limita inutilmente i nostri diritti e contribuisce ad aumentare il clima di psicosi generale.

Molte Pubbliche Amministrazioni e Imprese private hanno elaborato spontaneamente, a mo’ di anticorpi al Covid-19, moduli autocertificazione attraverso i quali raccolgono numerosi dati sullo stato di salute dei propri dipendenti, dati relativi agli spostamenti dove viene richiesto di dichiarare di non avere visitato le cosiddette “zone rosse”, dati relativi alla situazione familiare dove si richiede di non aver avuto contatto con coloro che vivono o sono stati in tali zone e, da ultimo, di non aver registrato una temperatura corporea superiore ai 37,2 C° nelle ultime due settimane.

Si pone quindi l’interrogativo se questi “anticorpi” di dubbia utilità e funzionalità che incidono sulla privacy di milioni di persone siano stati elaborati da corrette prassi di profilassi oppure se siano una risposta maldestra al fenomeno di psicosi che si è venuto a creare.

Queste prassi, i cui problemi sono evidenti, hanno richiesto l’intervento istituzionale da parte del Garante della Protezione dei Dati Personali.

L’Autorità ha, in primo luogo, chiarito che il trattamento dati per finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolto da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. In questo senso, l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

In secondo luogo, è stato precisato che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Il tutto, fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Garante non ha, però, chiarito il dubbio fondamentale che veniva posto, ossia se anche i datori di lavoro possano trattare per finalità legate alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro i dati, anche di carattere particolare, relativi all’infezione di Covid-19.

In questo senso, è venuto in parziale soccorso l’EDPB (European Data Protection Board o Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) che ha fornito parziali delucidazioni su questo delicato aspetto.

Andrea Jelinek, l’attuale presidente del Comitato, ha precisato che “Data protection rules (such as GDPR) do not hinder measures taken in the fight against the coronavirus pandemic. However, I would like to underline that, even in these exceptional times, the data controller must ensure the protection of the personal data of the data subjects. Therefore, a number of considerations should be taken into account to guarantee the lawful processing of personal data.” In lingua italiana:“Le norme sulla protezione dei dati (come il GDPR) non ostacolano le misure prese nella lotta contro la pandemia di Coronavirus. Tuttavia, vorrei sottolineare che, in questi tempi eccezionali, il Titolare del trattamento dei dati deve garantire la protezione dei dati personali degli interessati. Pertanto, numerose considerazioni dovrebbero essere assunte per garantire il trattamento legale dei dati personali”.

Una corretta applicazione del GDPR esige, pertanto, una limitazione dei dati personali degli interessati al trattamento, ma questo non si può risolvere in una indiscriminata invasione della sfera personale del dipendente e, pertanto, queste iniziative fai da te devono essere arginate o, meglio, gestite nel rispetto della legalità e del principio di accountability.

Giusta, pertanto, la considerazione del Garante che inibisce le “iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti”.

Il Governo, avvertendo l’esigenza di contemperare il diritto alla privacy con quello alla salute dei soggetti interessati, ha adottato il cosiddetto “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, anche passando attraverso le rappresentanze sindacali.

Il Protocollo concede ai datori di lavoro la possibilità di rilevare la temperatura corporea del personale, suggerisce alcuni accorgimenti nelle modalità di raccolta e conservazione dei dati.

Le disposizioni del protocollo invitano, in particolare, stabiliscono che il Titolare deve:

– conservare il dato raccolto non oltre il termine necessario e, comunque, non oltre il tempo giustificato per fare fronte all’emergenza (limitazione del tempo del trattamento),
– fornire immediatamente un’informativa sul trattamento dei dati ad hoc (trasparenza),
– individuare immediatamente il personale da impiegare per la raccolta del dato particolare, a procedere con la sua formazione e ad attuare senza ritardo tutte quelle contromisure idonee a proteggere i dati conservati (misure tecniche e organizzative).

Da ultimo, in caso di allontanamento dell’interessato dal luogo di lavoro per esigenze legate alla tutela della salute, questa delicata operazione deve essere effettuata con estrema delicatezza nel rispetto della dignità umana del dipendente.

A ben vedere, il Protocollo non rappresenta altro che una declinazione dei principi generali del GDPR che vengono declinati per fare fronte all’emergenza Covid-19 e si basa, in particolare, sui principi di accountability e di minimizzazione dei dati raccolti e del tempo della conservazione e di legalità del trattamento.

Fermo il rispetto delle regole imposte dal Protocollo, per rispettare le norme a protezione dei dati personali occorre, rispettare le norme dettate dal GDPR e dal buon senso.

In questo senso, sarà opportuno:

– mappare il trattamento a registro che dovrà essere debitamente aggiornato,

– adottare procedure organizzative adeguate a fronteggiare i rischi per i diritti e per le libertà fondamentali degli interessati che il trattamento dei dati da infezione Covid-19 pone,

– effettuare, verosimilmente, una valutazione di impatto,

– sentire il parere del DPO ove nominato o di un esperto della materia per gestire le criticità derivanti dal trattamento.

In altri termini, nulla di diverso da quanto ci richiedeva, già prima dell’affermarsi dell’emergenza Covid-19, il GDPR che, mai come in questi frangenti, rappresenta un baluardo dei nostri diritti fondamentali.

di Anna Lucia Calò

Information Society, Personal Data e Cookie o identificativi di altro tipo

Il rapporto tra Cookie Law e General Data Protection Regulation in attesa del Regolamento e-Privacy

La crescita della Information Society è contraddistinta dall’emergere di nuovi servizi di comunicazione elettronica, e i beni di primaria importanza, nella moderna società dell’informazione, sono i dati personali, ovverosia, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»).
Identificabile è la persona fisica che, può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un “identificativo online” o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Le persone fisiche – come evidenziato nel considerando 30 del GDPR – possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookie) o a identificativi di altro tipo.
Questi identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere impiegate per realizzare profili delle persone fisiche e identificarle.

I c.d. cookie, nati come dispositivi semplificativi e agevolativi della navigazione online, sono usati per differenti e molteplici finalità e, nel linguaggio normativo, sovente, sono definiti “marcatori”.
I cookie – come spiega il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel provvedimento
n. 229 dell´8 maggio 2014 – sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando”.

L’impiego dei cookie è regolamentato dalla Direttiva europea n.58/2002 – nota come Cookie Law o Direttiva e-Privacy – relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Comprendere i motivi soggiacenti il varo di questa direttiva – contenente specifiche e precise guidelines nell’ambito del trattamento dei dati personali con i c.d. mezzi elettronici – non è difficile, e comunque, emergono, distintamente, solo anatomizzando il considerando 5, in cui il legislatore europeo, pone in evidenza che: “nelle reti pubbliche di comunicazione, l’introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti.”
Non solo, nel medesimo considerando, è specificato molto chiaramente che: “l’accesso alle reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali.”
E, in ultimo, indica che: “il positivo sviluppo transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata
”. I servizi di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico attraverso Internet, schiudono nuove opportunità agli utenti ma, implicano anche nuovi rischi per i loro dati personali e la loro vita privata, come puntualizzato nel successivo considerando 6 della direttiva n.58/02.

A distanza di anni dall’adozione della Cookie Law, nel 2016 è entrato in vigore un General Data Protection Regulation (n.679/16), notoriamente celebre con l’acronimo GDPR, che ha rinnovato e riformulato, totalmente, la normativa in materia di data protection. Quindi, allo stato attuale, come si pone, la direttiva e-privacy rispetto al GDPR?

Dunque, per il momento, è la Direttiva e-Privacy 2002/58/CE – modificata nel 2009 dalla Direttiva 136/CE – a regolamentare e disciplinare l’uso dei cookie e il consenso al loro utilizzo, e questo sia prima del GDPR sia dopo la sua piena attuazione – 25/5/18 – e fino al momento in cui non sarà adottato il nuovo Regolamento e-Privacy che, sostituirà l’attuale direttiva che, non è stata assolutamente abrogata o modificata dal GDPR.
Non a caso, l’art. 95 del GDPR (Rapporto con la direttiva 2002/58/CE) precisa che, il GDPR non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.
La Cookie Law, precisa ed integra il GDPR, al fine di tutelare la vita privata e la riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, dato che, le strumentazioni terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e ogni informazione memorizzata in tali apparecchiature, fanno parte della sfera privata dell’utente.

Gli obblighi della normativa europea in materia cookie sono stati recepiti in Italia, con il d.lgs.69/12, che ha riformulato l’art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell’contraente o dell’utente) del d.lgs. 196/2003, e, l’unica modifica apportata all’art.122, con il d.lgs.101/18, consiste nella soppressione del riferimento “all’articolo 13, comma 3 del d.lgs.196/03″.
Per la corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza e, in tale direzione si è mosso il legislatore italiano, che, ha ricondotto l’obbligo di acquisire, il consenso preventivo e informato degli utenti on-line, all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle “meramente tecniche”.

Al riguardo – come indica il Garante nel provv.
n. 229/14 – si individuano due macro-categorie: cookie tecnici e cookie di profilazione. In breve, per l’installazione dei cookie tecnici, non è richiesto il consenso degli utenti ma è necessario fornire l’informativa ex art. 13 del GDPR, mentre, i c.d. cookie di profilazione, possono essere installati sul terminale dell’utente, esclusivamente se questo abbia manifestato il proprio consenso, dopo essere stato informato con le c.d. modalità semplificate, indicate dal Garante nel medesimo provvedimento, relativo, infatti, all’individuazione delle modalità semplificate per l´informativa e l´acquisizione del consenso per l´uso dei cookie.

Nello specifico, l’art.122, comma 1, del d.lgs.196/03, dispone che, l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate (cookie di profilazione) sono consentiti – unicamente – a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso* dopo essere stato informato con modalità semplificate e, ai fini dell’espressione del consenso ex art.122, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente.
Gli obblighi di informativa e consenso per l´uso dei cookie, incombono sul titolare del sito web che installa i cookie di profilazione, mentre, per i c.d. cookie di terze parti – installati tramite il sito – gli obblighi di informativa e consenso, gravano sulle terze parti, ma il titolare del sito – intermediario tecnico tra le terze parti e gli utenti – è tenuto a inserire nell´informativa “estesa” i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti stesse, come indica e specifica il Garante nel provvedimento n. 229 dell´8 maggio 2014.

Ciò – continua l’art.122, comma 1 del d.lgs.196/03 – non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio (cookie tecnici).
A questo riguardo, è opportuno precisare che, le disposizioni dettate in tema di informativa e consenso per i cookie tecnici, valgono anche per i c.d. cookie analytics, solo nelle ipotesi in cui, questi ultimi sono impiegati a “fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito” (cfr. prov.n.229/14 del Garante).
Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art.122, con riferimento ai cookie tecnici e di profilazione, è – comunque – vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.

L’art. 122 del d.lgs. 196/2003, trova applicazione per tutti i siti web che installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando per il trattamento, strumenti siti sul territorio dello Stato, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio.
Le violazioni delle disposizioni di cui all’art.122, sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del GDPR, come previsto dall’art. 166 – Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori – del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679.

Come noto, l’applicazione della Direttiva UE n.58/02 – relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – negli Stati UE non è unitaria, tuttavia, la Cookie Law o Direttiva e-Privacy, come anticipato, è destinata ad essere sostituita dal Regolamento e-Privacy, attualmente ancora in fase di esame, che, a differenza della direttiva, non necessiterà di un provvedimento di recepimento interno da parte di ogni singolo Stato UE, ma esattamente come la direttiva che andrà a sostituire, opererà di concerto con il GDPR, e, rientra nel novero delle misure dirette alla realizzazione del “Digital Single Market”, poiché mira ad assicurare la funzionalità e la sicurezza dei servizi digitali, quindi, una migliore protezione della sfera privata e anche nuove opportunità economiche.

*Per chi volesse esaminare in modo approfondito la tematica relativa alla dichiarazione di consenso con riferimento ai cookie, mi riporto al testo della Sentenza della Corte – Grande Sezione – del 1° ottobre 2019 (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Planet49 GmbH.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Direttiva 2002/58/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Cookie – Nozione di consenso dell’interessato – Dichiarazione di consenso mediante una casella di spunta preselezionata. Causa C-673/17) reperibile al seguente url: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0673.

di Alessandro Bottonelli

 

Secondo la Commissione Europea, parrebbe di si (V. risposta ufficiale). Eppure chi avesse interpretato che da solo un Indirizzo IP è “dato personale” ha forse preso una abbaglio? Notare che si considerano dati personali tutte le informazioni relative a una persona vivente identificata o identificabile. Anche le varie informazioni che, raccolte insieme, possono portare all’identificazione di una determinata persona costituiscono i dati personali”. Notare il raccolte insieme. Dopo la premessa, segue una lista esemplificativa di possibili dati personali, fra cui spicca: “un indirizzo IP”. Le informazioni della lista d’esempio sono individualmente “dati personali”? O sono tali quando sono informazioni che assemblate fra loro identificano una persona fisica? (v. ancora il raccolte insieme).

La tesi dell’autore è che da solo un indirizzo IP non identifica una persona fisica. Nella migliore delle ipotesi, e non sempre, identifica una macchina o meglio un sistema (PC, Server, Stampante, Disco di Rete, Router, qualunque cosa). Di per sè l’indirizzo IP non ci dice nulla della “persona” (fisica!) dietro al o ai sistemi¦ quando una persona c’è! (v. IoT, domotica ed altro).

Legare un IP pubblico ad un interessato (persona fisica: individuo appartenente alla specie homo-sapiens) richiede molti altri dati da correlare fra loro temporalmente e logicamente. E quasi mai oltre ogni ragionevole dubbio. Molti di questi altri dati sono accessibili solo alle c.d. “LEA” (Law Enforcemente Agencies) a fronte di specifiche circostanze e mandati. Da notare che le “LEA” sono escluse dal campo di applicazione (o “scope“) del GDPR. Anche per un’azienda di qualunque dimensione è difficile legare con assoluta certezza un IP privato delle proprie reti interne ad una persona fisica. Anche quando (quando?) si raccolgano a norma i log.

In sintesi: un indirizzo IP da solo non è, di per sé, dato personale: difficile da esso identificare univocamente una persona fisica. Servono altri dati.

A supporto di questa tesi occorre una spiegazione tecnica: che si spera d’aver reso il più possibile accessibile a tutti. Un indirizzo IP è ¨ la proprietà   di uno o più sistemi. Non è una proprietà dell’interessato che forse sta usando il sistema: se c’è¨ almeno un umano dietro al sistema. Non è neanche una proprietà della o delle macchine che compongono il sistema. E spesso è una proprietà volatile, non fissa nel tempo (i c.d. “ip dinamici”). Per parafrasare: sarebbe come sostenere che la “targa”, e non necessariamente permanente, di una automobile identifichi il suo guidatore. O, peggio, sostenere che la targa, mutevole, di un autobus identifichi tutti i suoi passeggeri (quando più¹ sistemi condivisi da più¹ persone condividono lo stesso IP).Per esemplificare e semplificare, prendete il vostro PC (ma vale per qualunque sistema/macchina: un server, una WebCam, un Televisore, ecc.).

Fig. 1 – la “pila” o “catena” apri in nuova scheda

Fate riferimento alla figura 1. Pensate al PC o qualunque altro oggetto di rete. Da spenta la macchina è un semplice “pezzo di ferro”, senza alcuna proprietà e men che meno un indirizzo IP. Da acceso il pezzo di ferro diventa sistema grazie al Sistema Operativo “OS” installato sulla macchina, non importa quale OS, anzi, una singola macchina potrebbe diventare più sistemi (questione qui non approfondita) che condividono lo stesso indirizzo IP. Fra le tante cose che fa, l’OS inizializza la c.d. Scheda di Rete (NIC o “Network Interface Card“), di qualunque natura essa sia: wifi, cablata o altro. Per i puristi: la NIC ha, anzi avrebbe, una proprietà unica di fabbrica chiamata MAC-Address, peccato che esso sia riprogrammabile dall’OS e serva solo alla rete locale, quindi è un’informazione che va perduta oltre il primo router: quindi la NIC non identifica neanche il pezzo di ferro. Finita di inizializzare la NIC, il Sistema Operativo (forse!) associa alla NIC un “indirizzo IP” della rete locale, ma anche due, tre o dieci indirizzi IP: nulla lo impedisce. Concluso tutto questo processo, il sistema (non la macchina, non i suoi utenti!) ha uno o più indirizzi IP. Che sia stato o meno riprogrammato, il MAC-Address è “informazione perduta”: non arriva ad InterNet. È probabile che il sistema o sistemi della rete locale subiscano il c.d. “NATting”: tutto e tutti si presentano ad internet con un solo indirizzo IP pubblico. Le informazioni MAC-Address e IP address della rete locale sono andate perdute.

In conclusione. Organizzazioni con uno o migliaia di sistemi “dentro” la propria rete locale si presentano ad Internet con un unico indirizzo IP: come si lega quell’indirizzo al o agli umani, se ce ne sono, che stanno usando quell’indirizzo? Come anticipato, si può fare: ma è¨ un esercizio difficile proprio come provare a legare la targa (mutevole!) di un autobus a tutti i suoi passeggeri! O, peggio, tentare di legare il codice radio di una nave traghetto che trasporta più autobus prima agli autobus e poi ai passeggeri di ogni autobus.

In realtà , la parafrasi è imperfetta. È più facile per una “LEA” (Law Enforcement Agency”) legare il codice radio della nave traghetto agli autobus attraverso il manifesto di carico della nave e con qualche altro passaggio arrivare ai passeggeri degli autobus. Il codice radio del traghetto e le targhe degli autobus sono statici. Invece gli indirizzi IP (le targhe e codici radio della parafrasi) sono spesso volatili: rendendo l’esercizio ben più complicato.

di Paolo Montali

 

L’overflow del buffer può essere attivato nei chip Wi-Fi Realtek

Qualsiasi Software, allo stato attuale delle cose, presenta delle vulnerabilità. Per vulnerabilità, si intendono delle debolezze che vengono (spesso) inconsapevolmente create dagli sviluppatori e che possono essere utilizzate da parte di malintenzionati per entrare all’interno di un sistema.

Questo è noto agli sviluppatori, per cui le case di software si preoccupano, nei loro reparti di ricerca e sviluppo, di miigliorare gli aspetti di sicurezza e in generale di andare ad eliminare mano a mano le vulnerabilità e in generale qualsiasi tipo di “bug” che si sia manifestato o sia stato rilevato, in fase di testing, così come a seguito delle segnalazioni da parte dei Clienti/utilizzatori.

I “bug” sono ancora più pericolosi nei sistemi di connettività o di networking, in quanto, vista la loro funzione di apparati per l’interconnessione di computer, possono consentire di aprire delle porte che dovrebbero restare chiuse.

Questo è il motivo per cui è fondamentale tenere aggiornati tutti i sistemi ad ogni livello, dai BIOS o firmware dei Computer e dei vari dispositivi di networking, ai Sistemi Operativi, a tutti gli applicativi utilizzati sui computer, fino agli ERP o sistemi gestionali.

Oggi ci occupiamo del problema del mancato aggiornamento degli apparati Wi-FI con CHIP Realtek.

Le reti Wi-Fi sono una grande comodità, ma spesso ci dimentichiamo che anche questi apparati sono dotati di software per funzionare. A bordo hanno un sistema operativo (Linux) sul quale vengono implementati dei software per l’implementazione degli standard di comunicazione e per la gestione delle regole di connettività.

E’ stato verificato che gli Access Point con CHIP Realtek non patchati possono essere attaccati sfruttando le onde Wi-Fi, causando l’overflow nel buffer del nucleo (kernel) del Sistema Operativo Linux e creando il blocco o il controllo totale da parte dell’attaccante, dei computer connessi.

Il bug rilevato, si trova nel driver RTLWIFI, che viene utilizzato per gestire i chip Wi-Fi Realtek. La vulnerabilità causa un overflow del buffer nel kernel Linux quando una macchina con un chip Wi-Fi Realtek si trova nel raggio di azione di un dispositivo “malevolo”.

E’ stato verificato che come minimo, gli exploit possono causare un arresto anomalo del sistema operativo e possono consentire a un hacker di ottenere il controllo completo del computer connessi. Il difetto risale alla versione 3.10.1 del kernel Linux rilasciato nel 2013.

Purtroppo sappiamo bene che ci sono molti dispositivi che non vengono aggiornati, per cui potremmo avere nei nostri uffici o nelle nostre case dispositivi con questo bug.

‘Il problema è serio’, ha detto ad Ars Nico Waisman, un ingegnere capo della sicurezza presso Github. ‘È una vulnerabilità che, nei sistemi che utilizzano il driver Realtek (RTLWIFI), attiva un overflow in remoto tramite Wi-Fi sul kernel Linux.

La vulnerabilità è stata denominata CVE-2019-17666. Gli sviluppatori hanno proposto una correzione intorno alla metà del mese di Ottobre 2019, che probabilmente verrà incorporata nel kernel del sistema operativo nei prossimi giorni o settimane. Solo dopo ciò la correzione si farà strada in varie distribuzioni Linux.

di Giacomo Conti

 

Il GDPR è stata una norma, per molti aspetti, molto mal compresa che ha destato una significativa ed ingiustificata paura e incomprensione fra titolari e responsabili del trattamento nonché fra gli stessi consulenti ed operatori del diritto.

Si è assistito, infatti, a prassi poco virtuose – per usare un eufemismo – fra cui spiccano consulenze difensive finalizzate a creare inutili e vuoti scudi di carta e inutile formazione, nonché terrorismo psicologico operato al solo fine di lucrare sulla paura innestata da questa nuova norma. Molti hanno anche sospeso trattamenti pienamente legittimi per paura di improbabili sanzioni.

Questa paura è frutto, principalmente, di una cattiva interpretazione e, soprattutto, del temutissimo art. 83 GDPR il quale stabilisce che le sanzioni derivanti da una violazione della normativa possono raggiungere cifre molto significative che possono ammontare fino a 20 Milioni di Euro oppure al 4% del fatturato mondiale annuo.

Molti hanno interpretato la disposizione nel senso che anche la PMI con un fatturato annuo di qualche milione di Euro che si limita a trattare i dati dei propri dipendenti su scala non elevata potrebbe essere sanzionata per milioni e milioni di Euro in caso di violazione del GDPR e pertanto: “Guai a voi che non vi adeguate!”.

Giusto?” In realtà non può esserci un’interpretazione peggiore della disposizione in esame e, è doveroso precisarlo, una veloce lettura delle Guidelines on Fines dell’EPBD (ai tempi Working Party 29) e una comprensione sommaria del case based aproach alla base dell’applicazione della sanzione avrebbe dovuto condurre chiunque a giungere a differenti conclusioni.

Come si evince da una lettura, sempre superficiale dei considerando al GDPR, emerge come la norma sia espressione di un basilare principio di civiltà e sia nata per garantire la circolazione del dato personale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona fisica in una società sempre più tecnologica che si basa sempre di più su uno scambio di dati personali contro servizi.

Tenuto conto di queste coordinate interpretative è autoevidente come non sia la sanzione pecuniaria il principale pericolo che corrono titolari e responsabili di trattamento posto che il GDPR, evidentemente, non è nato per punire imprenditori ed operatori economici che trattano dati personali.

Del resto, è evidente come sia facile per grandi realtà e per operatori OTT accantonare fondi e risorse per fare fronte ad eventuali sanzioni oppure rincarare il prezzo di alcuni dei loro beni o servizi senza subire un grande danno.

Se, da un lato, l’art. 83 GDPR è sopravvalutato; dall’altro, si parla troppo poco dell’art. 58 GDPR e dei poteri conformativi e inibitori di cui sono dotate le Autorità Garanti che possono anche imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento.

Una sanzione di questo tipo, al contrario di una sanzione pecuniaria, ha un effetto letteralmente paralizzante sul business e può determinare un vero e proprio fallimento di società e startup che si basano su un trattamento illecito dei dati personali.

Si pensi, ad esempio, ad un’applicazione che raccoglie online dati di natura medica senza chiedere il consenso per il trattamento di dati idonei a rivelare la salute dell’interessato e senza informare adeguatamente gli interessati (magari addirittura omettendo un’informativa in lingua italiana) e senza valutare in alcun modo i rischi per i soggetti coinvolti nel trattamento.

Inutile dire come nessuna sanzione economica potrebbe essere adeguatamente punitiva e come solo un divieto di trattamento, con conseguente chiusura del business, potrebbe tutelare adeguatamente gli interessati. Ugualmente, un eventuale ordine di sospendere i flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale può avere conseguenze disastrose per un’organizzazione aziendale.

Si pensi, in secondo luogo a un grosso gruppo che perde il controllo dei dati dei propri clienti rischia di perdere la fiducia di questi e di vedere pregiudicata la sua immagine e reputazione se i clienti arrivano a percepire che le loro informazioni personali non sono adeguatamente protette.

Un pregiudizio reputazionale e una perdita di clientela, sicuramente, rappresenta un pregiudizio per il business più significativo di una qualunque sanzione pecuniaria.

di Paolo Montali

 

Forse non tutti sanno che vi è un fenomeno crescente di creazione di pagine malevole che sfruttano il Single Sign-On (SSO) per rubare le credenziali degli utenti.
Questa forma di attacco di phishing è cresciuta con la popolarità e la semplificazione del processo di login tra i siti Web che utilizzano il Single Sign-On, sempre più ampiamente utilizzati.

Ma che cos’è il Single Sign-On?
Il Single Sign-On (SSO) è appunto un sistema per semplificare il processo di login, consentendo agli utenti di utilizzare un’unica credenziale per accedere a più applicazioni.
Il SSO non richiede all’utente di ricordare più credenziali di account diversi (ognuna per accedere ad ogni applicazione). Questo sistema consente di eliminare la necessità di introdurre userid e password per ogni applicazione durante una sessione, migliorando la user experience.
IL sistema SSO viene realizzato autenticando l’utente rispetto ad una Directory, un DB che lega lo User e le sue authority relativamente alle applicazioni a cui può accedere. Questo tipo di repository viene definito Lightweight Directory Access Protocol (più brevemente LDAP).
Google, Facebook e Twitter sono tra le applicazioni popolari che offrono sistemi SSO agli utenti.
Il sistema di SSO può anche essere esteso a servizi di terze parti. Ad esempio, molte applicazioni consentono agli utenti di accedere al proprio account utilizzando l’autenticazione di Google o Facebook.

Ma come può essere utilizzato in modo fraudolento il sistema SSO?
La disponibilità di SSO è in costante aumento tra le applicazioni, il che ha portato molti hacker a tentare di sfruttarne le potenzialità. In pratica sono state realizzate delle pagine dannose che fingono di essere le pagine di accesso di applicazioni come Dropbox o la stessa Google, Facebook o altro sito / social.
Quando gli utenti immettono le proprie credenziali, i dati vengono raccolti dalla pagina malevole anziché essere utilizzati nell’applicazione desiderata.
Prima dell’avvento del sistema di SSO, gli hacker dovevano creare una pagina separata per ogni servizio del quale volevano rubare le credenziali. Invece con il SSO possono creare un’unica pagina di phishing.

Cosa si può fare per essere più al sicuro?
Per il momento il modo migliore per proteggersi dagli attacchi di phishing SSO è di abilitare l’autenticazione a due fattori. Questo tipo di autenticazione secondaria, rende più difficile agli hacker, l’accesso al vostro account. Questo oggi sembra essere il sistema migliore che però non è comunque sicuro al 100% e a seconda di come viene implementato può essere più o meno sicuri. Tra i tanti sistemi di dual factor authentication vi sono soluzioni che utilizzano il canale SMS per ricevere i codici di validazione. Questo tipo di soluzione sconsigliare, poiché non è sicuro come altri metodi.