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Di Giacomo Conti – Titolare Studio Legale Conti


La crescente richiesta di compliance da parte di numerose Software House

Recentemente, il nostro Studio Legale registra un incremento significativo di richieste di consulenza specifica sulla compliance dei software gestionali, si rende quindi necessaria una sintesi dei ruoli e delle accortezze operative essenziali per strutturare un modello organizzativo GDPR adeguato alle Software House.
La Compliance Aziendale GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) relativa allo sviluppo e all’impiego di software gestionali è spesso percepita erroneamente come un mero e gravoso onere burocratico 💸. Questa percezione distorta induce molte Software House (SWH) a trascurare la creazione di processi intrinsecamente conformi ai principi di Privacy by Design e Privacy by Default e a non gestire correttamente i ruoli e le obbligazioni legali scaturenti dal Regolamento.
Tali omissioni, tuttavia, non pongono solo il rischio di incorrere in sanzioni GDPR, ma si riflettono in un chiaro svantaggio economico e competitivo che non è immediatamente percettibile in sede di progettazione e design del software. I clienti più strutturati che operano in contesti altamente regolamentati od alto rischio eviteranno, infatti, di integrare soluzioni software che non forniscano adeguate e dimostrabili tutele in materia di protezione dei dati personali.
Ne consegue che, per essere appetibili a clienti di un certo livello, le Software House devono garantire il rispetto del GDPR per l’intero ciclo di vita del software gestionale, dalla fase di progettazione e sviluppo sino alla sua installazione e messa in esercizio, conformandosi a elevati standard di protezione dei dati personali. Lungi dall’essere eccessivamente onerosi, questi adempimenti rappresentano un vantaggio competitivo strategico, ottenibile con un investimento economico, anche moderato, purché mirato e giuridicamente guidato, con una logica orientata ai processi aziendali.

Il Ruolo di Responsabile del Trattamento per le Software House e le conseguenti responsabilità GDPR

I produttori e gli sviluppatori di software gestionale, nella quasi totalità dei casi, si limitano a fornire al Cliente, il Titolare del Trattamento, un prodotto strumentale alla gestione dei processi organizzativi interni; pertanto la Software House opererà, nella stragrande maggioranza dei casi, come Responsabile del Trattamento o, in taluni casi, come Sub-Responsabile ai sensi dell’Art. 28 GDPR.
Il ruolo di Titolare del Trattamento è limitato, in genere, esclusivamente ai dati personali dei propri clienti, ad esempio per i dati di contatto e identificativi per finalità amministrative e contrattuali.

Il Data Protection Agreement e la Gestione dei Sub-Responsabili
All’interno del quadro sopra tracciato riveste un’importanza dirimente la corretta redazione e negoziazione del Contratto di Nomina a Responsabile del Trattamento, o Data Protection Agreement (DPA) che rappresenterà uno dei più importanti allegati, in uno a quello tecnico relativo ai service level agreemnt (SLA), al contratto di licenza sotware.
Bisogna, però, evitare che questo contratto sia visto come un mero adempimento cartolare. Pertanto, prima di formalizzare il DPA, la Software House deve mappare e registrare gli eventuali ulteriori fornitori (Sub-Responsabili), possibilmente nel ROPA (registro delle attività di trattamento) a cui si appoggia per l’erogazione del servizio (es. Cloud Providers come AWS, Google o Microsoft).
Questa mappatura è essenziale per garantire al Titolare la piena conoscenza della catena di trattamento e il rispetto delle clausole di autorizzazione preventiva o generale imposte dall’Art. 28, par. 2 GDPR.

Il Registro delle Attività di Trattamento del Responsabile di trattamento
Per adempiere a tale obbligo di comprensione e di prova (accountability), è indispensabile che la Software House sviluppi e mantenga un Registro delle Attività di Trattamento che dettagli i trattamenti che essa svolge per conto del Titolare. Nella redazione di questo adempimento, è opportuno che la SWH operi un ulteriore sforzo descrittivo dei propri processi, anche ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 30 GDPR.

La contrattualizzazoine adeguata della gestione dei Data Breach
Un DPA che offra adeguate garanzie deve prevedere un obbligo contrattuale esplicito per la Software House di comunicare eventuali Data Breach subiti al Titolare con un preavviso notevolmente inferiore alle 72 ore previste dall’Art. 33 GDPR per la notifica all’Autorità, idealmente fissato a 48 ore o meno. Ciò garantisce al Titolare il tempo necessario per valutare l’evento e procedere alla notifica ed è valutato positivamente in sede di scelta del fornitore adeguato.

L’adozione di misure di Organizzazione e Sicurezza adeguate al rischio e al contesto: Software in Cloud vs. Software On-Premise
È ineludibile che le misure di organizzazione e sicurezza debbano essere valutate in relazione al contesto operativo specifico del gestionale.
Le misure di base, comuni a ogni sviluppo, includono l’implementazione documentata dei principi di Privacy by Design e by Default: la valutazione delle funzioni applicative in relazione ai principi di minimizzazione dei dati, la differenziazione dei profili di accesso, l’autenticazione robusta e la protezione logica degli archivi.
Tuttavia, bisogna avere chiaro il contesto del software, posto che se questo è in cloud piuttosto che on presmise, sarà opportuno adottare misure differenti con particolari aspetti ai rischi posti dal contesto specifico.

La Data Protection Impact Assessment (DPIA) fra adempimento ed opportunità
Anche se la finalità del trattamento e la raccolta dei dati restano prerogativa del Cliente/Titolare, la Software House, in qualità di Responsabile, deve dimostrare di comprendere il contesto operativo e il rischio generato dal software sui diritti e sulle libertà degli interessati.
Pertanto, è opportuno e potrebbe anche essere richiesto contrattualmente, che la Software House sia chiamata ad effettuare una valutazione di impatto (DPIA) su uno o più processi operativi.
Sebbene la DPIA sia formalmente un obbligo del Titolare, è prassi che i clienti, in particolare quelli di maggiore dimensione o quelli che trattano dati a rischio elevato, ne richiedano la prova o il supporto esplicito prima di sottoscrivere il contratto. È quindi strategicamente opportuno per la Software House condurre una Valutazione d’Impatto in house relativa al proprio software gestionale. Il Titolare potrà poi integrare questa valutazione con la propria DPIA aziendale, riducendo oneri e tempi.
Per la realizzazione di questo adempimento, gli operatori possono fare riferimento agli schemi e ai template ufficiali forniti da autorità di controllo europee, come la CNIL (Garante francese), che offrono una metodologia consolidata per la gestione del rischio.

Uno strumento utile per facilitare l’implementazione di un modello GDPR adeguato: Il codice di condotta di Assosoftware
Per aiutare le piccole medie imprese nella compliance GDPR, si segnala il Codice di condotta adottato secondo quanto prevede l’art. 40 GDPR per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale del 278 del 27 novembre 2024 e reperibile al seguente link: https://www.assosoftware.it/servizi-offerti/codice-di-condotta/

Nonostante la protezione del dato e la cultura della sicurezza delle informazioni abbiano compiuto dei significativi passi in avanti negli ultimi anni, ancora oggi, molte piccole-medie imprese trovano difficoltà nell’implementare modelli di gestione della privacy anche basilari.

Molti continuano, ingiustamente, ad avere paura delle sanzioni previste dal Regolamento Europeo con l’effetto di produrre inutile carta senza aumentare il livello di consapevolezza, accountability e sicurezza. Da qui si producono inutili consensi controfirmati, lettere di incarico senza formare le risorse e burocratizzazione inutile di processi che potrebbero essere lineari, semplici e paperless.

Non penso sia un caso, dunque, che la protezione del dato continui erroneamente ad essere abbinata a burocrazia inutile quando essa potrebbe essere agevolmente gestita con pochi essenziali adempimenti.

Non me ne voglia chi ci ha prosperato con la paura delle salatissime multe e prodotto carta inutile; ma molte volte, per raggiungere un grado sufficiente di compliance, è sufficiente dotarsi di pochi piccoli accorgimenti ed effettuare pochi piccoli investimenti mirati, principalmente in misure di sicurezza e formazione delle risorse umane.

Sperando di ripetere l’ovvio, ribadisco che la “paperless compliance for free… almost” non può trovare applicazione, ad esempio, per realtà molto particolari che effettuano trattamenti ad alto rischio, anche se poco strutturate così come per realtà che trattano dati su larga scala o presentano rischi maggiori rispetto alla media.

Per affrontare il discorso relativo alla paperless compliance, è necessario tenere presente che il GDPR va letto partendo dall’articolo 1 per poi scorrere verso gli articoli finali abbinando, se possibile, la lettura dei considerando alla norma.

È oramai opinione consolidata fra gli esperti che il GDPR chiede di affrontare con un approccio organico tutti i processi aziendali dove vengono coinvolti dati personali.

Ogni processo deve, dunque, essere originariamente configurato per garantire il rispetto principi generali previsti dall’art. 5: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione (o accountability per gli anglofili).  Non ci dilungheremo in questa sede su questi principi, limitandoci a citarli.

In secondo luogo, bisogna vedere se ricorre una o più delle basi di legittimità previste dal susseguente art. 6, fra cui è presente anche il consenso dell’interessato che però, è bene richiedere solo ove strettamente necessario (v. https://avvgiacomoconti.com/un-consenso-per-uno-e-uno-per-tutti-una-corretta-applicazione-del-principio-di-irresponsabilizzazione/ ).

Se l’organizzazione sa perché tratta il dato e partendo da quali basi, ad esempio un contratto o una norma di legge o un legittimo interesse, potrà approfondire la conformità del processo al GDPR, ma potrà con una certa ragionevolezza essere sicura che il processo è, in linea di massima, lecito.

Sorvolando sugli articoli seguenti ci troviamo all’art. 24 che menziona espressamente i rischi per i diritti e per le libertà degli interessati che sono indicati per sommi capi nel testo dell’articolo. La norma, senza richiedere nulla di trascendentale chiede semplicemente di tenere conto dei trattamenti che vengono operati all’interno dell’organizzazione e di adottare misure organizzative e di sicurezza adeguate e parametrate al rischio.

Senza pretesa di esaustività, basti pensare al fatto che il trattamento di dati personali apre una finestra sulla vita dell’interessato e a seconda del “peso specifico” del dato personale sarò in grado di conoscere certi aspetti della vita di una persona che sarà, conseguentemente, vulnerabile. Per questa ragione il GDPR distingue i dati in comuni (che permettono di identificare o prendere contatto con l’interessato) e particolari (che invece rilevano aspetti particolarmente delicati della vita privata altrui).  È bene abbinare la lettura dell’art. 24 agli artt. 9 e 10 del GDPR per meglio comprendere il concetto di “rischi per i diritti e per le libertà”.

Semplificando al massimo questo processo che è piuttosto complesso, è essenziale che ogni organizzazione sappia almeno in linea di massima quali dati tratta, per quale motivo e che effetto una violazione alla loro riservatezza, integrità e disponibilità può avere sulla vita personale del lavoratore, del cliente del fornitore e degli altri soggetti coinvolti nel trattamento.

Veniamo ora all’art. 29 che richiede di adottare misure organizzative adeguate. In questa sede ci limiteremo ad indicare le misure che ogni impresa dovrebbe adottare fra le quali, l’individuazione del designato/privacy officer che è un soggetto interno incaricato della gestione delle procedure di trattamento dei dati e per rispettare il GDPR, come garantire le richieste degli interessati o comunicare con l’autorità garante.

Questa figura dovrebbe essere interessata alla materia, adeguatamente formata e responsabilizzata per assicurare un adeguato livello di compliance interno all’organizzazione. L’attività di designazione del referente privacy è un processo a costo zero. Altrettanto gratuita potrebbe essere la creazione dell’organigramma aziendale dove vengono mappati funzioni e compiti dei soggetti designati dall’organizzazione.

Se si vuole che la designazione sia efficiente, tuttavia, sarebbe bene stanziare una somma – anche modesta – per la formazione dei referenti affinché questi siano in grado di mappare e gestire le procedure di cui sono incaricati e responsabilizzare anche gli altri soggetti autorizzati al trattamento.

Veniamo a questo punto ai registri disciplinati dall’art.30: questi altro non sono che un processo di mappatura dei trattamenti che l’azienda opera. Pertanto, i registri dovrebbero configurarsi più che come un documento, come una procedura da monitorare e tenere aggiornata con l’evolversi dei processi aziendali. Pertanto, essi possono essere tenuti senza particolari formalità e aggiornati, anche mediante stampa del file anche in PDF, all’occorrenza.

Più che la forma, è importante che questi strumenti siano tenuti da un soggetto competente che, verosimilmente, sarà il designato aziendale che conoscerà i processi aziendali ed avrà anche una discreta conoscenza normativa ove adeguatamente formato.

Oltre al registro delle attività di trattamento (art. 30), è opportuno che l’organizzazione si munisca anche di un registro della formazione per documentare l’attività svolta e un registro delle violazioni (art. 33) per documentare eventuali data breach e che è uno strumento di ausilio e responsabilizzazione fondamentale per valutare se e quali conseguenze la violazione potrà avere per gli interessati coinvolti.

Seppure i registri non siano richiesti a tutte le organizzazioni, l’adozione di questi è stata fortemente incoraggiata sia dalla nostra Autorità Garante che dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, ma anche da autorità straniere.

Veniamo ora ai processi relativi alla sicurezza dei dati che possono avere natura fisica o logica.

La sicurezza fisica si articola in misure piuttosto banali come, ad esempio, l’apposizione di porte blindate agli ingressi, inferriate alle finestre, la presenza di estintori.

Apparentemente più complesso è il profilo della sicurezza informatica, ma anche qui, vedremo soluzioni a basso costo o gratuite che possono aiutare enormemente l’organizzazione ad aumentare il proprio livello di sicurezza.

Il primo problema comune a tutte le organizzazioni è la gestione delle Password. Avere password in giro non protette è come lasciare le chiavi della porta vicino allo zerbino di casa.

Rinviando all’apprezzabile vademecum elaborato dal Garante (v. https://www.garanteprivacy.it/temi/cybersecurity/password) è consigliabile adottare gestionali gratuiti come KeePass ( v. https://keepass.info/ ) che salvano i dati in locale criptati eliminando il rischio del cloud e attraverso la master password e i plugin consentono un’agile gestione delle password eliminando fogliettini, il rischio di perderle e altri rischi. Il dipendente dovrà ricordarsi solo la Master Password di accesso al servizio KeePass per accedere in sicurezza a tutte le proprie credenziali.

Altro problema che ogni organizzazione affronta è il backup e, per le organizzazioni più semplici, può bastare anche un piccolo investimento in un NAS o in un economico servizio di backup online scegliendo quello più adatto alle proprie esigenze. Senza dilungarci sulla gestione della backup policy in questa sede, si segnala Duplicati (v. https://www.duplicati.com/ ): una soluzione che rende più efficiente il processo di backup e aiuta a gestire il rischio di perdita dei dati trattati. Questo sistema, di default cripta i dati in formato criptato e permette di gestire la recovery dei dati in maniera intuitiva e semplice. Il gestionale è anche flessibile e permette all’utente di configurare i tempi, modi e livelli di sicurezza del backup.

Potrebbe essere auspicabile anche prevedere un programma formativo con oggetto la cybersecuirty awareness per sensibilizzare i dipendenti alle minacce informatiche. Per iniziare il percorso di sensibilizzazione si può iniziare con il fruire di risorse gratuite e accessibili online.

I problemi della sicurezza informatica, ça va sans dire, non si esauriscono a quelli indicati ed è auspicabile che buona parte delle organizzazioni si accerti, fra le altre cose, di:

  1. Installare solamente programmi originali da autori verificati e sempre aggiornati all’ultima versione
  2. Investire in un solido antivirus che implementi almeno un firewall logico e sistemi di rimozione di malware
  3. Differenziare la rete ad uso interna da quella data ad uso degli ospiti adottando processi di segmentazione

I più scrupolosi vorranno, altresì, adottare un firewall perimetrale integrato con un servizio di analisi dei file di log.

Pare, dunque, opportuno stanziare somme, anche modeste, per aumentare il proprio livello di sicurezza informatica in azienda investendo sulle risorse umane e sulle misure di protezione tecniche.

Un’azienda con un elevato grado di compliance al GDPR, dunque, saprà valutare in autonomia gli investimenti, a livello tecnico e sulle risorse umane, che dovrà operare e saprà gestirsi autonomamente evitando di spendere soldi in consulenze inutili e carte e agire in autonomia per rispettare la norma, nelle migliori ipotesi, con un costo tendente allo zero o con un investimento più che contenuto.

Il GDPR non richiede, dunque, di produrre carte, ma di implementare dei processi efficienti per una corretta gestione del dato e, per essere applicato efficacemente, richiede cultura, formazione e sensibilizzazione.