di Paolo Montali

 

Forse non tutti sanno che vi è un fenomeno crescente di creazione di pagine malevole che sfruttano il Single Sign-On (SSO) per rubare le credenziali degli utenti.
Questa forma di attacco di phishing è cresciuta con la popolarità e la semplificazione del processo di login tra i siti Web che utilizzano il Single Sign-On, sempre più ampiamente utilizzati.

Ma che cos’è il Single Sign-On?
Il Single Sign-On (SSO) è appunto un sistema per semplificare il processo di login, consentendo agli utenti di utilizzare un’unica credenziale per accedere a più applicazioni.
Il SSO non richiede all’utente di ricordare più credenziali di account diversi (ognuna per accedere ad ogni applicazione). Questo sistema consente di eliminare la necessità di introdurre userid e password per ogni applicazione durante una sessione, migliorando la user experience.
IL sistema SSO viene realizzato autenticando l’utente rispetto ad una Directory, un DB che lega lo User e le sue authority relativamente alle applicazioni a cui può accedere. Questo tipo di repository viene definito Lightweight Directory Access Protocol (più brevemente LDAP).
Google, Facebook e Twitter sono tra le applicazioni popolari che offrono sistemi SSO agli utenti.
Il sistema di SSO può anche essere esteso a servizi di terze parti. Ad esempio, molte applicazioni consentono agli utenti di accedere al proprio account utilizzando l’autenticazione di Google o Facebook.

Ma come può essere utilizzato in modo fraudolento il sistema SSO?
La disponibilità di SSO è in costante aumento tra le applicazioni, il che ha portato molti hacker a tentare di sfruttarne le potenzialità. In pratica sono state realizzate delle pagine dannose che fingono di essere le pagine di accesso di applicazioni come Dropbox o la stessa Google, Facebook o altro sito / social.
Quando gli utenti immettono le proprie credenziali, i dati vengono raccolti dalla pagina malevole anziché essere utilizzati nell’applicazione desiderata.
Prima dell’avvento del sistema di SSO, gli hacker dovevano creare una pagina separata per ogni servizio del quale volevano rubare le credenziali. Invece con il SSO possono creare un’unica pagina di phishing.

Cosa si può fare per essere più al sicuro?
Per il momento il modo migliore per proteggersi dagli attacchi di phishing SSO è di abilitare l’autenticazione a due fattori. Questo tipo di autenticazione secondaria, rende più difficile agli hacker, l’accesso al vostro account. Questo oggi sembra essere il sistema migliore che però non è comunque sicuro al 100% e a seconda di come viene implementato può essere più o meno sicuri. Tra i tanti sistemi di dual factor authentication vi sono soluzioni che utilizzano il canale SMS per ricevere i codici di validazione. Questo tipo di soluzione sconsigliare, poiché non è sicuro come altri metodi.

di Giacomo Conti

 

Il consenso è solo una fra le basi giuridiche che il GDPR prevede come condizione di liceità del trattamento. Esso non è, tuttavia, né la principale né, tantomeno, è indispensabile per legittimare ogni trattamento operato dall’organizzazione aziendale.

Se è vero che il vecchio Codice della privacy dava al consenso una particolare importanza al consenso, nel nuovo impianto normativo il consenso è solo una delle basi giuridiche e, a ben vedere, anche la più difficile da gestire.

In primo luogo, il consenso deve esprimersi una libera manifestazione di volontà, specifica informata e inequivocabile e presuppone che venga fornita all’interessato un’informativa resa con modalità idonee.

Un consenso non può essere generico, ma è un’operazione delicata che presuppone un’analisi specifica dei trattamenti realizzati. Raccogliere consenso è, pertanto, un’operazione ben più gravosa che non limitarsi a rendere idonea informativa all’interessato.

Il consenso, infatti, non è un atto del titolare, ma un atto di volontà dell’interessato che deve essere raccolto e adeguatamente documentato dal Titolare tenuto conto del contesto in cui si articola del trattamento.

La raccolta del consenso non è, pertanto, in alcun modo sostitutivo dell’obbligo di trasparenza e di informativa, ma è un obbligo ulteriore che deve essere adeguatamente gestito da parte del titolare del trattamento e che non può prescindere da una corretta informativa.

Basare un trattamento sul consenso espone, pertanto, il titolare al rischio che l’interessato, liberamente e in qualsiasi momento, possa revocarlo facendo venire meno la base di legittimità del trattamento.

Particolarmente rischioso è, quindi, basare il trattamento sul consenso se questo è necessario per eseguire una misura contrattuale oppure risponde a esigenze di legittimo interesse del titolare come, ad esempio, la conservazione dei dati nei propri archivi.

In queste ipotesi, nel caso in cui l’interessato revocasse il proprio consenso al trattamento, l’organizzazione avrebbe il non trascurabile problema di individuare una nuova base giuridica per continuare a trattare i dati dell’interessato con la conseguenza che ogni dato trattato rischierebbe, in ogni caso, di essere inutilizzabile.

Emerge, pertanto, come il consenso più che panacea per risolvere ogni mal di GDPR, dovrebbe essere, al contrario, richiesto solamente dopo un’analisi approfondita della base giuridica del trattamento ed essere utilizzato in via residuale dove il trattamento non sia giustificato dall’esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali o non si fondi su un legittimo interesse del titolare.

di Nadia Zabbeo

 

L’art. 32 del GDPR impone al titolare di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che riguardano non solo gli asset tecnologici, ma anche le risorse umane.

Le misure organizzative non devono, quindi, limitarsi alla semplice modifica dell’organigramma con l’inserimento delle divisione privacy.

Il dipendente è, molto spesso, “l’anello debole della catena” nella protezione dei dati in azienda.

L’errore umano, infatti, può essere dovuto ad una mancanza di idonea cultura e formazione o mancanza di chiare istruzioni da parte del titolare (carenze organizzative), altre per disonestà o per spirito di ritorsione nei confronti dell’organizzazione aziendale.

Quest’ultima affermazione merita indubbiamente una considerazione a sé stante in quanto, secondo il Verizon Insider Threat Report, i dipendenti sono spesso gli autori di data breach rendendosi colpevoli consapevolmente o meno, di azioni illecite quali: accessi abusivi; violazione e diffusione di dati comuni e particolari mettendo a repentaglio le misure di sicurezza adottate dall’azienda.

Il report di Verizon ha messo in evidenza che, tra altre cause (negligenza, distrazione, competenze non idonee, scopi di lucro), l’insider che abusa dei privilegi di accesso per compire azioni illecite è spesso un dipendente insoddisfatto, che si ritiene in qualche modo leso nei suoi diritti, o non sufficientemente considerato e, di conseguenza, desideroso di arrecare danno all’organizzazione.

Il contratto di assunzione non è solo una formalità burocratica e una definizione di qualifica, job description, retribuzione che regola solo aspetti economici, ma ha forti ripercussioni psicologiche sul soggetto assunto che si forma aspettative di carriera in sede di assunzione piuttosto che durante l’esecuzione del rapporto o durante gli avanzamenti di carriera.

Pertanto, una promessa disattesa, la mancanza di prospettive di carriera, di avanzamenti o incrementi salariali, o, nel peggiore dei casi, oggetto di mobbing/bossing generano insoddisfazione e, per l’effetto, un potenziale inside hacker.

L’utilizzo di molestie psicologiche per indurre un dipendente alle dimissioni è espressione di una carenza culturale e organizzativa ed opera in base a modelli che enfatizzano valori estremamente accentrati ai vertici in modalità top-down suscettibile, peraltro, di conseguenze significative per il datore di lavoro e per l’ente sul piano civile e penale.

In casi come questi, ci troviamo di fronte, quasi sempre, a modello organizzativi obsoleti, spesso funzionali con enfatizzazione di ruoli di comando e di potere, molto gerarchici, con numerosi ruoli di staff privi di ogni iniziativa decisionale e compiti di ausilio operativo, mansioni ripetitive e alienanti. Il modello organizzativo funzionale è il più “datato” ma anche il più conosciuto ed adottato specie dalle PMI, tuttavia, è destinato ad entrare in crisi con il GDPR.

Per avere una catena solida a livello di sicurezza e di valore occorre rafforzare gli “anelli deboli”.

Questi vengono sfruttati, infatti, dai pirati informatici come vulnerabilità e le azioni intraprese da questi criminali possono riguardare, anche, la corruzione dei dipendenti scontenti.

È necessario, pertanto, riprogrammare l’organizzazione, cominciando  dall’analisi di clima condotta attraverso l’ausilio di consulenti esterni che abbiano un approccio “olistico” e competenze che  spaziano dall’organizzazione aziendale, alla gestione risorse umane fino ad una approfondita conoscenza del  GDPR.

di Giacomo Conti

 

Per gestire a norma di Legge un servizio di e-commerce è necessario essere trasparenti verso i consumatori ed evitare comportamenti che possono realizzare pratiche commerciali scorrette, ossia idonee a indurre il consumatore “medio” ad operare scelte che commerciali e di consumo che, laddove l’informazione fosse stata completa e trasparente, non avrebbe preso.

I professionisti sono tenuti a mantenere standard di diligenza particolarmente elevati, tali da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente e liberamente in un mercato concorrenziale.

L’omessa indicazione nel prezzo pubblicizzato all’inizio del contatto, di tutti gli oneri non evitabili che sono successivamente addebitati al consumatore è sicuramente una pratica commerciale scorretta.

Ugualmente, integrano pratiche commerciali scorrette l’aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere sui tempi di consegna dei prodotti offerti, l’aver consegnato prodotti diversi da quelli ordinati, ovvero giunti a destinazione oltre i tempi pattuiti, l’aver opposto ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori come la difficoltà di contattare i fornitori del servizio o la mancata sostituzione del prodotto diverso da quello ordinato, l’avere invitato all’acquisto di prodotti a un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di prevedibili ragioni che avrebbero impedito la consegna degli stessi a quel prezzo.

Ugualmente, la semplice indicazione “composizione tipo”, se non indicata in tutti i suoi elementi e in più accostata ad una illustrazione fotografica che raffigura una composizione completa può essere considerata una pratica commerciale scorrettezza.

Se al consumatore non vengono fornite informazioni puntuali, precise e concrete il consumatore può essere indotto a credere che la composizione tipo si riferisca all’immagine in foto ed essere, conseguentemente, indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Integra pratica commerciale scorretta, quindi, anche il non essere in grado di fare fronte a tutte le richieste di acquisto da parte dei consumatori.

Per contro, la scelta del metodo di adesione del consumatore all’offerta mediante meccanismo opt out anziché opt in, dato che la prassi non incide in misura apprezzabile sul comportamento economico del consumatore, non è, invece, una pratica scorretta in quanto non incide sulla possibilità del consumatore di autodeterminarsi.

Nell’ottica di tentare di massimizzare i profitti è facile incorrere, anche inconsapevolmente, in comportamenti scorretti che comportano significative conseguenze per l’operatore economico che le ha realizzate.

Editore: Maggioli Editore

Collana: Privacy

Pubblicato: Marzo 2019

ISBN / EAN 8891625342 / 9788891625342

Con la presente pubblicazione, l’Autore mira a spiegare in maniera semplice ma efficace gli istituti, le novità introdotte ed i nuovi adempimenti che il GDPR “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” impone a titolari e responsabili che trattano dati personali.
Troppo spesso accade che chi tratta dati professionali sia confuso in relazione a quali adempimenti sia tenuto ad operare ed a come realizzarli.
Se, da un lato, corre il rischio di non comprendere sul serio l’anima della norma e non ottemperare a quanto richiesto, dall’altro si rischia di realizzare adempimenti inutili ed onerosi come, ad esempio, la nomina di un DPO in casi dove la stessa né è imposta dalla legge né ha alcuna importanza strategica.
L’approccio richiesto dal GDPR è, infatti, non formalistico bensì sostanzialistico ed il principio di substance over form permea l’intero tessuto normativo.
Esso è alla base del principio di responsabilizzazione e indispensabile per assicurare un quadro di adeguate tutele per i diritti delle persone fisiche.
In questo senso, non si chiede di produrre carte, ma di implementare procedure per garantire il rispetto della normativa, non si deve scaricare responsabilità su terzi interni od esterni all’organizzazione aziendale, ma responsabilizzare e formare i soggetti che trattano dati personali in azienda e per conto del titolare e contrattualizzare gli obblighi all’interno di un apposito accordo fra le parti dove vengono regolati gli aspetti relativi al trattamento di dati personali nell’ottica di garantire sempre un’adeguata tutela agli interessati.
Da ultimo, non si deve ottemperare in una mera ottica di paura delle sanzioni, ma adempiere alla normativa anche nell’ottica di perseguire gli obiettivi di business aziendali attraverso l’implementazione di processi efficienti di trattamento dei dati personali che richiedono consapevolezza e responsabilizzazione in capo a chi tratta dati personali.
Il Regolamento Europeo è una norma estremamente complessa ed articolata che richiede, per essere adeguatamente affrontata, il necessario coordinamento di diverse figure professionali ed una sinergia di aspetti legali, gestionali e informatici.
I diversi professionisti coinvolti nella protezione dei dati personali, pur avendo competenze e pur parlando linguaggi diversi, si trovano, infatti, ad affrontare problematiche comuni.
Se, da un lato, sono presenti prassi di settore molto valide (come le Linee guida ENISA che vengono ampiamente illustrate nel volume) che forniscono Linee guida per operatori ed interpreti, dall’altro lato la giurisprudenza in materia non si è ancora consolidata.
Inoltre, il quadro complessivo della materia è molto stratificato ed in continuo fermento ed evoluzione; seppure si stia iniziando a delineare nelle sue linee essenziali.
L’opera affronta, quindi, organicamente il Regolamento Europeo con il principale fine di illustrare tanto a titolari e responsabili di trattamento quanto a consulenti ed operatori del diritto i concetti essenziali, i principi generali, i principali adempimenti richiesti dal Regolamento Europeo ed ogni altro elemento utile a comprendere il GDPR.
Ora più che mai, a fronte del cambiamento epocale introdotto dal nuovo Regolamento Europeo, occorre promuovere la conoscenza e la comprensione della protezione dei dati personali e comprendere a fondo i principi generali alla base della protezione dei dati personali.
Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Federica Sanvenero, professionista abilitata all’esercizio della professione forense e studiosa del diritto penale di impresa, che ha curato l’ultimo capitolo dell’opera relativo al quadro sanzionatorio penale ed amministrativo, approfondendo questi fondamentali aspetti a completamento dell’opera.

Per maggiori informazioni sull’opera vedi qui.