Interventi, docenze e contributi dello Studio nei principali forum del diritto e dell’innovazione

Di Giacomo Conti

Nel talk con Alessandro Oteri di Pensiero Sicuro Network (https://www.pensierosicuronetwork.it/) ho avuto modo di riflettere, con l’ottimo intervistatore, in termini tecnici e legali sulle conseguenze civili e penali derivanti dalla scabrosa vicenda dei gruppi social “mia moglie” e “phica” a cui erano iscritti oltre 30mila utenti. È doveroso considerare inoltre che, molto probabilmente, nel web sommerso e non istituzionale siano presenti molti gruppi del genere in altre comunità che non hanno avuto lo stesso risalto mediatico anche perché più difficili da individuare e da arginare. Questo per darci un’idea della gravità del fenomeno.

Ho trovato che la vicenda non sia del tutto nuova, inedita o imprevedibile, ma che abbia molti tratti in comune con altri casi passati. Mi riferisco, in particolare, alla triste vicenda di Tiziana Cantore e al caso fapgate; vicende di oltre 10 anni fa che, però, ebbero un minore impatto mediatico. Come dice Mark Twain: “La storia non si ripete, ma rima”. Il caso fapgate, in particolare, ha visto l’esfiltrazione di foto di nudo e sessualmente esplicite derivanti da un data breach dei sistemi Apple. Posto che il caso ha riguardato principalmente celebrità oltre oceano e non persone comuni, il risalto mediatico in Italia è stato molto limitato, anche perché ci siamo probabilmente sentiti meno coinvolti nella vicenda. Ugualmente, non fu dato il giusto rilievo mediatico alla vicenda di Tiziana Cantore e ai pericoli che la condivisione dei propri dati personali comporta. Forse perché, prima del GDPR, vi era meno consapevolezza sui pericoli che la rete poneva e meno cultura in tema di cybersecurity e protezione del dato personale.

Tutte queste vicende dovrebbero farci riflettere sul valore che i nostri dati, comprese fotografie personali e video, hanno e, lungi dal darci risposte dovremmo porci le giuste domande e l’impatto che certe condotte, prese con leggerezza, potrebbero avere sulle nostre vite. Il considerando 75 all’art. 24 GDPR prevede, infatti, espressamente come rischi derivanti dal trattamento i pregiudizi alla riservatezza e la perdita di controllo dei propri dati. Questi rischi sono ancora più marcati nel caso in cui la divulgazione illecita riguardi i dati relativi alla vita sessuale della persona, che sono personali particolari o sensibili secondo la terminologia del vecchio codice privacy; e, per l’appunto, meritevoli di una particolare protezione.

Nel corso della piacevole chiacchierata abbiamo, poi, avuto modo di approfondire i profili di rilevanza penale della vicenda.

Con riferimento a queste vicende si è parlato, malamente e a sproposito, di revenge porn. Come spesso accade, il linguaggio comune non consente di abbracciare le complessità tecniche della vicenda. Il Codice penale punisce, infatti, all’art. 612 ter la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, a prescindere da una finalità ultima di vendetta nei confronti della vittima.

La norma punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, quando questi contenuti erano destinati a rimanere privati e laddove la pubblicazione avvenga senza il consenso della vittima. Si può realizzare questo reato, dunque, anche se l’intenzione ultima era quella di fare un atto meramente goliardico senza alcuna finalità di vendetta.

In ogni caso, la giurisprudenza ha stabilito con chiarezza che ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità. (Cass. Pen, Sez. V, sentenza n. 14927, 22 febbraio 2023). Pertanto, si deve fare attenzione a diffondere qualsiasi contenuto che potrebbe essere considerato sessualmente esplicito, anche senza la necessità che si tratti di contenuti pornografici o di nudo.

Appurato che il cosiddetto revenge porn postula una condotta di condivisione di contenuti inizialmente privati diffusi senza autorizzazione, bisogna mettere in luce come, laddove la vittima abbia già diffuso sui social questi video in autonomia e questi siano stati poi ricondivisi, potrebbe essere integrato al più, solo il delitto di diffamazione e, come vedremo dopo, solo al ricorrere di specifiche condizioni. In questo caso, però, il reato di diffamazione si declina nella sua forma aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p.

Abbiamo, infatti, evidenziato nel talk come una diffusione a mezzo social network di determinati contenuti è una condotta particolarmente lesiva della reputazione visto il carattere di “piazza dalla eco infinita” dei servizi social del web 2.0. Questo è quanto ha stabilito la Cass. Pen., sez. V, 1° febbraio 2017, n. 4873 in tema di condivisione di un contenuto diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook.

Pertanto, denigrare online, commentare anche in maniera goliardica con modalità offensive e, conseguentemente, diffondere i contenuti di questi gruppi online, è ben più grave che operare un commento denigratorio, ad esempio, al bar con gli amici.

Ugualmente e per giurisprudenza costante, la diffamazione aggravata può essere integrato anche se l’autore voleva commentare il contenuto in maniera goliardica anche senza volere offendere espressamente la vittima. Per realizzare questo reato basta quello che, in gergo tecnico, viene definito dolo generico.

Bisogna, pertanto, fare molta attenzione a quello che si scrive quando si commentano e si diffondono online foto o video altrui.

Tuttavia, ci sono anche determinati comportamenti che, per quanto riprovevoli, non assumono rilevanza penale pur essendo al limite con la diffamazione.

In particolare, la giurisprudenza si è posta il problema se si potesse realizzare diffamazione anche attraverso la ricondivisione o il semplice Like di un contenuto diffamatorio condiviso da terzi, ma ha rilevato come sia diversa la condotta di creazione e diffusione del contenuto illecito da quella che si articola nell’apprezzarlo e nel condividerlo con terzi. La Suprema Corte ha ritenuto che chi ricondivide o apprezza il contenuto diffamatorio non dimostra di volerne amplificare l’effetto lesivo attraverso il proprio comportamento, ma adopera una condotta di mera adesione alla critica, senza però travalicare i limiti al diritto di critica imposti dalla continenza (V. Cass. pen. Sez. III Sent n. 19659 e Cass Pen. Sent. Sez.V., n. 3981 sel 2016).

Ugualmente e a maggior ragione, pure in assenza di precedenti specifici sul punto, non dovrebbero avere rilevanza penale la condotta di chi si limita ad aderire al gruppo o scarica il contenuto senza, però, diffonderlo, condividerlo o comunicarlo a terzi.

Il talk si è concluso con un invito a creare un mondo più consapevole e sicuro e all’invito a tenere comportamenti etici come il non fare parte di questi gruppi o a segnalarli alle piattaforme.
Mai come ora dobbiamo sviluppare una consapevolezza del nostro corpo nella sua declinazione digitale e in rete e conoscere le insidie che la rete presenta per vivere in una società migliore e protetta.

La recente vicenda ci ha fatto comprendere come la massima di Rodotà secondo cui Divenute entità disincarnate, le persone hanno sempre più bisogno di una tutela del loro «corpo elettronico»” è mai come ora attuale e come non possa esistere nessuna sicurezza senza consapevolezza.

Come sempre, grazie per l’attenzione

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, rinviamo ai contenuti multimediali dove è possibile reperire l’intervista integrale sul canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lWzuI9ApgmU&t=4s e sul sito istituzionale di Pensiero Sicuro https://linktr.ee/pensierosicuro

BREVE DESCRIZIONE DEL CONVEGNO

Convegno di studi avente ad oggetto: “L’informatica e il diritto dei contratti: Blockchain e Smart Contracts”

Data: Martedì 21 giugno 2023 – ore 14.30 – 18.30

Luogo del convegno: Sala Crociera di Giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano in Via Festa del Perdono n. 7

RELATORI E INTERVENTI

15.00 – Introducono e coordinano
Prof. Lucio Camaldo – Presidente Algiusmi – Università degli Studi di Milano
Dott. Stefano Gazzella – Coordinatore Comitato scientifico AssoInfluencer
15.30 – Professione Influencer
Arianna Chieli, Creator Digitale e Content Strategist
16.00 – Il diritto dell’influencer: work in progress?
Prof. Pierluigi Perri, Docente di Informatica giuridica, Università degli Studi di Milano
16.30 – La tutela legale dei contenuti digitali
Prof.ssa Silvia Giudici, Docente di Diritto industriale, Università degli Studi di Milano
17.00 – Profili giuslavoristici dei creator
Avv. Paolo Iervolino, Vicecoordinatore Comitato scientifico AssoInfluencer, Assegnista di ricerca presso l’Università di Palermo
17.30 – Le nuove professioni digitali e non ordinistiche
Avv. Massimo Burghignoli, Past President Algiusmi
18.00 – I rapporti tra Piattaforma e Creator
Avv. Giacomo Conti, Socio Algiusmi e Patreon AssoInfluencer
18.30 – Interventi e dibattito

17.30 – Interventi programmati e dibattito

18.30 – Chiusura dell’incontro

BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’AVV. GIACOMO CONTI

Il convengo si propone di esaminare i rapporti economici e giuridici nell’ambito dell’ecosistema delle piattaforme digitali.
Dopo avere fatto luce su cosa si intenda per Influencer e messo in luce i profili di professionalità dei creatori di contenuti, si affronteranno i profili relativi alla tutela dei contenuti digitali e giuslavoristici.

Per meglio comprendere la portata di questa nuova figura professionale, verranno esaminati i profili relativi alle nuove professioni digitali e non ordinistiche nonché i rapporti Platform2Business, con particolare riguardo ai rapporti fra creatore di contenuti e piattaforma.

L’intervento dell’avvocato Conti pone dapprima il focus sull’ecosistema di rapporti giuridici che le piattaforme digitali creano per mettere al centro la figura del creatore dei contenuti e dell’influencer, analizzando i rapporti fra queste importanti figure centrali nell’ambito dell’economia del web 2.0.
Successivamente, dopo averne analizzato i tratti distintivi della figura dell’influencer, si analizza come l’influencer sia al centro di una serie complessi di rapporti, ad esempio con la propria fanbase, con i propri sponsor ma anche con la piattaforma online.
Nonostante la centralità di questa figura, l’influencer può essere oggetto di comportamenti di abuso da parte delle grandi piattaforme digitali che, attraverso i propri poteri, possono penalizzarne fortemente l’attività, ad esempio demonitizzandone o rimuovendone i contenuti o bloccandone il canale. Ma anche con comportamenti più subdoli, come collocarlo ingiustificatamente in fondo ai risultati di ricerca facendogli perdere importanti visualizzazioni e, per l’effetto, occasioni di crescita e sviluppo professionale.
Pertanto, vengono analizzati i profili di tutela che l’ordinamento civilistico offre a questa figura partendo dai rimedi in house alla piattaforma per poi approfondire i profili di tutela giudiziale.

Il convegno nasce da una sinergia fra Algiusmi, Associazione dei Laureati di Giurisprudenza dell’Università di Milano, ed AssoInfluencer, associazione rappresentativa dei creatori di contenuti a livello nazionale

Scarica la locandina del convegno cliccando alla seguente risorsa: SAlgiusmi_AssoInfluencer 21-06-2023

Scarica le slide dell’intervento dell’Avv. Giacomo Conti: Rapporti Piattaforma2Influencer Conti

Per maggiori approfondimenti sul tema:

https://www.maggiolieditore.it/lineamenti-di-diritto-delle-piattaforme-digitali-volume-1.html

https://www.maggiolieditore.it/lineamenti-di-diritto-delle-piattaforme-digitali-volume-2.html

di Giacomo Conti

Nell’era del Web 2.0 è più che mai attuale la massima secondo la quale: “Se non paghi un prodotto, allora il prodotto sei tu”.

Tutti noi utilizziamo i servizi della società dell’informazione quali, ad esempio, Google, Facebook, Amazon, Netflix. Giganti tecnologici come Apple sviluppano, inoltre, le proprie piattaforme commerciali App Store, iTunes Store e Apple Books.

Mentre alcuni servizi prevedono un sistema di fruizione attraverso il pagamento di un canone, altri servizi operano in maniera più subdola e, dietro un’apparente gratuità, chiedono in realtà come corrispettivo i nostri dati personali che vengono forniti da consumatori, molto spesso, inconsapevoli.

I dati dei consumatori vengono, infatti, monetizzati e ceduti a terzi oppure utilizzati direttamente dal fornitore del servizio attraverso un’attività promozionale per aumentare la vendita dei propri prodotti e/o di quelli di terzi. Questo, a prescindere dal fatto che si paghi o meno per il servizio.

Dopo avere tracciato un quadro generale sulla complessa relazione fra piattaforme online, consumatori (Platform2Consumer) e utenti commerciali (Platoform2Business) e dopo avere il modello economico di queste piattaforme, l’intervento ha lo scopo di mettere in relazione i profili di interferenza fra protezione fra il diritto alla protezione del dato la protezione del consumatore.

Nella seconda parte verranno poi approfondite i procedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Google Ireland Ltd. e di Apple Distribution International Ltd dove entrambe le piattaforme sono state sanzionate per 10 milioni di euro ossia per il massimo edittale secondo la normativa vigente.  L’Antitrust ha, infatti, accertato per ogni società due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.

 

 

 

Per il testo integrale dei provvedimenti dell’AGCM:  v. https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/11/PS11147-PS11150Platform2bus

 

In allegato le slide dell’intervento al convegno e-privacy XXXI – ««Privacy tra attivismo e scienza» – prima giornata – pomeriggio

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