Di Giacomo Conti

Nel talk con Alessandro Oteri di Pensiero Sicuro Network (https://www.pensierosicuronetwork.it/) ho avuto modo di riflettere, con l’ottimo intervistatore, in termini tecnici e legali sulle conseguenze civili e penali derivanti dalla scabrosa vicenda dei gruppi social “mia moglie” e “phica” a cui erano iscritti oltre 30mila utenti. È doveroso considerare inoltre che, molto probabilmente, nel web sommerso e non istituzionale siano presenti molti gruppi del genere in altre comunità che non hanno avuto lo stesso risalto mediatico anche perché più difficili da individuare e da arginare. Questo per darci un’idea della gravità del fenomeno.
Ho trovato che la vicenda non sia del tutto nuova, inedita o imprevedibile, ma che abbia molti tratti in comune con altri casi passati. Mi riferisco, in particolare, alla triste vicenda di Tiziana Cantore e al caso fapgate; vicende di oltre 10 anni fa che, però, ebbero un minore impatto mediatico. Come dice Mark Twain: “La storia non si ripete, ma rima”. Il caso fapgate, in particolare, ha visto l’esfiltrazione di foto di nudo e sessualmente esplicite derivanti da un data breach dei sistemi Apple. Posto che il caso ha riguardato principalmente celebrità oltre oceano e non persone comuni, il risalto mediatico in Italia è stato molto limitato, anche perché ci siamo probabilmente sentiti meno coinvolti nella vicenda. Ugualmente, non fu dato il giusto rilievo mediatico alla vicenda di Tiziana Cantore e ai pericoli che la condivisione dei propri dati personali comporta. Forse perché, prima del GDPR, vi era meno consapevolezza sui pericoli che la rete poneva e meno cultura in tema di cybersecurity e protezione del dato personale.
Tutte queste vicende dovrebbero farci riflettere sul valore che i nostri dati, comprese fotografie personali e video, hanno e, lungi dal darci risposte dovremmo porci le giuste domande e l’impatto che certe condotte, prese con leggerezza, potrebbero avere sulle nostre vite. Il considerando 75 all’art. 24 GDPR prevede, infatti, espressamente come rischi derivanti dal trattamento i pregiudizi alla riservatezza e la perdita di controllo dei propri dati. Questi rischi sono ancora più marcati nel caso in cui la divulgazione illecita riguardi i dati relativi alla vita sessuale della persona, che sono personali particolari o sensibili secondo la terminologia del vecchio codice privacy; e, per l’appunto, meritevoli di una particolare protezione.
Nel corso della piacevole chiacchierata abbiamo, poi, avuto modo di approfondire i profili di rilevanza penale della vicenda.
Con riferimento a queste vicende si è parlato, malamente e a sproposito, di revenge porn. Come spesso accade, il linguaggio comune non consente di abbracciare le complessità tecniche della vicenda. Il Codice penale punisce, infatti, all’art. 612 ter la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, a prescindere da una finalità ultima di vendetta nei confronti della vittima.
La norma punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, quando questi contenuti erano destinati a rimanere privati e laddove la pubblicazione avvenga senza il consenso della vittima. Si può realizzare questo reato, dunque, anche se l’intenzione ultima era quella di fare un atto meramente goliardico senza alcuna finalità di vendetta.
In ogni caso, la giurisprudenza ha stabilito con chiarezza che ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità. (Cass. Pen, Sez. V, sentenza n. 14927, 22 febbraio 2023). Pertanto, si deve fare attenzione a diffondere qualsiasi contenuto che potrebbe essere considerato sessualmente esplicito, anche senza la necessità che si tratti di contenuti pornografici o di nudo.
Appurato che il cosiddetto revenge porn postula una condotta di condivisione di contenuti inizialmente privati diffusi senza autorizzazione, bisogna mettere in luce come, laddove la vittima abbia già diffuso sui social questi video in autonomia e questi siano stati poi ricondivisi, potrebbe essere integrato al più, solo il delitto di diffamazione e, come vedremo dopo, solo al ricorrere di specifiche condizioni. In questo caso, però, il reato di diffamazione si declina nella sua forma aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p.
Abbiamo, infatti, evidenziato nel talk come una diffusione a mezzo social network di determinati contenuti è una condotta particolarmente lesiva della reputazione visto il carattere di “piazza dalla eco infinita” dei servizi social del web 2.0. Questo è quanto ha stabilito la Cass. Pen., sez. V, 1° febbraio 2017, n. 4873 in tema di condivisione di un contenuto diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook.
Pertanto, denigrare online, commentare anche in maniera goliardica con modalità offensive e, conseguentemente, diffondere i contenuti di questi gruppi online, è ben più grave che operare un commento denigratorio, ad esempio, al bar con gli amici.
Ugualmente e per giurisprudenza costante, la diffamazione aggravata può essere integrato anche se l’autore voleva commentare il contenuto in maniera goliardica anche senza volere offendere espressamente la vittima. Per realizzare questo reato basta quello che, in gergo tecnico, viene definito dolo generico.
Bisogna, pertanto, fare molta attenzione a quello che si scrive quando si commentano e si diffondono online foto o video altrui.
Tuttavia, ci sono anche determinati comportamenti che, per quanto riprovevoli, non assumono rilevanza penale pur essendo al limite con la diffamazione.
In particolare, la giurisprudenza si è posta il problema se si potesse realizzare diffamazione anche attraverso la ricondivisione o il semplice Like di un contenuto diffamatorio condiviso da terzi, ma ha rilevato come sia diversa la condotta di creazione e diffusione del contenuto illecito da quella che si articola nell’apprezzarlo e nel condividerlo con terzi. La Suprema Corte ha ritenuto che chi ricondivide o apprezza il contenuto diffamatorio non dimostra di volerne amplificare l’effetto lesivo attraverso il proprio comportamento, ma adopera una condotta di mera adesione alla critica, senza però travalicare i limiti al diritto di critica imposti dalla continenza (V. Cass. pen. Sez. III Sent n. 19659 e Cass Pen. Sent. Sez.V., n. 3981 sel 2016).
Ugualmente e a maggior ragione, pure in assenza di precedenti specifici sul punto, non dovrebbero avere rilevanza penale la condotta di chi si limita ad aderire al gruppo o scarica il contenuto senza, però, diffonderlo, condividerlo o comunicarlo a terzi.
Il talk si è concluso con un invito a creare un mondo più consapevole e sicuro e all’invito a tenere comportamenti etici come il non fare parte di questi gruppi o a segnalarli alle piattaforme.
Mai come ora dobbiamo sviluppare una consapevolezza del nostro corpo nella sua declinazione digitale e in rete e conoscere le insidie che la rete presenta per vivere in una società migliore e protetta.
La recente vicenda ci ha fatto comprendere come la massima di Rodotà secondo cui Divenute entità disincarnate, le persone hanno sempre più bisogno di una tutela del loro «corpo elettronico»” è mai come ora attuale e come non possa esistere nessuna sicurezza senza consapevolezza.
Come sempre, grazie per l’attenzione
Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, rinviamo ai contenuti multimediali dove è possibile reperire l’intervista integrale sul canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lWzuI9ApgmU&t=4s e sul sito istituzionale di Pensiero Sicuro https://linktr.ee/pensierosicuro
