Cane non mangia cane, ma il pesce grande divora sempre il piccolo: la trappola del fatturato nell’Abuso di Dipendenza Economica
L’analisi tecnica della Sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 3460 del 16 dicembre 2025
di Giacomo Conti
Questa analisi tecnica è redatta esclusivamente per Titolari, General Counsel e Responsabili Acquisti di aziende che operano in regime di subfornitura (Legge 192/98), non importa se PMI o medio grande, perché se la tua azienda dipende per oltre il 25% del fatturato da un unico committente, quello che stai per leggere è il tuo piano di emergenza.
Nel mercato B2B di oggi caratterizzato da filiere integrate e partnership sempre più strette, il confine tra sinergia strategica e trappola di dipendenza è spesso estremamente sottile.
La recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano (Sez. III, n. 3460/2025) interviene con precisione chirurgica nel definire i perimetri dell’articolo 9 della Legge 192/98, offrendo un’interpretazione che ogni organo amministrativo dovrebbe monitorare con attenzione.
La sentenza chiarisce un principio fondamentale in tema di onere probatorio, ossia che la tutela legale contro l’abuso di dipendenza economica non è un automatismo derivante dalla sola disparità dimensionale e di potere economico tra le parti, ma rappresenta il risultato di una rigorosa dimostrazione tecnica e documentale.

Secondo l’orientamento espresso dai giudici milanesi, la configurazione di un’ipotesi di abuso richiede l’accertamento di due pilastri concorrenti che spostano l’onere della prova in modo significativo verso l’impresa asseritamente debole.
Il primo requisito oggettivo riguarda la sussistenza di una reale situazione di dipendenza, definita tecnicamente come “Lock-in”. Non è sufficiente riscontrare un’asimmetria di diritti e obblighi nel testo contrattuale, ma occorre dimostrare che tale squilibrio sia eccessivo e che il contraente che lo subisce risulti privo di reali alternative economiche sul mercato. Questa condizione si manifesta tipicamente quando l’organizzazione aziendale progetta i processi produttivi e gli investimenti, anche preventivando immobilizzazioni di risorse e capitali, in vista di quel singolo rapporto. Sotto il profilo della prova negativa, gli investimenti verso il fornitore principale dovrebbero rendere impossibile o eccessivamente oneroso differenziare l’attività in tempi brevi. In questo scenario, il partner commerciale cessa di essere un cliente per trasformarsi in un monopolista di fatto dell’impresa e arriva ad esercitare un’influenza dominante sulla controparte contrattuale debole.
Il secondo pilastro dell’analisi riguarda l’elemento soggettivo, ovvero l’abuso propriamente detto. La condotta della parte dominante deve risultare arbitraria e contraria ai canoni di buona fede e correttezza. La Corte richiede la prova di un’intenzionalità vessatoria perpetrata in vista di fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale o da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante. Si tratta di un passaggio critico in quanto la condotta non è abusiva se risponde a una logica di mercato razionale, anche se dura; ma lo diventa quando scivola nella prevaricazione fine a se stessa o nell’elusione del vincolo fiduciario.
Dalla lettura della sentenza emerge quanto l’onere della prova sia gravoso per il “pesce piccolo”.
Dimostrare contemporaneamente l’assenza di sbocchi alternativi e l’intento malevolo della controparte richiede una profondità di analisi che non può essere improvvisata nella fase patologica del rapporto, ma deve essere gestita e pianificata a monte.
Questo scenario ci impone di ripensare radicalmente gli archetipi dei cosiddetti contratti B2B di terzo tipo, dove la libertà negoziale è spesso un simulacro che nasconde rapporti di forza strutturalmente sbilanciati.
In questo contesto, il ruolo dell’Ingegneria Giuridica applicata alla compliance contrattuale diventa determinante.
La gestione del rischio non può più essere reattiva, limitata al tentativo di sanare un recesso improvviso o una modifica unilaterale delle condizioni.
È necessaria, già in sede di redazione del contratto, una mappatura preventiva delle asimmetrie che permetta di valutare se la crescita di fatturato con un unico grande partner stia creando una vulnerabilità sistemica.
Proteggere l’autonomia economica, attraverso l’audit costante dei contratti e la strutturazione di clausole di salvaguardia, non è un mero esercizio di teoria legale, ma una necessità di business imprescindibile per chiunque voglia operare in mare aperto senza restare intrappolato in un acquario dove altri possono decidere, in ogni momento, di interrompere il flusso di ossigeno.
