Molti imprenditori purtroppo conoscono bene le dinamiche di concorrenza sleale che si innescano frequentemente in caso di offboarding di soci, ex dipendenti o collaboratori.
Un classico caso di scuola riguarda il collaboratore chiave o il dipendente di livello che decide di dimettersi e, poche settimane dopo, fonda una nuova società o passa a un diretto concorrente. Quasi contestualmente, i clienti storici dell’azienda iniziano a disdire i contratti per seguire lui.
Di fronte a uno scenario del genere, la prima reazione in azienda è quasi sempre la stessa: correre a controllare i faldoni del personale per verificare se fossero stati firmati un Patto di Non Concorrenza o un Accordo di Riservatezza (NDA). Se la risposta è negativa, subentra spesso un senso di impotenza.
In realtà, le cose non stanno così e cedere alla rassegnazione ed evitare di tutelarsi è un grave errore di valutazione.
La giurisprudenza di merito e la Corte di Cassazione ribadiscono da tempo con grande chiarezza che la tutela dell’azienda di fronte a manovre parassitarie e alla sottrazione sistematica di risorse non dipende necessariamente da un contratto scritto.
Sotto il profilo giuridico, prima ancora che un’eventuale violazione contrattuale, si tratta di una responsabilità da fatto illecito per violazione dei doveri di correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.).
Il confine sottile tra libera concorrenza e illecito
Chiunque inizi un’attività d’impresa ha il pieno diritto di proporsi sul mercato, cercare clienti ed esercitare la propria professionalità. Questo è il principio cardine della libera concorrenza, ed è del tutto fisiologico che il know-how individuale o l’esperienza maturata negli anni vengano riutilizzati sul mercato, come insegna anche un importante precedente del Tribunale di Bologna trattato dallo Studio e commentato nell’articolo La protezione dei dati e del segreto aziendale. Riflessi applicativi processuali del principio di accountability.
Ciò che la legge vieta in modo assoluto è lo sfruttamento in modo parassitario del lavoro, delle notizie riservate e della struttura del precedente datore di lavoro.
Quando un ex dipendente utilizza la rete di contatti o le informazioni interne dell’azienda di provenienza per inserirsi immediatamente https://www.google.com/search?q=https://www.studiolegaleavvocatoconti.it&authuser=1sul mercato a costo zero, non sta facendo “libera concorrenza”, ma sta compiendo un atto illecito.
Il Tribunale di Milano lo ha chiarito bene in diverse pronunce. La corte territoriale ha stabilito che costituire una società operante sul medesimo target di clientela avvalendosi sistematicamente dei dati e dei rapporti costruiti nella precedente esperienza lavorativa integra un’ipotesi di concorrenza sleale, perché la condotta è chiaramente orientata a “lucrare senza costi vantaggi competitivi” (Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 28/01/2019).
La giurisprudenza ha, inoltre, messo in luce gli indizi che smascherano la condotta parassitaria
Ma come si distingue un’ordinaria dinamica di mercato da una condotta illecita?
I giudici non guardano alle singole tessere del mosaico prese isolatamente, ma all’intero quadro complessivo, la cui ricostruzione richiede un significativo sforzo probatorio che non può essere improvvisato.
La giurisprudenza individua una serie di elementi che costituiscono veri e propri “campanelli d’allarme” dell’illecito:
- La tempestività sospetta: Se la nuova struttura riesce ad acquisire un cliente primario dell’ex azienda a distanza di poche settimane (o persino di un solo mese) dalla sua costituzione, è evidente che l’operazione non è frutto di un autonomo sforzo d’impresa.
- Le trattative “in costanza di rapporto”: Risulta particolarmente grave il caso in cui l’ex collaboratore abbia avviato i contatti finalizzati allo storno mentre era ancora regolarmente dipendente o stipendiato dall’azienda.
- L’uso di informazioni riservate: Utilizzare elenchi clienti, listini, dati contabili o condizioni contrattuali personalizzate non destinate al pubblico configura di per sé un comportamento scorretto ( Civ., Sez. I, n. 12681/2007), anche se il dipendente poteva accedervi quotidianamente durante il servizio.
- La monocoltura commerciale: Servirsi della rete commerciale dell’ex datore di lavoro per intrattenere rapporti unicamente o in maniera prevalente con i suoi clienti o fornitori dimostra l’assenza di un vero investimento autonomo sul mercato ( Milano, Sez. Spec. Impresa, 17/05/2017).
Questo orientamento trova costante conferma nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n. 9386/2012; Trib. Milano 2014, 2015 e 2016; App. Venezia 2012; Trib. Bologna 2009).
Lo storno, non solo di clienti, ma dei dipendenti e le “regie occulte”
Lo sviamento non riguarda solo chi compra, ma anche chi produce. Sottrarre collaboratori o dipendenti chiave può paralizzare un’azienda, soprattutto se le risorse stornate ricoprivano ruoli di rilievo, difficilmente sostituibili nell’immediato e se il passaggio è stato orchestrato con metodi aggressivi (Trib. Roma, Sez. Prop. Ind. e Intell., 03/12/2009; Trib. Genova, 11/08/2011).
In questi casi, difficilmente chi orchestra la manovra lascia tracce esplicite o ammissioni scritte. Tuttavia, la Suprema Corte riconosce al giudice il potere di accertare la concorrenza sleale e il “complotto anticoncorrenziale” sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e valutando il complessivo comportamento delle parti (Cass. Civ., Sez. I, n. 7927/2012).
Non serve la prova d’orchestra formale: analizzare la tempistica dei passaggi di consegne, l’estrazione incontrollata di dati tecnici/commerciali e le dinamiche di mercato basta a ricostruire l’illiceità del piano. Inoltre, la responsabilità del danno aziendale si estende anche a chi agisce nell’ombra quale socio o amministratore di fatto della nuova realtà concorrente (Cass. Civ., Sez. I, n. 9672/2017).
Come comportarsi nella pratica
L’assenza di un patto di non concorrenza o di un accordo NDA rende l’azione più complessa sotto il profilo probatorio, ma non ne preclude affatto l’efficacia.
Di fronte alla sottrazione di clienti o personale, l’ordinamento mette a disposizione strumenti cautelari tempestivi — come i ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c. — che permettono di bloccare le condotte illecite in corso, inibire l’uso delle banche dati o del know-how sottratto e avviare le azioni per il risarcimento del danno.
L’importante è non attendere passivamente che il danno diventi irreversibile e procedere subito a una corretta cristallizzazione delle prove.

