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La protezione dei dati e del segreto aziendale. Riflessi applicativi processuali del principio di accountability

di Giacomo Conti

 

La protezione dei dati personali e delle informazioni riservate aziendali sono temi che, molto spesso, si sovrappongono e completano a vicenda: frequentemente, le misure per limitare l’accesso ai dati dei clienti non solo proteggono la privacy dei clienti da soggetti non autorizzati, ma tutelano anche informazioni che l’organizzazione ha interesse a mantenere segrete.

Pertanto; l’impostare sistemi di protezione delle informazioni aziendali e l’adozione di misure per revocare i privilegi di accesso alle informazioni a un ex dipendente una volta cessato dall’incarico non solo proteggono i dati dei propri clienti, ma anche il patrimonio informativo aziendale. Trattasi di misure di organizzative che, per quanto basilari qualunque impresa dovrebbe adottare anche a tutela dei propri interessi.

Infatti, un’organizzazione che non ha implementato policy di protezione delle informazioni e che non è in grado di dimostrarlo in corso di causa di averle applicate, verosimilmente, arriverà a soccombere in giudizio. Questa è la posizione che si sta affermando in giurisprudenza che sta tracciando dei principi processuali in tema di onere della prova di un principio sostanziale relativo all’organizzazione aziendale.

Un precedente importante è rappresentato dall’ordinanza in data 31 gennaio 2022 nell’ambito del procedimento cautelare 8293/2021 avente ad oggetto la legittimità di un accesso e conseguente scarico di una banca dati da parte di una ex dipendente nell’ambito di una compagnia di intermediazione assicurativa. Nella narrativa del ricorso, i suddetti dati sarebbero stati utilizzati al fine di sviare la clientela verso un concorrente del ricorrente.

La ex dipendente, come emergeva dai fatti di causa, aveva scaricato l’intero contenuto della sua casella e-mail, che conteneva tutte le comunicazioni inerenti ai clienti a lei affidati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, l’accesso e download riguardavano la banca dati di clienti dell’intermediario assicurativo e il portafoglio di clienti gestito dalla ex dipendente.

Nonostante non fosse oggetto di discussione l’avvenuto download dei dati, come rilevava il Tribunale di Bologna, l’accesso al sistema le era ancora consentito in quanto la società ricorrente aveva chiesto all’ex dipendente di continuare a gestire il portafoglio clienti nelle more delle trattative dirette a cercare l’instaurazione di un nuovo rapporto di collaborazione.

Nel caso di specie, la ex dipendente accedeva liberamente al contenuto della casella di posta aziendale con le proprie credenziali di accesso. Questa circostanza fattuale arrivava a dimostrare, a livello processuale, la mancata adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete.

Per l’effetto della mancata adozione delle misure di protezione del know how adeguate, la ricorrente non riusciva a dare prova della natura segreta delle informazioni sottratte con conseguente impossibilità di applicare gli articoli 98 e 99 del codice della proprietà intellettuale che tutelano il cosiddetto segreto industriale.

L’adozione di adeguate misure di protezione avrebbe dimostrato che i dati scaricati dalla ricorrente ricomprendevano informazioni commerciali segrete e dotate di valore economico in quanto segrete in quanto sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Pertanto, il Tribunale concludeva che non vi fossero elementi che consentissero di accertare una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. e respingeva il ricorso.

La pronuncia in esame mette in evidenza importanti riflessi processuali in materia di accountabilty, sotto il profilo della capacità di dimostrare in sede giudiziale di avere adottato e documentato le procedure e l’attuazione delle stesse.

Per maggiori approfondimenti v. il testo del provvedimento: ordinanzaTribBoBLIND