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Molti imprenditori purtroppo conoscono bene le dinamiche di concorrenza sleale che si innescano frequentemente in caso di offboarding di soci, ex dipendenti o collaboratori.

Un classico caso di scuola riguarda il collaboratore chiave o il dipendente di livello che decide di dimettersi e, poche settimane dopo, fonda una nuova società o passa a un diretto concorrente. Quasi contestualmente, i clienti storici dell’azienda iniziano a disdire i contratti per seguire lui.

Di fronte a uno scenario del genere, la prima reazione in azienda è quasi sempre la stessa: correre a controllare i faldoni del personale per verificare se fossero stati firmati un Patto di Non Concorrenza o un Accordo di Riservatezza (NDA). Se la risposta è negativa, subentra spesso un senso di impotenza.

In realtà, le cose non stanno così e cedere alla rassegnazione ed evitare di tutelarsi è un grave errore di valutazione.

La giurisprudenza di merito e la Corte di Cassazione ribadiscono da tempo con grande chiarezza che la tutela dell’azienda di fronte a manovre parassitarie e alla sottrazione sistematica di risorse non dipende necessariamente da un contratto scritto.

Sotto il profilo giuridico, prima ancora che un’eventuale violazione contrattuale, si tratta di una responsabilità da fatto illecito per violazione dei doveri di correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.).

 

Il confine sottile tra libera concorrenza e illecito

 

Chiunque inizi un’attività d’impresa ha il pieno diritto di proporsi sul mercato, cercare clienti ed esercitare la propria professionalità. Questo è il principio cardine della libera concorrenza, ed è del tutto fisiologico che il know-how individuale o l’esperienza maturata negli anni vengano riutilizzati sul mercato, come insegna anche un importante precedente del Tribunale di Bologna trattato dallo Studio e commentato nell’articolo La protezione dei dati e del segreto aziendale. Riflessi applicativi processuali del principio di accountability.

Ciò che la legge vieta in modo assoluto è lo sfruttamento in modo parassitario del lavoro, delle notizie riservate e della struttura del precedente datore di lavoro.

Quando un ex dipendente utilizza la rete di contatti o le informazioni interne dell’azienda di provenienza per inserirsi immediatamente https://www.google.com/search?q=https://www.studiolegaleavvocatoconti.it&authuser=1sul mercato a costo zero, non sta facendo “libera concorrenza”, ma sta compiendo un atto illecito.

Il Tribunale di Milano lo ha chiarito bene in diverse pronunce. La corte territoriale ha stabilito che costituire una società operante sul medesimo target di clientela avvalendosi sistematicamente dei dati e dei rapporti costruiti nella precedente esperienza lavorativa integra un’ipotesi di concorrenza sleale, perché la condotta è chiaramente orientata a “lucrare senza costi vantaggi competitivi” (Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 28/01/2019).

La giurisprudenza ha, inoltre, messo in luce gli indizi che smascherano la condotta parassitaria

Ma come si distingue un’ordinaria dinamica di mercato da una condotta illecita?

I giudici non guardano alle singole tessere del mosaico prese isolatamente, ma all’intero quadro complessivo, la cui ricostruzione richiede un significativo sforzo probatorio che non può essere improvvisato.

La giurisprudenza individua una serie di elementi che costituiscono veri e propri “campanelli d’allarme” dell’illecito:

  • La tempestività sospetta: Se la nuova struttura riesce ad acquisire un cliente primario dell’ex azienda a distanza di poche settimane (o persino di un solo mese) dalla sua costituzione, è evidente che l’operazione non è frutto di un autonomo sforzo d’impresa.
  • Le trattative “in costanza di rapporto”: Risulta particolarmente grave il caso in cui l’ex collaboratore abbia avviato i contatti finalizzati allo storno mentre era ancora regolarmente dipendente o stipendiato dall’azienda.
  • L’uso di informazioni riservate: Utilizzare elenchi clienti, listini, dati contabili o condizioni contrattuali personalizzate non destinate al pubblico configura di per sé un comportamento scorretto ( Civ., Sez. I, n. 12681/2007), anche se il dipendente poteva accedervi quotidianamente durante il servizio.
  • La monocoltura commerciale: Servirsi della rete commerciale dell’ex datore di lavoro per intrattenere rapporti unicamente o in maniera prevalente con i suoi clienti o fornitori dimostra l’assenza di un vero investimento autonomo sul mercato ( Milano, Sez. Spec. Impresa, 17/05/2017).

Questo orientamento trova costante conferma nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n. 9386/2012; Trib. Milano 2014, 2015 e 2016; App. Venezia 2012; Trib. Bologna 2009).

 

Lo storno, non solo di clienti, ma dei dipendenti e le “regie occulte”

 

Lo sviamento non riguarda solo chi compra, ma anche chi produce. Sottrarre collaboratori o dipendenti chiave può paralizzare un’azienda, soprattutto se le risorse stornate ricoprivano ruoli di rilievo, difficilmente sostituibili nell’immediato e se il passaggio è stato orchestrato con metodi aggressivi (Trib. Roma, Sez. Prop. Ind. e Intell., 03/12/2009; Trib. Genova, 11/08/2011).

In questi casi, difficilmente chi orchestra la manovra lascia tracce esplicite o ammissioni scritte. Tuttavia, la Suprema Corte riconosce al giudice il potere di accertare la concorrenza sleale e il “complotto anticoncorrenziale” sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e valutando il complessivo comportamento delle parti (Cass. Civ., Sez. I, n. 7927/2012).

Non serve la prova d’orchestra formale: analizzare la tempistica dei passaggi di consegne, l’estrazione incontrollata di dati tecnici/commerciali e le dinamiche di mercato basta a ricostruire l’illiceità del piano. Inoltre, la responsabilità del danno aziendale si estende anche a chi agisce nell’ombra quale socio o amministratore di fatto della nuova realtà concorrente (Cass. Civ., Sez. I, n. 9672/2017).

 

Come comportarsi nella pratica

 

L’assenza di un patto di non concorrenza o di un accordo NDA rende l’azione più complessa sotto il profilo probatorio, ma non ne preclude affatto l’efficacia.

Di fronte alla sottrazione di clienti o personale, l’ordinamento mette a disposizione strumenti cautelari tempestivi — come i ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c. — che permettono di bloccare le condotte illecite in corso, inibire l’uso delle banche dati o del know-how sottratto e avviare le azioni per il risarcimento del danno.

L’importante è non attendere passivamente che il danno diventi irreversibile e procedere subito a una corretta cristallizzazione delle prove.

 

di Giacomo Conti

 

La protezione dei dati personali e delle informazioni riservate aziendali sono temi che, molto spesso, si sovrappongono e completano a vicenda: frequentemente, le misure per limitare l’accesso ai dati dei clienti non solo proteggono la privacy dei clienti da soggetti non autorizzati, ma tutelano anche informazioni che l’organizzazione ha interesse a mantenere segrete.

Pertanto; l’impostare sistemi di protezione delle informazioni aziendali e l’adozione di misure per revocare i privilegi di accesso alle informazioni a un ex dipendente una volta cessato dall’incarico non solo proteggono i dati dei propri clienti, ma anche il patrimonio informativo aziendale. Trattasi di misure di organizzative che, per quanto basilari qualunque impresa dovrebbe adottare anche a tutela dei propri interessi.

Infatti, un’organizzazione che non ha implementato policy di protezione delle informazioni e che non è in grado di dimostrarlo in corso di causa di averle applicate, verosimilmente, arriverà a soccombere in giudizio. Questa è la posizione che si sta affermando in giurisprudenza che sta tracciando dei principi processuali in tema di onere della prova di un principio sostanziale relativo all’organizzazione aziendale.

Un precedente importante è rappresentato dall’ordinanza in data 31 gennaio 2022 nell’ambito del procedimento cautelare 8293/2021 avente ad oggetto la legittimità di un accesso e conseguente scarico di una banca dati da parte di una ex dipendente nell’ambito di una compagnia di intermediazione assicurativa. Nella narrativa del ricorso, i suddetti dati sarebbero stati utilizzati al fine di sviare la clientela verso un concorrente del ricorrente.

La ex dipendente, come emergeva dai fatti di causa, aveva scaricato l’intero contenuto della sua casella e-mail, che conteneva tutte le comunicazioni inerenti ai clienti a lei affidati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, l’accesso e download riguardavano la banca dati di clienti dell’intermediario assicurativo e il portafoglio di clienti gestito dalla ex dipendente.

Nonostante non fosse oggetto di discussione l’avvenuto download dei dati, come rilevava il Tribunale di Bologna, l’accesso al sistema le era ancora consentito in quanto la società ricorrente aveva chiesto all’ex dipendente di continuare a gestire il portafoglio clienti nelle more delle trattative dirette a cercare l’instaurazione di un nuovo rapporto di collaborazione.

Nel caso di specie, la ex dipendente accedeva liberamente al contenuto della casella di posta aziendale con le proprie credenziali di accesso. Questa circostanza fattuale arrivava a dimostrare, a livello processuale, la mancata adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete.

Per l’effetto della mancata adozione delle misure di protezione del know how adeguate, la ricorrente non riusciva a dare prova della natura segreta delle informazioni sottratte con conseguente impossibilità di applicare gli articoli 98 e 99 del codice della proprietà intellettuale che tutelano il cosiddetto segreto industriale.

L’adozione di adeguate misure di protezione avrebbe dimostrato che i dati scaricati dalla ricorrente ricomprendevano informazioni commerciali segrete e dotate di valore economico in quanto segrete in quanto sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Pertanto, il Tribunale concludeva che non vi fossero elementi che consentissero di accertare una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. e respingeva il ricorso.

La pronuncia in esame mette in evidenza importanti riflessi processuali in materia di accountabilty, sotto il profilo della capacità di dimostrare in sede giudiziale di avere adottato e documentato le procedure e l’attuazione delle stesse.

Per maggiori approfondimenti v. il testo del provvedimento: ordinanzaTribBoBLIND