L’UTILIZZO DI ALGORITMI INFORMATICI PER I PROCESSI DI DECISIONE IN SENO ALLA PA FRA TRASPARENZA, RESPONSABILITA’ E CORRETTA APPLICAZIONE DEL GDPR
di Giacomo Conti
Sempre più sovente le pubbliche amministrazioni, al pari degli operatori di diritto privato adottano modelli predittivi automatizzati applicando criteri prestabiliti per raccogliere, selezionare, ordinare processare e strutturare i dati.
Nell’ambito dell’azione delle PA, l’utilizzo di suddetti strumenti è dettato da logiche di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. 241/90) che, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all’amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l’accelerazione dell’iter procedimentale.
L’automatizzazione dei processi minimizza il rischio di errori da un lato e permette di ridurre il costo del personale.
Lungi dall’essere una mera applicazione meccanica di protocolli, questi modelli spesso sono anche in grado di interpretare e formulare giudizi valoriali e arrivano ad incidere sulla sfera personale di persone fisiche e giuridiche che si trovano coinvolte in processi automatizzati. Pertanto, gli algoritmi vengono sfruttati nell’ambito di procedure seriali o standardizzate che richiedono l’elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni apprezzamento discrezionale.
In certi contesti sono proprio questi algoritmi, infatti, ad operare le scelte e ad applicare, spesso in autonomia, i criteri selezionati elaborando i dati di riferimento utilizzati.
L’utilizzo di queste tecnologie, tuttavia, pone significativi problemi di trasparenza, anche con riferimento all’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, dove il procedimento amministrativo riguarda persone fisiche. Ad esempio, per la selezione di personale attraverso procedure concorsuali.
In materia di ricorso ad algoritmi per l’adozione di provvedimenti amministrativi, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, assumono rilievo fondamentale due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati e l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo. Secondo una corretta applicazione della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e anche del GDPR[1].
Più specificatamente, è necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso ad algoritmi informatici nel procedimento di formazione della decisione amministrativa, che vi sia la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati e l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo. Questi rappresentano, infatti, elementi di garanzia minima per garantire la legittimità del procedimento e del provvedimento finale[2].
Al riguardo, giova richiamare anche la Carta della Robotica, approvata nel febbraio del 2017 dal Parlamento Europeo secondo cui “l’autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un’influenza esterna; (…) tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l’interazione di un robot con l’ambiente; (…) nell’ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati».
Una corretta applicazione dei predetti principi implica, dunque, che lo strumento automatizzato possa soltanto essere un ausilio alla PA procedente e non possa essere un mezzo di valutazione autonoma attraverso cui deresponsabilizzare i referenti del procedimento. Il principio di buon andamento implica, dunque, che vi sia comunque un responsabile umano per le decisioni prese dall’algoritmo.
Le implicazioni legali di questi strumenti, tuttavia, vanno oltre la sfera del buon andamento della pubblica amministrazione, ma riguardano anche diritti fondamentali della personalità, fra cui il diritto alla protezione dei dati personali che assume profili di portata sostanziale e di rilievo anche sovranazionale.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, infatti, non si limita a dettare una disciplina formale attraverso l’informativa e il diritto di accesso, ma pone un espresso limite allo svolgimento di processi decisionali interamente automatizzati. L’articolo 22, paragrafo 1 GDPR riconosce, infatti, alla persona fisica il diritto di non essere sottoposta a decisioni automatizzate prive di un coinvolgimento umano e che, allo stesso tempo, producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull’individuo. Quindi occorre sempre l’individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall’algoritmo.
Mutatis mutandis, è facile applicare questa disposizione normativa anche con riferimento alle persone giuridiche – espressamente escluse dall’ambito di applicazione del GDPR – almeno nei confronti della pubblica amministrazione. Non si può negare, infatti, a questi enti una posizione di interesse legittimo al buon andamento della pubblica amministrazione e al diritto ad ottenere un riesame della decisione presa dall’algoritmo laddove la stessa risulti pregiudizievole delle posizioni giuridiche di questi.
[1] Cons. Stato Sez. VI, 13/12/2019, n. 8472 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e altri c. P.C. a conferma di T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, n. 9230/2018.
[2] Cons. Stato Sez. VI, 04/02/2020, n. 881 – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca c. O.B. e altri a conferma T.A.R. Lazio n. 6607 del 2019.
