di Giacomo Conti
Nelle gare d’appalto la creatività commerciale è un pregio, ma quando si gioca con il Codice dei Contratti il confine tra una “miglioria geniale” e l’esclusione diretta è molto sottile.
Sui nostri canali social e istituzionali commentiamo spesso le strategie fin troppo disinvolte di certi uffici gare: quando il “Gatto e la Volpe” provano a fare i furbi con il bando, la risposta della Giustizia Amministrativa non tarda ad arrivare.
A impartire una severa lezione sul tema è la recente sentenza del TAR Lazio (Sez. II-Bis), n. 14084 del 4 agosto 2026, che ha fatto chiarezza su due pilastri del D.Lgs. n. 36/2023: il principio di equivalenza (art. 79) e l’unicità dell’offerta (art. 17, co. 4).
La vicenda: un’innovazione in alluminio con il paracadute del “Piano B”
La storia nasce da una gara indetta da Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. per la fornitura e posa in opera di “Ecostazioni automatizzate per la raccolta differenziata”. Il capitolato richiedeva requisiti minimi strutturali molto chiari: scocca e bocchette realizzate rigorosamente in acciaio.
I concorrenti hanno ben pensato di muoversi d’astuzia:
- Il Piano A (l’innovazione): hanno presentato un progetto in alluminio anodizzato, descrivendolo nella Busta B come un materiale più moderno, leggero e resistente, spacciandolo per un’innovazione “equivalente, anzi migliore del capitolato!”.
- Il Piano B (la furbata): per tutelarsi, hanno inserito in piccolo una clausola paracadute: “Comunque, se l’acciaio per voi è proprio fondamentale, vi diamo l’acciaio”.
Una dinamica geniale solo nella testa di chi l’ha scritta. Per la Stazione Appaltante e per i giudici del TAR Lazio, la proposta ha costituito un palese e insanabile vizio della Busta Tecnica, con conseguente esclusione diretta dalla gara.
I due pilastri richiamati dal TAR Lazio
I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’esclusione richiamando due principi chiave:
- L’equivalenza non è un passe-partout (Aliud pro alio): Il principio di equivalenza (art. 79 D.Lgs. 36/2023) serve a superare la burocrazia e i rigori troppo formali del Codice, premiando la sostanza dell’offerta tecnica. Tuttavia, la sua applicazione non permette di stravolgere i requisiti minimi e inderogabili della lex specialis. Se la PA richiede espressamente l’acciaio per la struttura, offrirne un altro non costituisce una variante equivalente, ma la proposta di un prodotto completamente diverso (aliud pro alio).
- Le clausole “paracadute” violano l’Unicità dell’Offerta: Inserire un “Piano B” nell’offerta tecnica per pararsi nel caso in cui il “Piano A” venga scartato non salva l’impresa; al contrario, viola frontalmente il principio di unicità dell’offerta (art. 17, co. 4, D.Lgs. 36/2023). Dare alla PA la possibilità di scegliere tra due opzioni condizionate rompe la par condicio tra i concorrenti, altera le regole del gioco e fa scattare l’esclusione automatica.
Nessun margine per il ricorso
Rigettando le doglianze dell’impresa, il TAR Lazio ha ribadito un principio granitico: proporre elementi costruttivi in materiali difformi da quelli minimi pretesi dal capitolato integra un vero e proprio aliud pro alio, ossia una difformità essenziale non sanabile tramite il principio di equivalenza o il soccorso istruttorio.
Morale della favola
La furbizia, come ci insegna Carlo Collodi, ha le gambe corte. Quando si redigono le offerte tecniche per gli appalti pubblici, le “soluzioni paracadute” e le varianti camuffate da equivalenze non rappresentano una tutela, ma una garanzia di esclusione.
Voi come gestite il limite dell’equivalenza nelle vostre offerte? Vi è mai capitato di vedere “piani B” spacciati per varianti? Parliamone nei commenti.
📄 Scarica e leggi il testo integrale della Sentenza TAR Lazio n. 14084/2026
Lo Studio Legale Conti – Real Estate, Compliance & Public Procurement affianca imprese e Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione delle offerte di gara e nella gestione del contenzioso amministrativo.

