La gestione della contitolarità nel trattamento dei dati personali rappresenta uno dei profili più complessi della compliance aziendale.

L’Art. 26 del GDPR impone ai contitolari di determinare le rispettive responsabilità in modo trasparente, mediante un accordo interno che rifletta l’effettivo ruolo di ciascun attore.

Per supportare professionisti e imprese nella redazione di questi documenti, rendiamo disponibile la traduzione italiana del Modello Contrattuale di Contitolarità elaborato dall’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali del Baden-Württemberg (Germania).

Questo modello è considerato uno standard d’eccellenza a livello europeo per precisione tecnica e aderenza al principio di Accountability.

Il presente lavoro nasce dalla collaborazione tra Christopher Schmidt (FIP, CIPP/E, CIPM, CIPT) e Giacomo Conti, con l’obiettivo di fornire al mercato italiano uno strumento operativo di derivazione tedesca, nota per il rigore interpretativo delle norme europee.

 

📥 Scarica qui il PDF del Contratto Tipo Contitolarità Art. 26 GDPR

Nonostante la protezione del dato e la cultura della sicurezza delle informazioni abbiano compiuto dei significativi passi in avanti negli ultimi anni, ancora oggi, molte piccole-medie imprese trovano difficoltà nell’implementare modelli di gestione della privacy anche basilari.

Molti continuano, ingiustamente, ad avere paura delle sanzioni previste dal Regolamento Europeo con l’effetto di produrre inutile carta senza aumentare il livello di consapevolezza, accountability e sicurezza. Da qui si producono inutili consensi controfirmati, lettere di incarico senza formare le risorse e burocratizzazione inutile di processi che potrebbero essere lineari, semplici e paperless.

Non penso sia un caso, dunque, che la protezione del dato continui erroneamente ad essere abbinata a burocrazia inutile quando essa potrebbe essere agevolmente gestita con pochi essenziali adempimenti.

Non me ne voglia chi ci ha prosperato con la paura delle salatissime multe e prodotto carta inutile; ma molte volte, per raggiungere un grado sufficiente di compliance, è sufficiente dotarsi di pochi piccoli accorgimenti ed effettuare pochi piccoli investimenti mirati, principalmente in misure di sicurezza e formazione delle risorse umane.

Sperando di ripetere l’ovvio, ribadisco che la “paperless compliance for free… almost” non può trovare applicazione, ad esempio, per realtà molto particolari che effettuano trattamenti ad alto rischio, anche se poco strutturate così come per realtà che trattano dati su larga scala o presentano rischi maggiori rispetto alla media.

Per affrontare il discorso relativo alla paperless compliance, è necessario tenere presente che il GDPR va letto partendo dall’articolo 1 per poi scorrere verso gli articoli finali abbinando, se possibile, la lettura dei considerando alla norma.

È oramai opinione consolidata fra gli esperti che il GDPR chiede di affrontare con un approccio organico tutti i processi aziendali dove vengono coinvolti dati personali.

Ogni processo deve, dunque, essere originariamente configurato per garantire il rispetto principi generali previsti dall’art. 5: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione (o accountability per gli anglofili).  Non ci dilungheremo in questa sede su questi principi, limitandoci a citarli.

In secondo luogo, bisogna vedere se ricorre una o più delle basi di legittimità previste dal susseguente art. 6, fra cui è presente anche il consenso dell’interessato che però, è bene richiedere solo ove strettamente necessario (v. https://avvgiacomoconti.com/un-consenso-per-uno-e-uno-per-tutti-una-corretta-applicazione-del-principio-di-irresponsabilizzazione/ ).

Se l’organizzazione sa perché tratta il dato e partendo da quali basi, ad esempio un contratto o una norma di legge o un legittimo interesse, potrà approfondire la conformità del processo al GDPR, ma potrà con una certa ragionevolezza essere sicura che il processo è, in linea di massima, lecito.

Sorvolando sugli articoli seguenti ci troviamo all’art. 24 che menziona espressamente i rischi per i diritti e per le libertà degli interessati che sono indicati per sommi capi nel testo dell’articolo. La norma, senza richiedere nulla di trascendentale chiede semplicemente di tenere conto dei trattamenti che vengono operati all’interno dell’organizzazione e di adottare misure organizzative e di sicurezza adeguate e parametrate al rischio.

Senza pretesa di esaustività, basti pensare al fatto che il trattamento di dati personali apre una finestra sulla vita dell’interessato e a seconda del “peso specifico” del dato personale sarò in grado di conoscere certi aspetti della vita di una persona che sarà, conseguentemente, vulnerabile. Per questa ragione il GDPR distingue i dati in comuni (che permettono di identificare o prendere contatto con l’interessato) e particolari (che invece rilevano aspetti particolarmente delicati della vita privata altrui).  È bene abbinare la lettura dell’art. 24 agli artt. 9 e 10 del GDPR per meglio comprendere il concetto di “rischi per i diritti e per le libertà”.

Semplificando al massimo questo processo che è piuttosto complesso, è essenziale che ogni organizzazione sappia almeno in linea di massima quali dati tratta, per quale motivo e che effetto una violazione alla loro riservatezza, integrità e disponibilità può avere sulla vita personale del lavoratore, del cliente del fornitore e degli altri soggetti coinvolti nel trattamento.

Veniamo ora all’art. 29 che richiede di adottare misure organizzative adeguate. In questa sede ci limiteremo ad indicare le misure che ogni impresa dovrebbe adottare fra le quali, l’individuazione del designato/privacy officer che è un soggetto interno incaricato della gestione delle procedure di trattamento dei dati e per rispettare il GDPR, come garantire le richieste degli interessati o comunicare con l’autorità garante.

Questa figura dovrebbe essere interessata alla materia, adeguatamente formata e responsabilizzata per assicurare un adeguato livello di compliance interno all’organizzazione. L’attività di designazione del referente privacy è un processo a costo zero. Altrettanto gratuita potrebbe essere la creazione dell’organigramma aziendale dove vengono mappati funzioni e compiti dei soggetti designati dall’organizzazione.

Se si vuole che la designazione sia efficiente, tuttavia, sarebbe bene stanziare una somma – anche modesta – per la formazione dei referenti affinché questi siano in grado di mappare e gestire le procedure di cui sono incaricati e responsabilizzare anche gli altri soggetti autorizzati al trattamento.

Veniamo a questo punto ai registri disciplinati dall’art.30: questi altro non sono che un processo di mappatura dei trattamenti che l’azienda opera. Pertanto, i registri dovrebbero configurarsi più che come un documento, come una procedura da monitorare e tenere aggiornata con l’evolversi dei processi aziendali. Pertanto, essi possono essere tenuti senza particolari formalità e aggiornati, anche mediante stampa del file anche in PDF, all’occorrenza.

Più che la forma, è importante che questi strumenti siano tenuti da un soggetto competente che, verosimilmente, sarà il designato aziendale che conoscerà i processi aziendali ed avrà anche una discreta conoscenza normativa ove adeguatamente formato.

Oltre al registro delle attività di trattamento (art. 30), è opportuno che l’organizzazione si munisca anche di un registro della formazione per documentare l’attività svolta e un registro delle violazioni (art. 33) per documentare eventuali data breach e che è uno strumento di ausilio e responsabilizzazione fondamentale per valutare se e quali conseguenze la violazione potrà avere per gli interessati coinvolti.

Seppure i registri non siano richiesti a tutte le organizzazioni, l’adozione di questi è stata fortemente incoraggiata sia dalla nostra Autorità Garante che dal Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, ma anche da autorità straniere.

Veniamo ora ai processi relativi alla sicurezza dei dati che possono avere natura fisica o logica.

La sicurezza fisica si articola in misure piuttosto banali come, ad esempio, l’apposizione di porte blindate agli ingressi, inferriate alle finestre, la presenza di estintori.

Apparentemente più complesso è il profilo della sicurezza informatica, ma anche qui, vedremo soluzioni a basso costo o gratuite che possono aiutare enormemente l’organizzazione ad aumentare il proprio livello di sicurezza.

Il primo problema comune a tutte le organizzazioni è la gestione delle Password. Avere password in giro non protette è come lasciare le chiavi della porta vicino allo zerbino di casa.

Rinviando all’apprezzabile vademecum elaborato dal Garante (v. https://www.garanteprivacy.it/temi/cybersecurity/password) è consigliabile adottare gestionali gratuiti come KeePass ( v. https://keepass.info/ ) che salvano i dati in locale criptati eliminando il rischio del cloud e attraverso la master password e i plugin consentono un’agile gestione delle password eliminando fogliettini, il rischio di perderle e altri rischi. Il dipendente dovrà ricordarsi solo la Master Password di accesso al servizio KeePass per accedere in sicurezza a tutte le proprie credenziali.

Altro problema che ogni organizzazione affronta è il backup e, per le organizzazioni più semplici, può bastare anche un piccolo investimento in un NAS o in un economico servizio di backup online scegliendo quello più adatto alle proprie esigenze. Senza dilungarci sulla gestione della backup policy in questa sede, si segnala Duplicati (v. https://www.duplicati.com/ ): una soluzione che rende più efficiente il processo di backup e aiuta a gestire il rischio di perdita dei dati trattati. Questo sistema, di default cripta i dati in formato criptato e permette di gestire la recovery dei dati in maniera intuitiva e semplice. Il gestionale è anche flessibile e permette all’utente di configurare i tempi, modi e livelli di sicurezza del backup.

Potrebbe essere auspicabile anche prevedere un programma formativo con oggetto la cybersecuirty awareness per sensibilizzare i dipendenti alle minacce informatiche. Per iniziare il percorso di sensibilizzazione si può iniziare con il fruire di risorse gratuite e accessibili online.

I problemi della sicurezza informatica, ça va sans dire, non si esauriscono a quelli indicati ed è auspicabile che buona parte delle organizzazioni si accerti, fra le altre cose, di:

  1. Installare solamente programmi originali da autori verificati e sempre aggiornati all’ultima versione
  2. Investire in un solido antivirus che implementi almeno un firewall logico e sistemi di rimozione di malware
  3. Differenziare la rete ad uso interna da quella data ad uso degli ospiti adottando processi di segmentazione

I più scrupolosi vorranno, altresì, adottare un firewall perimetrale integrato con un servizio di analisi dei file di log.

Pare, dunque, opportuno stanziare somme, anche modeste, per aumentare il proprio livello di sicurezza informatica in azienda investendo sulle risorse umane e sulle misure di protezione tecniche.

Un’azienda con un elevato grado di compliance al GDPR, dunque, saprà valutare in autonomia gli investimenti, a livello tecnico e sulle risorse umane, che dovrà operare e saprà gestirsi autonomamente evitando di spendere soldi in consulenze inutili e carte e agire in autonomia per rispettare la norma, nelle migliori ipotesi, con un costo tendente allo zero o con un investimento più che contenuto.

Il GDPR non richiede, dunque, di produrre carte, ma di implementare dei processi efficienti per una corretta gestione del dato e, per essere applicato efficacemente, richiede cultura, formazione e sensibilizzazione.

Di Jacopo Sabbadini

Negli ultimi anni abbiamo visto una crescita esponenziale delle minacce alla sicurezza informatica. Questo fenomeno si è acuito nell’ultimo periodo a causa della situazione dovuta alla pandemia mondiale, che ha portata ad un incremento del lavoro da remoto, accelerando di molto un fenomeno già in essere.

A seguito di questo trend molte realtà aziendali hanno cominciato ad implementare svariate soluzioni di sicurezza basate sull’analisi del traffico e dei pacchetti , sulle firme dei programmi , sul comportamento delle utenze.

 

 

Questa “presa di consapevolezza” da parte delle aziende non sembra però aver sortito effetto, praticamente ogni giorno si legge di un nuovo attacco a grandi infrastrutture, spesso strategiche (Colonial Pipeline, AXA, Glovo, solo per citarne alcune) dunque sorge spontanea una domanda: come è possibile che con l’aumento delle misure di protezione, vi sia un conseguente aumento degli attacchi riusciti contro le stesse infrastrutture che implementano questi sistemi?

Per rispondere a questa domanda, bisogna partire da un concetto che pare banale, ma è cardinale in questa analisi: nessun’azienda, nessuna realtà è un’isola. Maggiore è l’azienda, maggiore è il suo giro di affari, maggiore è la galassia di fornitori di beni e servizi che orbitano intorno all’azienda stessa.

Se l’azienda di riferimento è in grado di utilizzare un determinato budget per l’implementazione e il controllo delle misure di sicurezza informatica, è quasi matematico che almeno una parte dei suoi fornitori non abbiano accesso a simili risorse; e quindi, i fornitori stessi diventano il principale obiettivo di un attacco, non tanto per i dati che possono possedere, ma per gli accessi che si possono recuperare.

Un esempio emblematico su tutti è quanto successo con VMWare; la società si occupa di virtualizzazione, ed è leader di mercato per quanto riguarda il deploy di macchine virtuali su server di produzione, ricerca e sviluppo. Quanto accaduto è stato che, ad un certo punto, durante un controllo, il team di sicurezza di VMWare si è reso conto che vi era una API con all’interno del codice mai scritto da loro, che permetteva un accesso non autenticato ma con alti privilegi dall’esterno, e l’esecuzione di codice da remoto; in buona sostanza, era un rootkit inserito non si sa da chi o quando, con molta probabilità aggiunto a seguito di una violazione dei sistemi di un proprio fornitore, che non ne era neanche a conoscenza. Quello che però si sa di per certo sono state le conseguenze: l’attacco a SolarWinds che ha messo in ginocchio moltissime aziende che utilizzano i loro software; tutto è partito da un attacco ai fornitori di VMWare, ed si è arrivati alla crisi della gestione di Orion ed Exchange.

Come fare quindi in una realtà in cui chiunque può essere un bersaglio, e magari anche un veicolo inconsapevole di attacchi mirati?
È da ripensare completamente l’idea di cybersecurity e sicurezza in generale.

Ad oggi si utilizzano dei sistemi con una vulnerabilità lampante: un antivirus, per quanto complesso e “intelligente” si basa su delle firme, su qualcosa di già noto, oltre che su un costante aggiornamento delle proprie componenti di rilevazione.

Una simile soluzione è inadeguata a proteggere contro le odierne minacce, che spesso si declinano in zero days e potenziali attacchi che arrivano da utenti “fidati” all’interno del sistema.

Bisogna passare da una logica di controllo attivo, come quella degli antivirus, firewall e via discorrendo, ad una logica di zero-trust per la quale indifferentemente dal fatto che l’utente sia autenticato, che il processo sia considerato sicuro o in ogni caso non facente riferimento ad alcun database di malware, qualsiasi azione considerata potenzialmente pericoloso viene immediatamente interrotta e segnalata.

Vista l’evoluzione delle tecniche di attacco, la ampia superficie d’attacco disponibile, le classiche soluzioni hanno fatto il loro tempo.

 

 

[1] Application Program Interface, è un sistema di interrogazione di un’applicazione utilizzato per automatizzare dei processi in programmazione.

[1] Malware che permette l’accesso a un sistema, l’esecuzione di comandi e/o programmi, spesso con alti livelli di privilegio.

[1] Malware sconosciuti, di cui non esistono firme digitali in nessun database

di Giacomo Conti

Scegliere un certo social network perché rispetta la nostra privacy è come decidere di fumare una certa marca di sigaretta perché è attenta alla nostra salute o, almeno, più delle concorrenti.

Così come il fumo danneggia la nostra salute, i social network presentano rischi per la nostra vita privata e privacy di cui dobbiamo essere consapevoli.

Prima di scandalizzarci per la violazione della nostra privacy da parte delle piattaforme online, basti pensare come anche le nostre banche, ad eccezione dei sempre più rari pagamenti operati con contanti non tracciabili, siano in grado di conoscere a fondo i nostri acquisti e come possano profilarci, ugualmente, con agevolezza mediante ogni pagamento che effettuiamo con carta di credito o bancomat.

Ultimamente, si presta sempre più attenzione a quello che i social network fanno con i nostri dati personali e con le nostre vite. In questo senso, il GDPR che ha contribuito ad affermare una cultura basata sul dato personale e la recente apprensione sul tema è un effetto benefico nel medio termine del GDPR che ha fatto crescere la consapevolezza dell’utente medio nell’utilizzo dei servizi online.

Prima di comprendere appieno il fenomeno e per evitare di creare inutile e dannoso allarmismo è necessario comprendere come i social network operano e traggono i propri profitti. Del resto, è evidente che le grandi piattaforme come Google, Facebook e Clubhouse non sono onlus che operano con la speranza di lasciarci un mondo migliore.

I social network sono dei media e, come quotidiani e reti televisive, vendono spazi pubblicitari da cui traggono i propri profitti. Tuttavia, a differenza dei media tradizionali, i social network riescono a studiare l’utente e a vendere pubblicità mirate attraverso la cosiddetta profilazione. La pubblicità mirata e profilata ha, quindi, indubbiamente un valore maggiore rispetto alla pubblicità ordinaria in quanto raggiunge un target specifico sulla base di un preventivo studio di dati. Inoltre, maggiore è al crescere della base utenti, maggiore è il prezzo che gli inserzionisti pagano alla piattaforma per acquistare gli spazi di réclame virtuali.

Senza trovare definizioni metafisiche, l’art. 4 GDPR definisce profilazione come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. In particolare, questo processo può venire utilizzato per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di una persona fisica.

Grazie a questa attività i social network non vendono generici spazi commerciali, ma una pubblicità mirata ritagliata sulla base della personalità tracciata dell’utente e dei suoi interessi e sulla base dei dati raccolti nell’ambito della fruizione del servizio. Ad esempio, sulla base dei contenuti visionati, dei like e condivisioni operate o, anche, sulla base del tempo dedicato al singolo contenuto o annuncio.

È, quindi, evidente come il fruire di un social network sia incompatibile con ogni concetto più basilare di privacy: quando accediamo al servizio permettiamo alla piattaforma online di conoscere i nostri gusti e la rendiamo partecipe di ogni aspetto della nostra vita che si articola all’interno del social. Quanto è apparentemente gratuito è pagato con la nostra attenzione, il nostro tempo e attenzione per permettere agli inserzionisti (i cosiddetti utenti commerciali) di inviarci pubblicità mirata studiata sulla base dei nostri interessi.

Al pari del fumo, i social network presentano dei rischi evidenti per la nostra vita, in quanto creano di vera e propria dipendenza da connessione e penetrano le nostre vite distraendoci dalla nostra attività e inducendoci, anche modificando il nostro comportamento, verso determinate scelte di acquisto. È sotto gli occhi di tutti come, grazie alle informazioni che raccolgono su di noi, le piattaforme online plasmano il servizio sulle nostre esigenze tenendoci appiccicati allo schermo il più possibile.

Tuttavia, sarebbe ipocrita negare che questi servizi possono apportare significativi benefici a noi tutti, a differenza del fumo.

È importante, però, capire se siamo disposti a pagarne il prezzo, ossia la nostra riservatezza con il rischio di possibile creazione di dipendenza, a fronte di quello che ci offrono.

Per pensare ai vantaggi, basti pensare ai vantaggi di creare una rete professionale attraverso LinkedIn, alla possibilità di rimanere in contatto con amici con cui avremmo poche possibilità di contatto attraverso Facebook o, ancora, di approfondire passioni e interessi attraverso YouTube che offre un patrimonio di conoscenza prima inimmaginabile anche al più dotto enciclopedico.

I social network in sé, pertanto, non sono un fenomeno da demonizzare, ma al più, da comprendere.

Posto che noi veniamo usati dalle grandi Big Tech a cui cediamo i nostri dati e informazioni che riguardano le nostre vite, è innegabile che riceviamo dei vantaggi dai servizi di cui siamo utenti e prodotti al tempo stesso.

Così come noi veniamo usati dalle piattaforme online, noi dobbiamo essere consapevoli e capire come usare il servizio a nostro vantaggio.

Prima di accedere a un servizio social network dobbiamo capire:

  1. in che modo i social network penetrano e interagiscono con le nostre vite e sfera personale,
  2. se siamo disposti a cedere i nostri dati personali a fronte del servizio che ci viene offerto,
  3. perché noi usiamo i social network e quali vantaggi possiamo trarre dal loro utilizzo se e ne sono,
  4. a quali rischi ci espone il loro utilizzo.

Solo dopo avere compreso questi aspetti saremo utenti consapevoli in grado di trarre tutti i vantaggi possibili dal servizio facendoci usare il meno possibile. In altri termini, dobbiamo trasformarci da prodotti inconsapevoli a prodotti consapevoli.

Autore: Giacomo Conti

Editore: Maggioli Editore

Pubblicazione: Ottobre 2020 (I Edizione)

ISBN / EAN 8891643452 / 9788891643452

Collana: Collana Legale

 

Prefazione: Il World Wide Web come la spezia di Dune. L’estensione della conoscenza e l’annullamento dello spazio tra realtà e fantascienza. Gilde spaziali e cybermediary.

L’estensione della conoscenza e l’annullamento dello spazio tra realtà e fantascienza. Gilde spaziali e cybermediary.

Siamo nell’Universo di Dune creato da Frank Herbert nel 1965, ambientato nell’Anno Domini 10191: l’universo conosciuto è governato dall’imperatore Padishah Shaddam IV e, per l’umanità, la più preziosa e vitale sostanza dell’u-niverso è il Melange, la spezia.

La spezia allunga il corso della vita.

La spezia aumenta la conoscenza.

La spezia è essenziale per annullare lo spazio.

La potente Gilda spaziale e i suoi navigatori, che la spezia ha trasformato nel corso di oltre 4000 anni, usano il gas arancione della spezia che conferisce loro la capacità di annullare lo spazio, e cioè, di viaggiare in qualsiasi parte dell’universo senza mai muoversi.

La spezia esiste su un solo pianeta nell’intero universo conosciuto. Un arido e desolato pianeta con vasti deserti.

Il pianeta Arrakis è conosciuto anche come Dune (1).”

Senza troppa speculazione e inventiva e togliendo l’aspetto esotico che caratterizza il celeberrimo romanzo: l’umanità, correva l’anno 1989, inventava quanto più di simile esiste alla spezia, ossia la Rete. Il World Wide Web, per come noi lo conosciamo, è al pari della spezia di Frank Herbert un formidabile strumento che in poche decadi ha rivoluzionato i rapporti economici e sociali, cambiando profondamente la società in cui viviamo.

A differenza della spezia, tuttavia, è estremamente facile accedere al World Wide Web: è, infatti, sufficiente munirsi di un dispositivo collegato alla Rete e di una connessione Internet offerta dagli operatori telefonici a costi sempre più economici.

Lungi dall’esistere su un solo remoto e desolato pianeta, sempre più persone sul globo terrestre hanno accesso a questa formidabile tecnologia da cui sono sempre più dipendenti.

La Rete, al pari del Melange, assuefà chi vi si connette che ne diventa sempre più dipendente, a prescindere dal fatto che la connessione al Web sia operata per esigenze personali oppure legate allo svolgimento di un’attività di impresa.

Nell’Universo di Dune, solamente la Gilda Spaziale detiene il monopolio sul commercio della spezia e anche questo dato si presta a un’analogia con il nostro universo.

Nel nostro universo, gli intermediari digitali, al pari della Gilda Spaziale, hanno un monopolio di fatto sui servizi della società dell’informazione nell’ambito dei quali dispensano benefici, punizioni ed erogano giustizia sulla base di termini e condizioni che loro stessi hanno stabilito. Si pensi a Google per i servizi di motori di ricerca, ad Amazon per l’E-commerce o, ancora, a Microsoft per i sistemi operativi e gestionali per consumatori e imprese.

La Rete ha cancellato precedenti confini e limiti dettati dallo spazio fisico e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza al pari della spezia. I rapporti di produzione, distribuzione e consumo sono stati, quindi, rivoluzionati dalle fondamenta proprio grazie alla possibilità che la Rete offre di condividere informazioni, abbattere spazi e creare occasioni di contatti fra persone fisiche e fra imprese.

L’annullamento dello spazio fisico ha dato luogo ai fenomeni, in contraddizione solo apparente, di disintermediazione e di intermediazione online e ha permesso la concentrazione di un potere economico prima inimmaginabile nelle mani di pochissimi cybermediary che gestiscono piattaforme online il cui utilizzo è diventato fondamentale nelle nostre vite.

Il potere economico di cui dispongono i cybermediary, lungi dal rappresentare sempre un’opportunità per i destinatari dei servizi, può essere utilizzato abusivamente in danno agli utenti commerciali e con effetti non necessariamente benefici per i consumatori. In questo quadro di sviluppo tecnologico ed economico è entrato in crisi il ruolo tradizionale dei cybermediary: prima fornitori passivi di un servizio tecnico, ora più che mai si trovano ad avere un ruolo attivo nella gestione dei contenuti caricati e condivisi dai propri utenti.

Il cybermediary, oltre ad avere un enorme potere economico, diventa anche giudice ultimo e supremo all’interno dei servizi che gestisce e le sue decisioni incidono significativamente sulle sfere personali e professionali degli utenti che si servono dei suoi servizi.

Inoltre, la Rete ha riequilibrato il rapporto a favore del consumatore, accordandogli un potere prima inimmaginabile: condividere feedback, recensioni, valutazioni in merito alle proprie esperienze di consumo.

Come la spezia ha mutato nel fisico e nella psiche i navigatori, i servizi basati sulla Rete hanno mutato profondamente la figura stessa del consumatore che non è più un mero acquirente passivo di beni o servizi.

Si è assistito, in questo quadro complesso, alla nascita della nuova figura del prosumer digitale, che è una persona fisica sempre più informata che acquista in rete beni e servizi e che condivide, tramite i servizi della società dell’informazione, le proprie esperienze di consumo, incidendo in maniera sostanziale sull’asimmetria informativa. Lo scambio di informazioni sul Web 2.0, infatti, opera sulla base di dinamiche che si fondano su una partecipazione attiva non solo dei fornitori di servizi della società dell’informazione o degli operatori economici, ma anche dei consumatori stessi.

Si aggiunga, peraltro, che di fronte alla velocità attraverso la quale le informazioni circolano in rete il rimedio giudiziale ha perso di centralità, essendo i formalismi del processo civile e della tutela giudiziale incompatibili con la necessità di tutela e presidio immediata dell’imprenditore in rete.

Molte vertenze sono, pertanto, affidate a strumenti di Alternative Dispute Resolution che presentano vantaggi in termini di costi ed efficienza rispetto al tradizionale rimedio giudiziale o vengono gestite con sistemi che il cybermediary ha creato e plasmato. Nonostante l’introduzione del Regolamento Platform2Business, la tutela apprestata dal Regolamento (UE) 2019/1150 risulta molto più formale rispetto al quadro dettato, ad esempio, in tema di tutela e protezione del consumato-re (2) o della persona fisica nell’ambito dei trattamenti di dati personali che la riguardano, avente un’ampia, corposa e sostanziale tutela all’interno del General Data Protection Regulation (3).

Pertanto, il nuovo impianto normativo risulta indicativo della persistente scarsa sensibilità delle Istituzioni europee alle esigenze di tutela delle imprese che si trovano in posizione di dipendenza economica verso i cybermediary.

Nel nostro universo come in quello di Dune, il potere non è quindi distribuito in ugual misura e, sebbene a differenza della spezia la Rete sia accessibile agevolmente, la distribuzione del potere attraverso i servizi online ha creato un vero e proprio feudalesimo digitale.

La rete allunga il corso della vita.

La rete aumenta la conoscenza.

La rete è essenziale per annullare lo spazio.

I potenti cybermediary e i loro navigatori, che la rete ha trasformato nel corso di poche decadi, usano i servizi basati sulla rete che conferiscono loro la capacità di annullare lo spazio, e cioè, di viaggiare in qualsiasi parte dell’universo senza mai muoversi.

La rete esiste intorno a noi e siamo noi”.

Giacomo Conti

 

 

(1) Si riporta la citazione della Principessa Irulan Corrino, figlia dell’imperatore Padi-shah Shaddam IV e futura sposa del protagonista del romanzo Paul Atreided Muad’Dhib. La citazione è tratta non dal testo, ma dal film di Dune scritto e diretto da David Linch nel 1984 e basato sul celeberrimo romanzo di Frank Herbert del 1965.

(2) V. direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

di Jacopo Sabbadini

Uno degli attacchi più semplici che si possono portare contro un database è sicuramente il cosiddetto SQLInjection, che consiste nel utilizzare il linguaggio SQL per accedere ai dati di un database.
Facciamo un attimo di chiarezza su cosa sia un form e come funzioni a livello di backend del database; in poche parole, il form è l’interfaccia che vede l’utente, in cui inserisce i propri dati (ad esempio nome, cognome, data di nascita, password e via discorrendo) al momento della registrazione su un sito, o al momento del login sul sito stesso. Questi dati inseriti dall’utente vengono trattati dal database ed inseriti all’interno dello stesso, utilizzando la sintassi propria del database in esame (nel nostro caso SQL per un database scritto in MySQL).
Appare immediatamente evidente un problema: come fa la macchina a distinguere nel momento in cui viene digitata una stringa nel campo del form, tra una stringa che deve inserire all’interno del database (ad esempio il nome) e un comando nel proprio linguaggio?
Qui è necessaria la corretta configurazione del form, vi sono vari tools che permettono di filtrare quanto viene scritto dall’utente, in modo tale che qualsiasi cosa scriva non verrà mai interpretata come un comando.
Se questa precauzione però non viene presa, si rende l’intero database vulnerabile ad un injection, cioè l’inserimento dall’esterno di un comando.
A titolo dimostrativo useremo una macchina virtuale appositamente costruita con questa vulnerabilità.
Iniziamo con registrare un nuovo utente, lo chiameremo Pippo, password Topolino, signature Paperino

 

Una volta creato il nostro nuovo utente, vediamo come normalmente risponde il database ad una query normale, cioè inserendo i corretti parametri per username e password

 

Come si può vedere, nulla di strano, mi viene restituito a video un riepilogo delle informazioni inserite.
Vediamo però cosa succede se cambiamo leggermente il nostro username, e aggiungiamo un ‘, cioè un apice, alla fine del nome. Se il form fosse correttamente settato, dovrebbe semplicemente restituirci un errore in quanto non esiste nessun utente con lo username Pippo’.

 

 

In realtà ci viene restituita una videata in cui ci dice che il codice che abbiamo inserito contiene un errore, nello specifico: Query: SELECT * FROM accounts WHERE username=’Pippo ” AND password=” (0) [Exception]
Questo ci fa capire che in realtà il form non era correttamente configurato, e il database va in errore in quanto il comando che gli è stato dato non era sintatticamente corretto.
A questo punto, possiamo provare a passare un comando che riconosca come sintatticamente corretto, ad esempio dicendogli di cercare tutti i campi in cui il nome utente sia Pippo, oppure di mostrare a video tutti i campi in cui una condizione che sappiamo essere sempre vera (nell’es 1=1) appaia; questa condizione sarà ovviamente vera per ogni riga del database, e questo è il risultato:

 

Andando in errore il database, stampa a video TUTTE le linee al suo interno, comprensive di username e password. Questa tecnica può essere utilizzata per carpire non solo informazioni dalle tabelle di un database, ma anche per portare ulteriori attacchi al server stesso; la prima linea che ci viene stampata è infatti un utente con username admin e password admin; si potrebbe provare a connettersi direttamente al server usando queste credenziali, per prenderne il controllo, e per iniziare un’escalation di permessi.

Per concludere quindi, sempre controllare che le interfacce utente siano correttamente settate, altrimenti il backend più sicuro al mondo può essere bypassato con estrema semplicità.

di Giacomo Conti e Anna Lucia Calò

Il GDPR è, indubbiamente, un pilastro indispensabile sia per la tutela dei nostri diritti e libertà fondamentali sia per la creazione di un mercato unico digitale: nell’era dell’informazione, per costruire la fiducia dei consumatori nel mercato online, è indispensabile garantire che i dati personali circolino liberamente e siano adeguatamente protetti. Pertanto, il GDPR si erge a buon diritto come il primo pilastro del mercato unico digitale e, forse, il più noto e conosciuto ai più.

Al pari del GDPR, il Regolamento (UE) n.1807/18, conosciuto come Free Flow Data Regulation o FFD Regulation, mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all’interno dell’Unione e, allo scopo, detta disposizioni relative agli obblighi di localizzazione, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati non personali per gli utenti professionali.

La norma che si pone come imprescindibile completamento del GDPR trova, pertanto, il suo naturale campo di applicazione nell’ambito dei più disparati servizi che vengono erogati online: dall’archiviazione, Infrastructure-as-a-Service – IaaS, al trattamento di dati su piattaforme, Platform-as-a-Service – PaaS, o in applicazioni, Software-as-a-Service – SaaS (Cons. 17 Reg. 2018/1807).  Al pari del GDPR, il Free Flow Data Regulation, si pone come ulteriore pilastro del mercato unico digitale.

Il combinato disposto dei due regolamenti, per quanto indispensabile e imprescindibile, non è sufficiente a completare la realizzazione del mercato unico digitale e, soprattutto, a contrastare adeguatamente le nuove forme di discriminazione geografiche che si declinano in un mercato digitalizzato: un imprenditore che opera in ambito digitale può, infatti, arrivare a discriminare i clienti sulla base della provenienza geografica, localizzandone ad esempio l’indirizzo IP, oppure arrivare a reindirizzarli, in via automatica, a una distinta e diversa interfaccia rispetto a quella iniziale, che ovviamente presenta delle offerte diverse.

Questa prassi prende il nome di geoblocking: neologismo basato su una crasi del termine gèo di origine greca, che significa terra, globo o superficie terrestre e dell’inglese blocking, dal verbo inglese to block, che vuol dire bloccare, impedire o ostruire.

Nell’era digitale, una parte sempre crescente di attività economiche avviene online all’interno dei servizi che il Web offre e che tutti noi conosciamo e usiamo quotidianamente. Pertanto, il Mercato Unico inteso come spazio economico e geografico aperto e senza frontiere interne, grazie al quale merci, persone, servizi e capitali possono circolare liberamente va riconsiderato nella sua dimensione concettuale e declinazione digitale.

Le barriere digitali poste da molti fornitori di servizi dell’informazione nell’era dell’informazione appaiono altrettanto e forse anche più lesive delle barriere fisiche che gli Stati possono ergere contro la concorrenza straniera erigendo muri e ponendo frontiere.

In questo contesto, di profonda e continua evoluzione sociale e tecnologica, interviene il Regolamento (UE) 2018/302, noto come Geoblocking Regulation, che pone un divieto di discriminazione ingiustificata dei clienti nel commercio online sulla base della provenienza geografic: pietra miliare di questo regolamento è l’introduzione del divieto dei blocchi geografici ingiustificati nell’ambito dell’erogazione di servizi basti sulla Rete.

Il considerando 1 del Geoblocking Regulation evidenzia come, per conseguire il pieno potenziale del mercato interno come spazio l’eliminazione degli ostacoli fisici e materiali non è sufficiente se, nella sostanza, vengono frapposte barriere digitali che ostacolano lo sviluppo del mercato interno.

L’e-commerce transazionale, pur essendo una colonna portante del Mercato Unico, presenta gravi rischi per la tenuta del mercato stesso e, uno dei principali, è rappresentato proprio dai geoblocking. Attraverso questa attività, gli imprenditori possono arrivare a segmentare artificialmente il mercato interno, ostacolando la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando i diritti dei clienti e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali.

Il GeoBlocking Regulation, per contrastare questo fenomeno, disciplina compiutamente i seguenti aspetti alla base delle transazioni online:
• accesso alle interfacce online;
• accesso a beni o servizi;
• non discriminazione per motivi legati al pagamento;
• accordi sulle vendite passive;
• assistenza ai consumatori.

Pertanto, chiunque, attivi o gestisca un servizio di e-commerce, non deve rispettare solo il GDPR, ma deve anche garantire il rispetto del GeoBlocking Regulation che, nella sua essenzialità – 11 articoli e 43 considerando – detta una disciplina complessa e articolata.

di Giacomo Conti e Giordano Serrra

Più contagiosa che la peste, la paura si diffonde in un batter d’occhio”. – Nikolaj Gogol

Coronavirus”, “Privacy”, ”Tracciamento degli spostamenti”, “droni per la videosorveglianza dei cittadini” “Limitazioni delle libertà fondamentali” and so on…

Quali sono i leit motif dietro a queste affermazioni?

Una scomposizione a fattore comune delle seguenti affermazione sottende quattro elementi fondamentali solo apparentemente scollegati fra di loro: psicosi, profilassi, protocolli e privacy.

Analizziamo, quindi, la relazione fra questi fattori: La stampa ha contribuito a creare un clima generale di ansia e psicosi collettiva inondandoci di dati sul contagio da Coronavirus a mo’ di bollettino di guerra (psicosi), il Governo e le Autorità Locali, come reazione alla psicosi creatasi hanno posto in essere misure di contenimento, più o meno maldestre, per contrastare il fenomeno del contagio aumentando la psicosi (profilassi). In questo contesto critico, hanno proliferato iniziative, pubbliche e private, che hanno inciso sui nostri spostamenti e su altri nostri diritti fondamentali compresa, la privacy intesa nel suo senso più puro: ossia il nostro diritto a non vedere invasa la nostra sfera privata da indebite ingerenze pubbliche e private (right to be left alone).

Tutti noi dovremmo sacrificare, del resto, una parte dei nostri diritti fondamentali a favore del bene collettivo e comune e per evitare la propagazione del contagio.

Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi se davvero le iniziative pubbliche e private che sono proliferate limitando i nostri diritti fondamentali siano funzionali a raggiungere il bene comune oppure se le profilassi “fai da te” siano frutto di una poco funzionale psicosi che limita inutilmente i nostri diritti e contribuisce ad aumentare il clima di psicosi generale.

Molte Pubbliche Amministrazioni e Imprese private hanno elaborato spontaneamente, a mo’ di anticorpi al Covid-19, moduli autocertificazione attraverso i quali raccolgono numerosi dati sullo stato di salute dei propri dipendenti, dati relativi agli spostamenti dove viene richiesto di dichiarare di non avere visitato le cosiddette “zone rosse”, dati relativi alla situazione familiare dove si richiede di non aver avuto contatto con coloro che vivono o sono stati in tali zone e, da ultimo, di non aver registrato una temperatura corporea superiore ai 37,2 C° nelle ultime due settimane.

Si pone quindi l’interrogativo se questi “anticorpi” di dubbia utilità e funzionalità che incidono sulla privacy di milioni di persone siano stati elaborati da corrette prassi di profilassi oppure se siano una risposta maldestra al fenomeno di psicosi che si è venuto a creare.

Queste prassi, i cui problemi sono evidenti, hanno richiesto l’intervento istituzionale da parte del Garante della Protezione dei Dati Personali.

L’Autorità ha, in primo luogo, chiarito che il trattamento dati per finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolto da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. In questo senso, l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

In secondo luogo, è stato precisato che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Il tutto, fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Garante non ha, però, chiarito il dubbio fondamentale che veniva posto, ossia se anche i datori di lavoro possano trattare per finalità legate alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro i dati, anche di carattere particolare, relativi all’infezione di Covid-19.

In questo senso, è venuto in parziale soccorso l’EDPB (European Data Protection Board o Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) che ha fornito parziali delucidazioni su questo delicato aspetto.

Andrea Jelinek, l’attuale presidente del Comitato, ha precisato che “Data protection rules (such as GDPR) do not hinder measures taken in the fight against the coronavirus pandemic. However, I would like to underline that, even in these exceptional times, the data controller must ensure the protection of the personal data of the data subjects. Therefore, a number of considerations should be taken into account to guarantee the lawful processing of personal data.” In lingua italiana:“Le norme sulla protezione dei dati (come il GDPR) non ostacolano le misure prese nella lotta contro la pandemia di Coronavirus. Tuttavia, vorrei sottolineare che, in questi tempi eccezionali, il Titolare del trattamento dei dati deve garantire la protezione dei dati personali degli interessati. Pertanto, numerose considerazioni dovrebbero essere assunte per garantire il trattamento legale dei dati personali”.

Una corretta applicazione del GDPR esige, pertanto, una limitazione dei dati personali degli interessati al trattamento, ma questo non si può risolvere in una indiscriminata invasione della sfera personale del dipendente e, pertanto, queste iniziative fai da te devono essere arginate o, meglio, gestite nel rispetto della legalità e del principio di accountability.

Giusta, pertanto, la considerazione del Garante che inibisce le “iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti”.

Il Governo, avvertendo l’esigenza di contemperare il diritto alla privacy con quello alla salute dei soggetti interessati, ha adottato il cosiddetto “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, anche passando attraverso le rappresentanze sindacali.

Il Protocollo concede ai datori di lavoro la possibilità di rilevare la temperatura corporea del personale, suggerisce alcuni accorgimenti nelle modalità di raccolta e conservazione dei dati.

Le disposizioni del protocollo invitano, in particolare, stabiliscono che il Titolare deve:

– conservare il dato raccolto non oltre il termine necessario e, comunque, non oltre il tempo giustificato per fare fronte all’emergenza (limitazione del tempo del trattamento),
– fornire immediatamente un’informativa sul trattamento dei dati ad hoc (trasparenza),
– individuare immediatamente il personale da impiegare per la raccolta del dato particolare, a procedere con la sua formazione e ad attuare senza ritardo tutte quelle contromisure idonee a proteggere i dati conservati (misure tecniche e organizzative).

Da ultimo, in caso di allontanamento dell’interessato dal luogo di lavoro per esigenze legate alla tutela della salute, questa delicata operazione deve essere effettuata con estrema delicatezza nel rispetto della dignità umana del dipendente.

A ben vedere, il Protocollo non rappresenta altro che una declinazione dei principi generali del GDPR che vengono declinati per fare fronte all’emergenza Covid-19 e si basa, in particolare, sui principi di accountability e di minimizzazione dei dati raccolti e del tempo della conservazione e di legalità del trattamento.

Fermo il rispetto delle regole imposte dal Protocollo, per rispettare le norme a protezione dei dati personali occorre, rispettare le norme dettate dal GDPR e dal buon senso.

In questo senso, sarà opportuno:

– mappare il trattamento a registro che dovrà essere debitamente aggiornato,

– adottare procedure organizzative adeguate a fronteggiare i rischi per i diritti e per le libertà fondamentali degli interessati che il trattamento dei dati da infezione Covid-19 pone,

– effettuare, verosimilmente, una valutazione di impatto,

– sentire il parere del DPO ove nominato o di un esperto della materia per gestire le criticità derivanti dal trattamento.

In altri termini, nulla di diverso da quanto ci richiedeva, già prima dell’affermarsi dell’emergenza Covid-19, il GDPR che, mai come in questi frangenti, rappresenta un baluardo dei nostri diritti fondamentali.

di Anna Lucia Calò

Information Society, Personal Data e Cookie o identificativi di altro tipo

Il rapporto tra Cookie Law e General Data Protection Regulation in attesa del Regolamento e-Privacy

La crescita della Information Society è contraddistinta dall’emergere di nuovi servizi di comunicazione elettronica, e i beni di primaria importanza, nella moderna società dell’informazione, sono i dati personali, ovverosia, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»).
Identificabile è la persona fisica che, può essere individuata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un “identificativo online” o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Le persone fisiche – come evidenziato nel considerando 30 del GDPR – possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookie) o a identificativi di altro tipo.
Questi identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere impiegate per realizzare profili delle persone fisiche e identificarle.

I c.d. cookie, nati come dispositivi semplificativi e agevolativi della navigazione online, sono usati per differenti e molteplici finalità e, nel linguaggio normativo, sovente, sono definiti “marcatori”.
I cookie – come spiega il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel provvedimento
n. 229 dell´8 maggio 2014 – sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando”.

L’impiego dei cookie è regolamentato dalla Direttiva europea n.58/2002 – nota come Cookie Law o Direttiva e-Privacy – relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Comprendere i motivi soggiacenti il varo di questa direttiva – contenente specifiche e precise guidelines nell’ambito del trattamento dei dati personali con i c.d. mezzi elettronici – non è difficile, e comunque, emergono, distintamente, solo anatomizzando il considerando 5, in cui il legislatore europeo, pone in evidenza che: “nelle reti pubbliche di comunicazione, l’introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti.”
Non solo, nel medesimo considerando, è specificato molto chiaramente che: “l’accesso alle reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali.”
E, in ultimo, indica che: “il positivo sviluppo transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata
”. I servizi di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico attraverso Internet, schiudono nuove opportunità agli utenti ma, implicano anche nuovi rischi per i loro dati personali e la loro vita privata, come puntualizzato nel successivo considerando 6 della direttiva n.58/02.

A distanza di anni dall’adozione della Cookie Law, nel 2016 è entrato in vigore un General Data Protection Regulation (n.679/16), notoriamente celebre con l’acronimo GDPR, che ha rinnovato e riformulato, totalmente, la normativa in materia di data protection. Quindi, allo stato attuale, come si pone, la direttiva e-privacy rispetto al GDPR?

Dunque, per il momento, è la Direttiva e-Privacy 2002/58/CE – modificata nel 2009 dalla Direttiva 136/CE – a regolamentare e disciplinare l’uso dei cookie e il consenso al loro utilizzo, e questo sia prima del GDPR sia dopo la sua piena attuazione – 25/5/18 – e fino al momento in cui non sarà adottato il nuovo Regolamento e-Privacy che, sostituirà l’attuale direttiva che, non è stata assolutamente abrogata o modificata dal GDPR.
Non a caso, l’art. 95 del GDPR (Rapporto con la direttiva 2002/58/CE) precisa che, il GDPR non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.
La Cookie Law, precisa ed integra il GDPR, al fine di tutelare la vita privata e la riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, dato che, le strumentazioni terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e ogni informazione memorizzata in tali apparecchiature, fanno parte della sfera privata dell’utente.

Gli obblighi della normativa europea in materia cookie sono stati recepiti in Italia, con il d.lgs.69/12, che ha riformulato l’art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell’contraente o dell’utente) del d.lgs. 196/2003, e, l’unica modifica apportata all’art.122, con il d.lgs.101/18, consiste nella soppressione del riferimento “all’articolo 13, comma 3 del d.lgs.196/03″.
Per la corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza e, in tale direzione si è mosso il legislatore italiano, che, ha ricondotto l’obbligo di acquisire, il consenso preventivo e informato degli utenti on-line, all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle “meramente tecniche”.

Al riguardo – come indica il Garante nel provv.
n. 229/14 – si individuano due macro-categorie: cookie tecnici e cookie di profilazione. In breve, per l’installazione dei cookie tecnici, non è richiesto il consenso degli utenti ma è necessario fornire l’informativa ex art. 13 del GDPR, mentre, i c.d. cookie di profilazione, possono essere installati sul terminale dell’utente, esclusivamente se questo abbia manifestato il proprio consenso, dopo essere stato informato con le c.d. modalità semplificate, indicate dal Garante nel medesimo provvedimento, relativo, infatti, all’individuazione delle modalità semplificate per l´informativa e l´acquisizione del consenso per l´uso dei cookie.

Nello specifico, l’art.122, comma 1, del d.lgs.196/03, dispone che, l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate (cookie di profilazione) sono consentiti – unicamente – a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso* dopo essere stato informato con modalità semplificate e, ai fini dell’espressione del consenso ex art.122, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente.
Gli obblighi di informativa e consenso per l´uso dei cookie, incombono sul titolare del sito web che installa i cookie di profilazione, mentre, per i c.d. cookie di terze parti – installati tramite il sito – gli obblighi di informativa e consenso, gravano sulle terze parti, ma il titolare del sito – intermediario tecnico tra le terze parti e gli utenti – è tenuto a inserire nell´informativa “estesa” i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti stesse, come indica e specifica il Garante nel provvedimento n. 229 dell´8 maggio 2014.

Ciò – continua l’art.122, comma 1 del d.lgs.196/03 – non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio (cookie tecnici).
A questo riguardo, è opportuno precisare che, le disposizioni dettate in tema di informativa e consenso per i cookie tecnici, valgono anche per i c.d. cookie analytics, solo nelle ipotesi in cui, questi ultimi sono impiegati a “fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito” (cfr. prov.n.229/14 del Garante).
Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art.122, con riferimento ai cookie tecnici e di profilazione, è – comunque – vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.

L’art. 122 del d.lgs. 196/2003, trova applicazione per tutti i siti web che installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando per il trattamento, strumenti siti sul territorio dello Stato, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio.
Le violazioni delle disposizioni di cui all’art.122, sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del GDPR, come previsto dall’art. 166 – Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori – del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679.

Come noto, l’applicazione della Direttiva UE n.58/02 – relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – negli Stati UE non è unitaria, tuttavia, la Cookie Law o Direttiva e-Privacy, come anticipato, è destinata ad essere sostituita dal Regolamento e-Privacy, attualmente ancora in fase di esame, che, a differenza della direttiva, non necessiterà di un provvedimento di recepimento interno da parte di ogni singolo Stato UE, ma esattamente come la direttiva che andrà a sostituire, opererà di concerto con il GDPR, e, rientra nel novero delle misure dirette alla realizzazione del “Digital Single Market”, poiché mira ad assicurare la funzionalità e la sicurezza dei servizi digitali, quindi, una migliore protezione della sfera privata e anche nuove opportunità economiche.

*Per chi volesse esaminare in modo approfondito la tematica relativa alla dichiarazione di consenso con riferimento ai cookie, mi riporto al testo della Sentenza della Corte – Grande Sezione – del 1° ottobre 2019 (Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contro Planet49 GmbH.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Direttiva 2002/58/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Cookie – Nozione di consenso dell’interessato – Dichiarazione di consenso mediante una casella di spunta preselezionata. Causa C-673/17) reperibile al seguente url: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0673.

di Alessandro Bottonelli

 

Secondo la Commissione Europea, parrebbe di si (V. risposta ufficiale). Eppure chi avesse interpretato che da solo un Indirizzo IP è “dato personale” ha forse preso una abbaglio? Notare che si considerano dati personali tutte le informazioni relative a una persona vivente identificata o identificabile. Anche le varie informazioni che, raccolte insieme, possono portare all’identificazione di una determinata persona costituiscono i dati personali”. Notare il raccolte insieme. Dopo la premessa, segue una lista esemplificativa di possibili dati personali, fra cui spicca: “un indirizzo IP”. Le informazioni della lista d’esempio sono individualmente “dati personali”? O sono tali quando sono informazioni che assemblate fra loro identificano una persona fisica? (v. ancora il raccolte insieme).

La tesi dell’autore è che da solo un indirizzo IP non identifica una persona fisica. Nella migliore delle ipotesi, e non sempre, identifica una macchina o meglio un sistema (PC, Server, Stampante, Disco di Rete, Router, qualunque cosa). Di per sè l’indirizzo IP non ci dice nulla della “persona” (fisica!) dietro al o ai sistemi¦ quando una persona c’è! (v. IoT, domotica ed altro).

Legare un IP pubblico ad un interessato (persona fisica: individuo appartenente alla specie homo-sapiens) richiede molti altri dati da correlare fra loro temporalmente e logicamente. E quasi mai oltre ogni ragionevole dubbio. Molti di questi altri dati sono accessibili solo alle c.d. “LEA” (Law Enforcemente Agencies) a fronte di specifiche circostanze e mandati. Da notare che le “LEA” sono escluse dal campo di applicazione (o “scope“) del GDPR. Anche per un’azienda di qualunque dimensione è difficile legare con assoluta certezza un IP privato delle proprie reti interne ad una persona fisica. Anche quando (quando?) si raccolgano a norma i log.

In sintesi: un indirizzo IP da solo non è, di per sé, dato personale: difficile da esso identificare univocamente una persona fisica. Servono altri dati.

A supporto di questa tesi occorre una spiegazione tecnica: che si spera d’aver reso il più possibile accessibile a tutti. Un indirizzo IP è ¨ la proprietà   di uno o più sistemi. Non è una proprietà dell’interessato che forse sta usando il sistema: se c’è¨ almeno un umano dietro al sistema. Non è neanche una proprietà della o delle macchine che compongono il sistema. E spesso è una proprietà volatile, non fissa nel tempo (i c.d. “ip dinamici”). Per parafrasare: sarebbe come sostenere che la “targa”, e non necessariamente permanente, di una automobile identifichi il suo guidatore. O, peggio, sostenere che la targa, mutevole, di un autobus identifichi tutti i suoi passeggeri (quando più¹ sistemi condivisi da più¹ persone condividono lo stesso IP).Per esemplificare e semplificare, prendete il vostro PC (ma vale per qualunque sistema/macchina: un server, una WebCam, un Televisore, ecc.).

Fig. 1 – la “pila” o “catena” apri in nuova scheda

Fate riferimento alla figura 1. Pensate al PC o qualunque altro oggetto di rete. Da spenta la macchina è un semplice “pezzo di ferro”, senza alcuna proprietà e men che meno un indirizzo IP. Da acceso il pezzo di ferro diventa sistema grazie al Sistema Operativo “OS” installato sulla macchina, non importa quale OS, anzi, una singola macchina potrebbe diventare più sistemi (questione qui non approfondita) che condividono lo stesso indirizzo IP. Fra le tante cose che fa, l’OS inizializza la c.d. Scheda di Rete (NIC o “Network Interface Card“), di qualunque natura essa sia: wifi, cablata o altro. Per i puristi: la NIC ha, anzi avrebbe, una proprietà unica di fabbrica chiamata MAC-Address, peccato che esso sia riprogrammabile dall’OS e serva solo alla rete locale, quindi è un’informazione che va perduta oltre il primo router: quindi la NIC non identifica neanche il pezzo di ferro. Finita di inizializzare la NIC, il Sistema Operativo (forse!) associa alla NIC un “indirizzo IP” della rete locale, ma anche due, tre o dieci indirizzi IP: nulla lo impedisce. Concluso tutto questo processo, il sistema (non la macchina, non i suoi utenti!) ha uno o più indirizzi IP. Che sia stato o meno riprogrammato, il MAC-Address è “informazione perduta”: non arriva ad InterNet. È probabile che il sistema o sistemi della rete locale subiscano il c.d. “NATting”: tutto e tutti si presentano ad internet con un solo indirizzo IP pubblico. Le informazioni MAC-Address e IP address della rete locale sono andate perdute.

In conclusione. Organizzazioni con uno o migliaia di sistemi “dentro” la propria rete locale si presentano ad Internet con un unico indirizzo IP: come si lega quell’indirizzo al o agli umani, se ce ne sono, che stanno usando quell’indirizzo? Come anticipato, si può fare: ma è¨ un esercizio difficile proprio come provare a legare la targa (mutevole!) di un autobus a tutti i suoi passeggeri! O, peggio, tentare di legare il codice radio di una nave traghetto che trasporta più autobus prima agli autobus e poi ai passeggeri di ogni autobus.

In realtà , la parafrasi è imperfetta. È più facile per una “LEA” (Law Enforcement Agency”) legare il codice radio della nave traghetto agli autobus attraverso il manifesto di carico della nave e con qualche altro passaggio arrivare ai passeggeri degli autobus. Il codice radio del traghetto e le targhe degli autobus sono statici. Invece gli indirizzi IP (le targhe e codici radio della parafrasi) sono spesso volatili: rendendo l’esercizio ben più complicato.