LA PERGOTENDA NELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA FRA TESTO UNICO EDILIZIA E CODICE DEI BENI CULTURALI
Recentemente, si è assistito a un proliferare di installazioni di pergotende che sono sempre più comuni in centri tanto urbani quanto rurali.
Seppure manchi una disciplina normativa specifica per la pergotenda, la giurisprudenza ne ha individuato le caratteristiche essenziali sotto il profilo strutturale, funzionale ed estetico, tracciando un regime particolare sotto il profilo della disciplina edilizio-urbanistica.
Per giurisprudenza costante, la pergotenda consiste in una struttura leggera, diretta precipuamente a soddisfare esigenze che risultano funzionali ad una migliore vivibilità degli spazi esterni di un’unità già esistente come terrazzi oppure giardini. La pergotenda non deve, però necessariamente soddisfare esigenze temporanee e transitorie, ma può essere installata per realizzare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici anche in via permanente[1].
Parte della giurisprudenza, pertanto, ricomprende la pergotenda nell’ambito delle attività di edilizia libera per caratteristiche morfologiche, strutturali ed uso, con la conseguenza che la struttura è, quindi, da includersi nell’edilizia c.d. libera di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001[2].
Solo al ricorrere di tali caratteristiche, in linea generale, pergotenda può ritenersi riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001senza la necessità di acquisire il permesso di costruire, potendo essere ricondotta all’attività di edilizia libera. La pergotenda, infatti, è funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a cui accede[3].
Per qualificare una struttura come pergotenda è dunque necessario soddisfare requisiti:
- strutturali, posto che l’opera prevalente deve essere la tenda e non la struttura della stessa,
- funzionali, nel senso che la tenda è funzionale a garantire la protezione da sole ed agenti atmosferici,
- ed anche estetici, considerando che la struttura incide anche sulla facciata di edifici, ove inserita in un contesto urbano, o sul paesaggio, ove si trovi in un cotnesto rurale.
Solo laddove vengano soddisfatti cumulativamente tutti questi requisiti, la struttura può essere qualificata come pergotenda e, per l’effetto, rientrare nelle opere sottoposte all’edilizia libera.
È possibile, infatti, individuare pergotende realizzate tanto in regime di edilizia libera quanto sottoposte alla necessità di acquisire un titolo edilizio abilitativo.
In questo senso, il Consiglio di stato ritiene che per configurare la cosiddetta “pergotenda”, non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici. Solo in questa ipotesi la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda[4].
In queste particolari ipotesi, a prescindere dalla natura della pergotenda che potrebbe anche essere di edilizia libera, la struttura può comunque essere soggetta a ordine di demolizione. La pergotenda, a prescindere dalla sua natura e pure se ricompresa nell’ambito delle attività di edilizia libera ha, infatti, un significativo impatto paesaggistico che – come tale – richiede un’altra approfondita e diversa valutazione di tipo tecnico.
Ne consegue che risulta essere legittima l’ordinanza di demolizione basata sul presupposto dell’assenza del titolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 che riguarda una pergotenda che, in ragione delle sue dimensioni, è idonea ad alterare l’aspetto dell’edificio. In queste ipotesi, infatti, la struttura ha un impatto sull’estetica e sulla “fotografia” del paesaggio a prescindere infatti dalla sua natura precaria e amovibile.
Laddove il dato estetico e l’alterazione prodotta sia preponderante, risulta irrilevante per l’applicazione delle disposizioni dell’indicato Codice dei beni culturali e del paesaggio, il fatto che la pergotenda sia un’opera di edilizia libera non soggetta a permesso di costruire[5].
Per maggiori approfondimenti sul tema v. “Pergotenda: caratteristiche e disciplina edilizio-urbanistica” di Giacomo Conti e Massimo Cartone in Il Sole 24 ore – Consulente Immobiliare – numero 1115 del 15 giugno 2021
[1] Cons. Stato Sez. VI, 29/11/2019, n. 8190 L.D. S.r.l. e altri c. Roma Capitale.
[2] Sempre sopra cit Cons. St. 8190/2019.
[3] Cons. Stato Sez. VI, 12/03/2020, n. 1783 L.R.G. s.r.l. c. Roma Capitale e altri.
[4] Cons. Stato Sez. IV, 01/07/2019, n. 4472 Società O.E. s.r.l. c. Comune di Minerbio
[5] Cons. Stato Sez. VI, 12/10/2017, n. 4736 a conferma di T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII n. 528/2017.
